Targhe straniere: arriva il giro di vite
Nel decreto sicurezza approvato dal Senato modifiche al Codice della strada per bloccare chi usa targhe straniere per non pagare tasse, sanzioni e assicurazioni. Multe molto pesanti e confisca del veicolo
Giro di vite sui furbastri delle targhe straniere. Cioè coloro che, pur residenti in Italia, immatricolano l’auto all’estero per non pagare il bollo italiano (soprattutto il superbollo) e l’assicurazione alle tariffe italiane; nei casi peggiori, approfittando di buchi legislativi e inefficienza amministrativa, non pagano nemmeno le multe e addirittura circolano senza alcuna copertura assicurativa, nemmeno estera. Targhe soprattutto svizzere, tedesche e dei paesi dell’est. Tattica adottata anche da molti stranieri irregolarmente presenti in Italia, per mimetizzarsi ancora meglio.
Un primo passo per contrastare questo problema è stato compiuto al Senato; va cercato nelle maglie degli emendamenti al decreto sicurezza, la cui conversione è stata approvata dall’aula di Palazzo Madama nella seduta del 7 novembre, ricorrendo al voto di fiducia. Ricordiamo che, perché questo testo diventi una legge definitiva (altrimenti il decreto scadrebbe il 3 dicembre) è necessario che il testo venga approvato anche dalla Camera dei deputati. Se a Montecitorio dovessero applicare ulteriori modifiche, il testo tornerebbe al Senato e così via nell’improduttivo rimpallo creato dal nostro assetto istituzionale. Relativamente alle targhe estere, multe pesanti, sequestro e possibile confisca dell’auto sono tra le novità più importanti di questa legge.
Targhe straniere: cosa dice la nuova legge
Attualmente chi risiede in Italia può circolare fino a 12 mesi su un’auto con targa straniera (articolo 132 Codice della strada), poi in teoria il veicolo dovrebbe essere immatricolato nel nostro Paese o lasciare il territorio. Ma la multa da 84 a 335 euro, sempre ammesso che si venga fermati e identificati in modo certo, è infinitamente inferiore a ciò che si spenderebbe di superbollo e bollo se si fosse in regola, senza contare l’assicurazione.
Invece la nuova legge, nell’ipotesi di un’approvazione senza variazioni anche da parte della Camera, metterebbe un freno non indifferente. Essa andrebbe innanzitutto a modificare il Codice della strada all’articolo 93: dopo il comma 1 ne vengono aggiunti altri tre. Il comma 1-bis dice: “Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all’estero“. Il comma 1-ter lascia una certa scappatoia, fino ad un certo punto.
Esso specifica che se il veicolo è in leasing, a noleggio o concesso in comodato ad un residente in Italia da parte di un’impresa europea che non abbia una sede secondaria effettiva in Italia, la circolazione è ammessa se a bordo c’è un documento sottoscritto da quell’impresa che attesti data del contratto e durata e della disponibilità del veicolo. Se quel documento manca, la responsabilità va al conducente; il quale deve pagare una multa da 250 a 1.000 euro (nuovo comma 7-ter). Ha poi 30 giorni di tempo per presentare il documento.
Se non lo fa, scatta il fermo amministrativo del veicolo. Se il conducente non presenta il documento entro i successivi 60 giorni, il veicolo gli viene riconsegnato ma dovrà pagare un’ulteriore multa, ma da 705 a 3.526 euro (articoli 214 e 94 comma 3). Quando si viene fermati e viene accertata l’irregolarità, il comma 1-quater obbliga l’intestatario del veicolo con targa straniera a consegnare targhe e carta di circolazione e a richiedere il rilascio di un foglio di via con relativa targa per condurre il veicolo fuori confine. Oppure deve procedere all’immatricolazione in Italia. In ogni caso, deve pagare le relative multe.
Multe circolazione con targa estera: diventano altissime
Anche queste sono una bella mazzata, rispetto a prima. Infatti dopo il comma 7 viene creato il comma 7-bis: multe da 712 a 2.848 euro, immediato ritiro della carta di circolazione e obbligo di condurre il veicolo in un luogo non soggetto a pubblico passaggio. Se entro 180 giorni dalla data della violazione il veicolo non viene immatricolato in Italia o condotto all’estero con foglio di via, viene confiscato.
Passiamo all’articolo 132 che viene così modificato: al termine del comma 1 si aggiungono due periodi, molto chiari: “Scaduto il termine di un anno, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l’intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell’articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L’ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati“.
Il comma 5, quello della multa da 84 a 335 euro, viene completamente sostituito in questi termini: la multa per chi circola con targa straniera dopo un anno e non ha chiesto il foglio di via diventa da 712 a 2.848 euro. La carta di circolazione viene sequestrata e il veicolo deve essere immediatamente trasportato, a spese del conducente o del proprietario e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, in un luogo chiuso al pubblico passaggio. Dopo 180 giorni dalla violazione, in assenza di immatricolazione italiana o richiesta del foglio di via, il veicolo viene confiscato. Lo avevano già detto all’articolo 93, ma per una volta un po’ di chiarezza non guasta.
E’ infine importante sottolineare la modifica dell’articolo 196 comma 1: di tutte queste violazioni risponde non solo il proprietario estero del veicolo (nei casi di leasing e noleggio), ma anche la persona residente in Italia che ha la disponibilità del veicolo, a qualunque titolo. A meno che non provi che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.