Auto rubata: cosa fare se arriva una multa?
Quali passaggi seguire nel caso in cui dovessimo ricevere una contravvenzione per un’auto per la quale abbiamo denunciato il furto.
Se alla sfortuna non c’è limite ecco uno di quei casi, prova tangibile di questo adagio. Già, perché non solo ci è stata rubata la macchina, ma è addirittura arrivata una multa successiva alla data del furto. Del resto, chi di mestiere fa il ladro è anche decisamente probabile non sia un corretto automobilista, attento e rispettoso del Codice della Strada. Pertanto: come dobbiamo muoverci nel caso ci arrivi una multa per un’auto rubata?
Partendo dal presupposto che abbiate ottemperato a tutte le pratiche da svolgere in caso di furto d’auto, leggi denuncia alle autorità e certificato di perdita di possesso del PRA – la prima cosa da fare è mettersi in contatto con l’ente che ha elevato il verbale. Il Comando in questione, di Carabinieri, Polizia etc. che sia – ci svelerà il primo arcano: cioè se è prassi per questi, appellarsi al cosiddetto annullamento in autotutela. Questa formula consente agli enti pubblici di rendere nullo un procedimento già avviato, per il quale lo Stato ha certezza d’essere in torto. Di fatto: una multa elevata ad una vettura che sia provato sia stata rubata – dovrebbe metterci in condizione di aver annullata la contravvenzione. Fermo restando di allegare le prove di cui sopra, come la denuncia di furto e il certificato di perdita di possesso. Peccato che l’annullamento in autotutela non sia deciso d’ufficio, ma a discrezione di qualsiasi ente pubblico ne riceva la richiesta. Quindi, nel caso di non accettazione saremo costretti ad appellarci al Prefetto della provincia nella quale sia stata effettuata la multa, o al Giudice di Pace.
Per il primo caso si hanno 60 giorni di tempo, nel secondo 30 – dalla ricezione del verbale di accertamento. Al Prefetto invieremo quindi tutto il materiale relativo alla nostra buona fede, in particolare dimostrando come la data della contravvenzione sia posteriore a quella della denuncia di furto; il tutto inviato all’ufficio del Prefetto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o – in alternativa, consegnando il ricorso direttamente al Comando che ha multato la nostra (ex) auto. Entro 120 giorni riceveremo notizie dal Prefetto che potrà accettare la nostra richiesta, comunicando al Comando che ha fatto la contravvenzione di provvedere all’annullamento della stessa. In caso la nostra istanza fosse respinta, riceveremo le motivazioni, ma anche l’obbligo di pagare le spese e tutte le contravvenzioni contestate, tra l’altro dal costo raddoppiato.
Sconfitti dal Prefetto possiamo quindi recarci dal Giudice di Pace procedendo alla produzione della stessa linea difensiva messa in pratica con il Prefetto. In questo caso dovremo in ogni caso pagare preventivamente una tassa di 43 Euro (per questo è preferibile rivolgersi in prima istanza al Prefetto) e comportarci come se avessimo a che fare con una vera e propria causa, con tanto di udienza alla quale esser presenti. Il Giudice di Pace potrà quindi invalidare la decisione del Prefetto, dandoci così ragione – o, nel caso lo si avesse coinvolto in prima istanza provvedere egli stesso all’annullamento della contravvenzione sfruttando la “clausola” in autotutela.