Targa Prova: sanzioni sospese, in attesa del Consiglio di Stato
Una nota ministeriale spegne il caso scoppiato sulle targhe prova passando la palla al Consiglio di Stato.
Un sospiro di sollievo: questa dev’essere la reazione tra gli operatori del comparto automobilistico italiano riguardo la vicenda della targa prova: in attesa del parere del Consiglio di Stato, valgono le disposizioni vigenti:
“In relazione alle problematiche che si stanno verificando sul territorio in sede di controlli da parte della Polizia Stradale di veicoli circolanti con targa prova intestata a concessionari o autoriparatori si è concordata con il Ministero dell’Interno la necessità di pervenire ad un chiarimento da parte del Consiglio di Stato sulla corretta interpretazione delle norme. In attesa, il Ministero dell’Interno ha assicurato che provvederà a impartire istruzioni ai propri Compartimenti affinché vengano considerate vigenti le disposizioni emanate da questo Ministero sull’argomento”.
Ma nell’attesa di una risposta dall’organo, è arrivata la rassicurazione dal Ministero dell‘Interno: niente multe nei confronti degli operatori del settore automobile che useranno la targa prova per lo spostamento su veicoli già targati per fini lavorativi. Dunque collaudo, spostamento o prova con potenziali clienti. Gli operatori troveranno la conferma nei prossimi giorni anche in una circolare che sarà diramata in queste ore dalle Forze dell’Ordine.
Targa di prova: revisione e assicurazione sempre obbligatorie
Cos’è una targa di prova? A cosa serve? Soprattutto, quando si può usare? Le risposte a queste domande non sono chiare come potrebbe sembrare. Tutto nasce dal Codice della strada. L’articolo 98 disciplina la circolazione di prova dei veicoli. Esso è stato modificato in modo consistente nel 2001 e ancora nel 2008. Al comma 1 questo articolo prescrive che per determinati soggetti non è obbligatorio munire di carta di circolazione “i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento“.
Tali soggetti sono i costruttori di veicoli, carrozzerie, pneumatici o dispositivi di equipaggiamento tali da rendere necessario l’aggiornamento della carta di circolazione; l’esenzione dall’obbligo si estende a rappresentanti, concessionari, commercianti autorizzati di tali veicoli (e relativi dipendenti o collaboratori espressamente delegati), oltre a università ed enti di ricerca che conducono sperimentazioni sui veicoli stessi; autorizzati anche, com’è scritto alla lettera d) dello stesso comma 1, “gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto“. I veicoli che rientrano nei casi sopra citati devono circolare con un’autorizzazione concessa dal ministero dei Trasporti, appunto la targa di prova. Questa comprende una specifica assicurazione sulla responsabilità civile.
Tutto chiaro, quindi? Non proprio. Lo spirito che ha guidato la norma era quello di consentire di effettuare collaudi su strada a veicoli non ancora pronti per l’omologazione e quindi la vendita. Ma negli anni la prassi da parte degli operatori di settore, in particolare le officine, è stata quella di estendere l’uso della targa di prova anche a veicoli già immatricolati, prevalentemente per collaudare veicoli in riparazione o manuntenzione. Anche perché l’articolo 98 non lo vieta espressamente.
Tuttavia col tempo si è aggiunta alla precedente un’altra prassi, questa invece di natura palesemente non legittima: l’uso, da parte dei commercianti di auto, della targa di prova per circolare con un’auto già normalmente targata non per esigenze di collaudo ma per altri usi (spesso e volentieri di natura privata), semplicemente per evitare di pagare assicurazione e revisione. Ciò è ovviamente illegale e incorre nelle sanzioni previste ai commi 3 e 4 dell’articolo 98: multa da 84 a 335 euro per le prime tre violazioni, da 168 a 674 euro e confisca del veicolo dopo la terza violazione. A queste sanzioni si aggiungono eventualmente quelle legate alla circolazione senza assicurazione (da 212 a 849 euro) o con revisione scaduta (da 159 a 639 euro e fermo amministrativo del veicolo).
Inizialmente è intervenuta la Motorizzazione civile a mettere dei paletti. Con la circolare applicativa 4699/M363 del 4 febbraio 2004 essa ha precisato che i veicoli in circolazione per prove tecniche, anche per ragioni di vendita o allestimento, non devono essere muniti di carta di circolazione ma provvisti di autorizzazione per la circolazione di prova. La stessa Motorizzazione, in un parere del 2006, ha però anche specificato che le officine possono circolare su veicoli con targa prova per effettuare prove tecniche, necessarie ad individuare malfunzionamenti o verificare l’efficienza delle riparazioni effettuate.
Allora la targa di prova si può usare per veicoli già immatricolati, in caso di test legati ad una riparazione? Sì, ma assicurazione e revisione devono essere comunque valide. Lo ha confermato dalla Cassazione. La sentenza della seconda sezione civile n. 16310 del 4/8/2016 riguarda il ricorso di un tale multato per aver circolato su un autocarro con esposta la targa di prova ma revisione scaduta. Il ricorrente sosteneva che la sua circolazione era regolare proprio basandosi sul parere della Motorizzazione del 2006.
Argomentazione non valida. I giudici, respingendo il ricorso, hanno puntualizzato che la circolazione con targa prova è valida per: “veicoli non ancora immatricolati e, pertanto, privi di carta di circolazione“; “veicoli sui quali siano stati applicati sistemi o dispositivi di equipaggiamento che rendano necessario l’ aggiornamento della carta di circolazione“.
E’ privo di ogni fondamento normativo, aggiunge la Corte, equiparare i due casi suddetti a quello della circolazione di veicoli immatricolati circolanti tramite officine per prove di riparazione, privi di assicurazione o revisione in regola. Come dice l’articolo 80 del Codice della strada, i veicoli devono essere “presentati” alla revisione prima della scadenza. Cioè ci si deve recare in officina per prenotare la revisione, prima che questa scada. Solo in questo caso è lecito applicare la targa di prova da parte delle officine.
Negli ultimi giorni si è creato un certo nervosismo da parte degli operatori a causa della diffusione di un parere del ministero dell’Interno, datato 30/3/2018 e siglato con numero 300/A/2689/18/105/20/3. Esso tuttavia non ha fatto altro che ribadire proprio i concetti espressi dalla Cassazione. Quindi viene ripetuto che: “Il fatto che tra i soggetti che possono richiedere ed ottenere l’autorizzazione alla circolazione di prova siano inclusi anche gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, non implica affatto che il titolo autorizzativo in esame possa anche servire per la circolazione di veicoli immatricolati non revisionati, privi di assicurazione RCA o quant’altro“.
Sintetizzando, la circolazione su strada con targa di prova è consentita per veicoli non ancora immatricolati, quindi ancora privi di carta di circolazione. Si può circolare con targa di prova anche su veicoli già immatricolati per effettuare prove tecniche, però essi devono essere in regola con l’assicurazione e la revisione.
Importante sottolineare un ultimo dettaglio non di poco conto. Se il personale di un’officina circola con targa di prova su un veicolo non in regola con assicurazione e/o revisione, la responsabilità penale e civile per eventuali incidenti ricade non solo sull’officina ma anche sul proprietario del veicolo.