Autovelox: multa nulla se il dispositivo si trova dopo un filare d’alberi
La Cassazione conferma l’illegittimità della sanzione se il dispositivo di rilevamento è poco visibile.
E’ illegittima la multa per eccesso di velocità se l’autovelox è collocato al termine di un filare di alberi risultando così nascosto e poco visibile. Lo conferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25392/2017 che ha respinto il ricorso di un Comune contro la decisione del Tribunale che ha accolto la richiesta di un automobilista dichiarando illegittima la sanzione amministrativa.
Come raccontato dal sito studiocataldi.it, l’automobilista sanzionato per la violazione del limite massimo consentito di 50 km/h, ha fatto ricorso affermando che la postazione di controllo elettronico della velocità non era visibile perché collocata alla fine di un filare d’alberi e che la stessa segnaletica non era corretta.
Secondo il giudice, indipendentemente dalla percezione delle distanze attuate dal Comune e per la descrizione dei luoghi in cui era stato collocato l’autovelox, vi è stata la violazione palese degli articoli n. 142 del Codice della Strada e n. 79 del regolamento di attuazione dello stesso Codice.
Se per il Comune la valutazione della distanza metrica necessaria per percepire la presenza di un autovelox è una valutazione soggettiva inerente allo stato dei luoghi, per i giudici e per il Tribunale non è così. Secondo il parametro del 6° co. bis dell’art. 142 c.d.s.:
“le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere ben visibili.“
Ricorso accolto e Comune condannato al pagamento del rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 12,5%.