Telelaser: verbale nullo se apparecchio non presegnalato
Il tribunale di Latina si è espresso anche sulla distanza necessaria tra cartello e apparecchio di rilevamento.
Come l’autovelox, anche il telelaser deve essere sempre presegnalato. Come riportato dal sito studiocataldi.it, il Tribunale di Latina, in funzione di Giudice d’Appello e con sentenza numero 105/2017, ha confermato che con l’entrata in vigore dell’articolo 3 del Decreto Legge numero 117/2007:
“tutti i tipi e le modalità di controllo che sono effettuati con apparecchi, fissi o mobili, installati sulla sede stradale soggiacciono all’obbligo della preventiva segnalazione.”
La presegnalazione deve essere effettuata attraverso un cartello correttamente percepibile e leggibile e ogni accertamento effettuato senza la presenza del cartello mobile di avviso deve ritenersi nullo.
Secondo il Tribunale di Latina la segnalazione serve anche ad informare gli automobilisti per orientare la loro condotta di guida, tanto che la sua violazione determina la non validità dell’eventuale sanzione.
Il Giudice poi si è espresso anche sulla distanza necessaria tra cartello e apparecchio di rilevamento, concludendo che deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi.
Dopo aver ricevuto una multa per eccesso di velocità un automobilista si è rivolto al Tribunale pontino. Sul verbale non era riportato nulla sulla corretta segnalazione della presenza e dell’operatività del telelaser, né sull’esatto posizionamento di un cartello a distanza adeguata allo stato dei luoghi.
Verbale annullato e spese a carico del Comune perché, in giudizio non è stata raggiunta la piena prova che “il trasgressore” fosse stato informato della presenza del telelaser e avesse avuto, così, la possibilità di orientare la propria condotta di guida.