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Lockdown Natale 2020: date chiusura, spostamenti, regole

Ecco tutte le misure di ulteriore restrizione varate dal Governo per le due settimane di festività che inaspriscono i provvedimenti del DL 2 dicembre e del Dpcm 3 dicembre.

La “stretta di Natale” è arrivata. Entrano in vigore le misure di limitazione agli spostamenti fra le regioni decise dal Governo come strumento di contrasto all’espandersi dei contagi da Covid-19.

Per i primi giorni, vale a dire fino alle 22 di mercoledì 23 dicembre, l’Italia è in “zona arancione”; successivamente (24, 25, 26 e 27 dicembre) si entrerà in “zona rossa”. Altri tre giorni di parziale riapertura, e poi – in concomitanza con il Capodanno – quattro ulteriori giornate di chiusura. Il 4 gennaio, nuova “zona arancione”. In ultimo, ovvero il 5 ed il 6 gennaio 2021, nuovamente in lockdown.

Il “calendario delle chiusure”

In totale, come disposto dal “decreto Natale” varato dal Governo venerdì 18 dicembre 2020, le giornate di “zona rossa” per tutto il territorio nazionale saranno dieci:

  • la vigilia di Natale, il giorno di Natale, Santo Stefano e l’indomani
  • San Silvestro, Capodanno, sabato 2 e domenica 3 gennaio 2021
  • Martedì 5 e mercoledì 6 gennaio.

No agli spostamenti fra regioni

Di fatto, a partire da lunedì 21 dicembre il “Decreto Natale” (che inasprisce i provvedimenti varati dal DL del 2 dicembre e dal Dpcm 3 dicembre 2020, entrambi destinati a restare in vigore fino al 15 gennaio 2021) stabilisce il divieto a potere spostarsi oltre il proprio territorio regionale, se non con autocertificazione che riporta gli ormai noti motivi di comprovata necessità, esigenze di salute, di studio o di emergenza. Gli spostamenti all’interno della regione di residenza o di domicilio sono liberi, nel rispetto degli orari: dalle 5 alle 22. Oltre, è necessaria l’autodichiarazione. Si può comunque fare rientro alla propria abitazione.

I giorni di zona rossa

24 dicembre: via al lockdown di Natale

Queste prime tre giornate di “zona arancione” saranno preludio alla chiusura fissata per giovedì 24, venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 dicembre quando, cioè, sarà vietato qualsiasi spostamento in entrata ed in uscita dai territori comunali di residenza o domicilio, nonché (ovviamente) fra le regioni, fatte sempre salve le motivazioni di lavoro, salute o necessità da indicare nel modulo di autocertificazione da portare sempre con se. Resta possibile rientrare nella propria abitazione.

Le deroghe

Il lockdown nazionale consente, in buona sostanza, di potere spostarsi – anche all’interno del proprio Comune – esclusivamente con autodichiarazione. Fra le motivazioni accettate, c’è l’assistenza a persone anziane o comunque non autosufficienti che non possano ricevere da terzi residenti sul posto analoghe cure. Il nuovo decreto del 18 dicembre prevede tuttavia due eccezioni.

  • Invitare familiari non conviventi: in occasione dei pranzi e delle cene durante i giorni di festività, si può invitare (una sola volta al giorno, e verso una sola abitazione) un massimo di due congiunti, se non siano conviventi, con eventuali minori fino a 14 anni e/o disabili a carico
  • Spostamenti fra piccoli Comuni: è permesso, per quanti risiedano in un territorio comunale che non supera i 5.000 abitanti, spostarsi verso un altro Comune, purché non si superi una distanza di 30 km e non alla volta di un capoluogo di provincia.

Per questo, sull’autocertificazione compare una nuova motivazione, che si può barrare a comprova dello spostamento, in cui si indicano “Altri motivi ammessi dalle normative vigenti o dai predetti decreti, ordinanze e provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione dalla diffusione del contagio”.

Sanzioni per i trasgressori

Per chi viola le chiusure pressoché totali nelle giornate di lockdown, restano in vigore le sanzioni già adottate all’inizio della scorsa primavera (art. 4 del DL n. 19 del 25 marzo 2020, convertito nella legge n. 35 del 22 maggio 2020), che vanno da 400 euro a 1.000 euro. Attenzione in ogni caso al “coprifuoco”: se resta in vigore dalle 22 alle 5 del giorno successivo per tutte le festività, il 1 gennaio “slitta” alle 7 del mattino.

Seconde case

Sarà possibile – e questa è una novità recepita per venire in contro alle esigenze di quanti sarebbero costretti a tenerle chiuse – recarsi presso la propria seconda casa, anche dal 24 dicembre al 6 gennaio, a condizione che essa si trovi all’interno della regione di residenza del proprietario. Valgono le regole sopra riportate: non più di una volta al giorno, sempre dalle 5 alle 22 e con al massimo di due persone in più rispetto ai proprietari conviventi più eventualmente under 14 e persone disabili o non autosufficienti che siano conviventi.

Quali attività restano aperte

Nei dieci giorni di “zona rossa” (che, è opportuno ricordarlo, sono il 24, 25, 26 e 27 dicembre 2020; 31 dicembre, 1, 2 e 3 gennaio 2021; 5 e 6 gennaio 2021) vige la chiusura delle attività commerciali di vendita al dettaglio (come ad esempio negozi e centri estetici) e di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie: possono tenere aperto se prevedono consegne a domicilio e, fino alle 22, da asporto), ad eccezione dei negozi di generi alimentari e di prima necessità, dunque supermercati, edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Le chiese ed i luoghi di culto potranno restare aperti fino alle 22.

Per l’ambito automotive: autofficine, gommisti, elettrauto, carrozzerie e negozi di autoricambi possono tenere aperto.

Relativamente all’attività motoria, questa è consentita se effettuata individualmente e nei pressi della propria abitazione.

Zona arancione: quali provvedimenti

Lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 dicembre e lunedì 4 gennaio 2020 il territorio nazionale sarà in “zona arancione”. Per quelle giornate, sono consentiti gli spostamenti all’interno del territorio comunale di residenza o di domicilio, anche senza dover portare con se l’autocertificazione, che occorre comunque compilare se si debba oltrepassare i confini comunali per motivi di salute, lavoro, emergenza o necessità.

Attività commerciali e di servizi

Rispetto alla “zona rossa”, i negozi possono restare aperti fino alle 21. Rimangono invece sospese le attività di ristorazione se non prevedono consegne a domicilio e – fino alle 22 – la ristorazione con asporto. In pratica, non si possono consumare cibi né bevande sul posto né nelle adiacenze del negozio. Autogrill e attività di ristorazione presenti nelle aree delle stazioni e degli aeroporti restano aperti.

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