Quali sono i vizi di forma che annullano le multe
Sono diversi i vizi formali che possono determinare l’annullamento di una multa.
Quali sono i vizi formali che possono annullare una multa? In realtà sono diversi, per cominciare, un verbale viene considerato legittimo quando viene notificato in maniera tempestiva, ossia nel termine massimo di 90 giorni calcolato nel momento in cui viene effettuata l’infrazione e non dal suo accertamento, se questo non avviene la contravvenzione deve ritenersi nulla.
Per legge, come sottolineato dallo studiocataldi.it, il verbale deve contenere obbligatoriamente una serie di elementi specificatamente previsti dalla legge, in mancanza dei quali viene viziato dal punto di vista formale. Rientrano nei vizi di forma l’assenza della data e dell’ora in cui si è consumata l’infrazione o la loro errata indicazione, la mancata esposizione dei fatti contestati, l’errata indicazione dell’autorità competente per il ricorso, l’errata indicazione della norma violata o della sanzione prevista da pagare.
Purtroppo non sempre un vizio di forma rende nullo un verbale. La multa non è valida quando l’errore determina una compromissione dei diritti del contravventore, ad esempio, in caso di mancata indicazione della data di contestazione della violazione, oppure quando l’infrazione non è coerente con la strada indicata sul verbale nel caso in cui è contestato il superamento del limite di 50 km/h dove quello indicato è di 70 km/h.
La nullità, invece, non si verifica nei casi in cui gli errori non danneggiano il diritto di difesa del sanzionato e vengono compensati dagli altri elementi contenuti nel verbale. L’esempio più conosciuto è quello dell’inesatta indicazione della data di nascita del contravventore, compensata però da una corretta indicazione del codice fiscale.
Un caso particolare consiste nella mancata o non corretta indicazione della norma violata. Questo elemento sembra essenziale, ma non determina la nullità della contestazione se il verbalizzante ha comunque descritto il fatto contestato in maniera completa ed esauriente, sono state date informazioni sul pagamento in misura ridotta e non è quindi stato leso il diritto di difesa dell’automobilista.
La precisazione arriva dalla Corte di Cassazione che con la sentenza 11421/2009 si è così espressa:
“In tema di sanzioni amministrative, per violazione del Codice della strada, la mancata (o la meno specificata) indicazione della norma che prevede la sanzione contestata non comporta di per sé la nullità della contestazione della violazione, ove l’interessato sia stato posto in condizione di conoscere il fatto ascrittogli e la contestazione sia stata idonea a garantire l’esercizio del diritto di difesa al quale la contestazione medesima è preordinata”.
In conclusione, se il verbale presenta un vizio di forma rilevante è possibile ricorrere o al Giudice di Pace, rispettando il termine di 30 giorni e pagando contributo unificato allegando, nel caso in cui la somma contestata superi un certo limite di importo una marca da bollo o, in alternativa, al Prefetto, in questo caso si hanno a disposizione 60 giorni di termine senza alcun costo per farne dichiarare la sua nullità.