Cambio pneumatici 2021: torna l’obbligo di montare le gomme estive
Con l’arrivo della bella stagione, chi circoli durante l’inverno con pneumatici M+S aventi codice di velocità inferiore a quelli estivi deve sostituirli: i gommisti sono aperti anche in emergenza sanitaria.
La metà di aprile coincide, per milioni di automobilisti, con il periodo di cambio stagionale delle gomme: nello specifico, gli pneumatici invernali vanno sostituiti con quelli estivi. Ciò significa, all’atto pratico, che occorrerà farsi trovare preparati per giovedì 15 aprile, quando cioè scatta l’obbligo di equipaggiare la propria autovettura (o il proprio veicolo commerciale leggero) con la corretta tipologia di gommatura.
Cosa dice il Codice della Strada
Si tratta, è bene tenerlo presente, di un obbligo stabilito dalla legge (l’art. 6 del Codice della Strada, dove alla lettera e) del comma 4 si prescrive che, sulla base dell’ordinanza consultabile all’art. 5 CdS, all’ente proprietario della strada viene data facoltà di “Prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio”, quindi pneumatici invernali o catene da neve a bordo e pronte ad essere montate in caso di nevicata), in quanto rappresenta una misura che il legislatore adotta espressamente a vantaggio della sicurezza di marcia propria e, soprattutto, degli altri. Il 15 novembre di ogni anno entra dunque in vigore il “semestre delle gomme invernali”, che va in archivio ogni 15 aprile.
Un mese di “tolleranza”
Quanto indicato qui sopra risponde, sì, ad un obbligo: tuttavia, la data del 15 aprile non rappresenta il limite temporale massimo per adeguarsi. Analogamente a quanto avviene nel passaggio dalle gomme estive a quelle invernali, gli automobilisti hanno 30 giorni a propria disposizione per provvedere alla sostituzione degli pneumatici da invernali (M+S) ad estivi.
Si va al 15 maggio, perciò: soltanto da allora, chi venga “pizzicato” durante un controllo da parte delle forze di polizia alla guida di un’autovettura equipaggiata con gomme invernali aventi codice di velocità inferiore a quello degli pneumatici estivi (fa fede l’indicazione riportata nella carta di circolazione), ed in ogni caso mai inferiore a “Q” (160 km/h) è passibile di sanzione amministrativa – e di una certa “importanza”, come vedremo – oltre che al ritiro del libretto del veicolo e l’obbligo di presentarsi a revisione straordinaria del mezzo. Ma andiamo con ordine.
Cambio gomme: come comportarsi in emergenza sanitaria
La questione-chiave che interessa pressoché tutti gli utenti è: come provvedere alla sostituzione stagionale degli pneumatici durante l’attuale emergenza sanitaria? Da questo punto di vista, non c’è alcun impedimento. Come già avvenuto nell’autunno 2020, i gommisti restano sempre aperti (come tutte le attività di assistenza e manutenzione veicoli), dunque è sempre possibile effettuare la sostituzione delle gomme. Va in effetti considerato che questo, oltre ad essere un obbligo, costituisce un atto di responsabilità nei confronti della sicurezza di marcia di tutti gli altri utenti. È, in buona sostanza, una motivazione di necessità.
Sempre meglio prenotare
Per essere sicuri di agire al meglio, è – come osserva Assogomme – consigliabile prenotare sempre la visita al proprio gommista: un appuntamento telefonico è utile a non creare assembramenti di persone in attesa dell’intervento dello specialista, ed aiuta lo stesso esercente alla gestione del numero di clienti che possono entrare contemporaneamente nel negozio.
Il gommista è in un’altra regione: che fare?
Quanto indicato vale anche nel caso in cui l’automobilista affidi i propri pneumatici ad un gommista che esercita in una regione diversa da quella di residenza o domicilio dell’utente: questo caso rientra nello “stato di necessità”, che permette di potere spostarsi – muniti di autocertificazione – da regione a regione.
Occhio alle sanzioni
Se la propria vettura monta “a libretto” pneumatici M+S con il codice di velocità almeno uguale a quello delle gomme estive, l’obbligo di dovere sostituirli non si pone, seppure sia vivamente consigliato dagli esperti: per il principio tecnico secondo cui ciascun tipo di gommatura viene progettato per fornire le migliori prestazioni di frenata e tenuta di strada in funzione delle condizioni stagionali, a temperature esterne superiori a 15°-20° C l’usura degli pneumatici invernali è molto più rapida in quanto la conformazione del battistrada, la struttura della carcassa, la mescola dello pneumatico sono sostanzialmente diverse rispetto a quelle delle gomme estive. Questo, come è facile comprendere, va a detrimento delle caratteristiche di sicurezza offerte dallo pneumatico.
Qualora il codice di velocità delle gomme invernali sia inferiore a quello degli pneumatici estivi, entro il 15 aprile (o 15 maggio compreso il mese di “tolleranza”) bisogna essere già in regola. Chi non ottempera, è soggetto ad una sanzione amministrativa il cui importo va da un minimo di 85 euro a un massimo di 338 euro (art. 6 comma 14 se l’accertamento è avvenuto al di fuori di un centro abitato; art. 7 comma 13 all’interno di un centro abitato), con la decurtazione di tre punti dalla patente; e da 41 euro a 169 euro nel caso in cui la violazione venga accertata sulle strade comunali.