Guidare senza patente è reato: le sanzioni e cosa comporta
Guida senza patente depenalizzata da febbraio 2016, ma non per tutte le fattispecie. Cosa si rischia (oltre la multa)?
Guidare senza patente è reato ormai solo per alcune fattispecie, per altre non scatta il procedimento penale ma le sanzioni restano tutte, eccome. Cosa si rischia dunque oggi a guidare senza patente? La condotta non è più reato dopo le novità introdotte dal d.lgs. n. 8/2016, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, in materia appunto di depenalizzazione del reato di guida senza patente (art. 112, comma 15 del Codice della Strada).
Con la circolare n. 300/A/852/16/109/33/1 il Ministero dei Trasporti ha chiarito che guidare senza patente costituisce ancora reato per le seguenti ipotesi:
- guida senza patente in caso di recidiva o reiterazione nel biennio che assume carattere penale, configurandosi quale autonoma fattispecie di reato, punita con l’arresto fino a un anno;
- guida senza patente da parte di persona sottoposta a misura di prevenzione. In questo caso niente depenalizzazione o la sanzione penale in caso di reiterazione, ma l’arresto da 6 mesi a 3 anni secondo i dettami dell’art. 73 del D.Lgs. n. 159/2011.
Guidare senza patente invece non è più reato per queste fattispecie:
- guida senza patente perché mai conseguita o perché revocata con provvedimento definitivo notificato all’interessato;
- guida con patente non rinnovata a seguito di mancato superamento della visita medica di rinnovo o di revisione per mancanza dei requisiti fisici prescritti;
- guida con patente di categoria diversa da quella prescritta (ad eccezione del caso previsto dall’art. 116, comma 15-bis);
- guida di macchina agricola od operatrice senza patente o con patente diversa (art. 124, comma 4);
- guida di veicoli da parte di titolare di patente estera nonostante il provvedimento di inibizione alla guida in Italia (art. 135, comma 7, e 136-ter, comma 3);
- guida con patente estera, diversa da patente UE o SEE, scaduta di validità, da parte di persona residente in Italia da oltre 1 anno (art. 135, comma 11).
Guidare senza patente: le sanzioni
La sanzione amministrativa per la guida senza patente varia da un minimo di 5.000 a un massimo di 30.000 euro. Entro 60 giorni massimo è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma pari al minimo edittale (5.000 euro) mentre è possibile un’ulteriore riduzione dell’importo del 30% in caso di pagamento entro 5 giorni dalla notifica o contestazione (euro 3.500), fatti salvi particolari casi.
Le conseguenze saranno ben più gravi se entro due anni dalla prima sanzione verranno reiterati gli illeciti con la possibilità dell’arresto fino a un anno e alla confisca amministrativa del veicolo, aggravante che non è retroattiva cioè non vale per quanto commesso prima del 6 2016, quindi non per precedenti condanne penali beccate per guida senza patente.
Patente dimenticata, scaduta, smarrita
Per la patente dimenticata a casa la multa è di 41 euro e va pagata anche se l’automobilista va a prenderla immediatamente o se la fa portare da sul posto. In ogni caso entro le 24 ore successive l’automobilista deve esibire la patente alla polizia, ai carabinieri o ai vigili urbani, insomma a chi lo ha fermato altrimenti scatta la sanzione amministrativa di 419 euro.
Guidare con la patente scaduta comporta invece una multa che va da 155 a 624 ed è prevista la sanzione accessoria del ritiro della patente. Dopo 10 giorni dal ritiro della patente scaduta l’automobilista è tenuto a sottoporsi alla visita medica obbligatoria, per il rinnovo del documento andando poi presso il comando della polizia locale o dei carabinieri per riavere il documento ritirato; passati i 10 giorni si deve andare a ritiralo in prefettura, sempre dopo aver passato la visita medica e con tanti di certificato. Se la patente è scaduta da più di 3 anni la Motorizzazione può chiedere di sostenere di nuovo l’esame teorico e pratico.
Nei casi di patente smarrita, rubata o distrutta il titolare deve presentare entro quarantotto ore una denuncia agli organi di polizia. Insieme alla denuncia per smarrimento di patente si deve richiedere la nuova e l’ufficio in cui si è sporta denuncia intanto fornirà all’automobilista un permesso di circolazione della durata di 90 giorni da tenere con noi come “patente provvisoria” che ci evita sanzioni e problemi amministrativo-legali. Per avere il permesso di guida serve un documento d’identità valido e due fototessere. Entro 45 giorni il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invierà la nuova patente.
Incidenti e guida senza patente
In caso di incidente stradale, l’assicurazione non interviene cioè se l’automobilista ha torto, i danni all’altra vettura coinvolta dovranno essere pagati da chi era alla guida senza patente.