Mascherina in auto, quando resta obbligatoria anche in zona bianca
Va tenuta indossata se si trasportano persone non conviventi, e su qualunque tipo di veicolo (esclusi ovviamente bici e monopattini, che sono… monoposto): cosa dice il Governo.
Con la “promozione” di tutte le regioni italiane in zona bianca, scattata lunedì 28 giugno, ed in seguito all’ordinanza firmata martedì 22 giugno dal ministro della Salute Roberto Speranza, decade di fatto l’obbligo di tenere la mascherina indossata anche all’aperto. Fermo restando che si tratta di un provvedimento che, per l’appunto, concede di non utilizzare tale dispositivo – essenziale in materia di autoprotezione -, nulla vieta di continuare ad utilizzarla.
In effetti, l’esecutivo fissa una serie di condizioni in ordine al “via libera”, mantenendo nel contempo l’obbligo in altre situazioni per le quali, nel caso in cui la persona non indossa la mascherina, è passibile di multa che va da 400 a 1.000 euro (basti pensare, per fare un esempio, a quando non sia possibile garantire la corretta distanza interpersonale). Per questa ragione, è essenziale averla sempre con se.
Le regole da seguire
La questione è: come comportarsi in auto e sugli altri mezzi di trasporto privati? E se la vettura ha il tetto scoperto (leggi: spider o cabrio)? Si deve comunque tenere la mascherina indossata? Come fare se si trasportano persone conviventi e non conviventi? Facciamo un po’ di chiarezza.
Il testo dell’ordinanza
L’ordinanza del 22 giugno firmata dal ministro Speranza e pubblicata in Gazzetta Ufficiale dichiara, testualmente:
Fermo restando quanto previsto dall’art. 1 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che prevede fra l’altro l’obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con se dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a partire dal 28 giugno 2021 nelle ‘zone bianche’ cessa l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratore negli spazi all’aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all’aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario.
In buona sostanza: la mascherina resta obbligatoria se in qualsiasi spazio all’aperto (e al chiuso, che non sia un’abitazione privata) non sia possibile una adeguata distanza fra le persone. Qualche esempio: se si è in fila fuori da un ufficio o un qualsiasi altro esercizio pubblico, ad una fermata si attende il proprio autobus, tram, metro o treno, al mercato, in occasione di una manifestazione pubblica (concerti, raduni, eventi sportivi).
Tutte situazioni di normale routine quotidiana: per questo occorre avere la mascherina sempre a portata di mano. Tant’è vero che a livello locale ci sono amministrazioni che, almeno nella prima parte di “zona bianca”, hanno preferito mantenere l’obbligo della mascherina all’aperto: è il caso della Campania, per decisione del presidente Vincenzo De Luca (mascherina obbligatoria all’aperto fino al 31 luglio) e del comune di Norcia (Perugia), dove il “dispositivo di protezione delle vie respiratorie” resta obbligatorio fino a lunedì 4 luglio.
Attenzione al concetto di spazio al chiuso che non sia un’abitazione privata: va da se che ci si riferisce ai negozi, ai centri commerciali, alle attività pubbliche, e ai mezzi di trasporto. A questo proposito, è utile puntare i riflettori sulle norme di comportamento da tenere in auto e in moto, con le relative casistiche.
Mascherina in auto: sì o no?
Le indicazioni del Governo, nella pagina delle “FAQ” riferite alla sezione della “zona bianca” pubblicate nel portale online, parlano chiaro:
L’obbligo (della mascherina, n.d.r.) sussiste nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, e quindi anche negli studi professionali, ad eccezione dei casi in cui l’attività si svolga individualmente e sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Ove l’attività professionale comporti comunque un contatto diretto e ravvicinato con soggetti non conviventi o lo svolgimento in ambienti di facile accesso dall’esterno o aperti al pubblico, e non sia possibile rispettare in modo continuativo la distanza interpersonale di almeno un metro, occorre sempre utilizzare gli strumenti di protezione individuale, nel rispetto anche delle altre prescrizioni previste dai protocolli di sicurezza anti-contagio.
Quindi: la mascherina va tenuta indossata quando si entra in un negozio, al bar, al ristorante, e nei mezzi di trasporto pubblico (aereo, treno, bus, metropolitana, tram, taxi, ecc.) e – va da se, essendo questi veicoli condivisi – anche nelle autovetture di car sharing.
A bordo degli autoveicoli, indica l’esecutivo, si deve tenere conto che in “zona bianca” valgono le prescrizioni adottate in zona arancione, gialla e rossa: va cioè stabilita preventivamente una “strategia” di comportamento a seconda se si trasportino persone conviventi e non conviventi, proprio per il fatto che l’abitacolo è un ambiente chiuso e ristretto.
Conviventi e non conviventi
Se si debbano trasportare il proprio coniuge o i propri figli, non ci sono obblighi particolari da osservare. Al contrario, se a bordo del veicolo debbano esserci persone non conviventi, il Governo prescrive che vengano rispettate “Le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea”. In concreto, ciò significa che davanti deve prendere posto solamente il guidatore, e “dietro” possono accomodarsi solamente due passeggeri per ogni fila di sedili. E tutti hanno l’obbligo di indossare la mascherina. Le autovetture con due file di sedili, perciò, possono accogliere al massimo tre persone; a bordo di SUV e monovolume con tre file di sedili possono prendere posto cinque persone, e così via.
Come abbiamo più volte indicato, a nostro parere si può dare un’ulteriore interpretazione alla norma: partendo dal fatto che il Governo si riferisce ad una regola uniformata al “Trasporto non di linea”, è anche vero che occorra sapere come comportarsi se, ad esempio, si debba trasportare un familiare oltre a persone non conviventi. Si ritiene che, in questa situazione, il familiare può sedersi accanto al conducente, e mantenere l’indicazione delle due persone per ogni fila posteriore di sedili.
La deroga
C’è una deroga all’obbligo della mascherina, e il Governo la indica espressamente: si tratta, cioè, della “Sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) collocato tra la fila anteriore e quella posteriore del veicolo”. L’esenzione dall’obbligo di tenere la mascherina indossata a bordo di un veicolo vale anche per i bambini di età inferiore a sei anni.
Se l’auto è cabriolet, o spider?
L’ipotesi, che indichiamo per completezza, non sembrerebbe tuttavia lasciare campo ad alcuna eccezione. In effetti, è chiaro che il tettuccio o la capote abbassata potrebbe da un punto di vista strettamente tecnico equiparare l’abitacolo ad un “ambiente aperto”. È peraltro logico che lo spazio interno sia in ogni caso ristretto, e l’amovibilità della “capottina” di una spider o di una cabriolet conferisce di per sé provvisorietà a questo “assetto di marcia”. Per intenderci: una vettura decappottabile o spider può benissimo essere utilizzata con il tettuccio “tirato su”. Per tutte queste motivazioni, vale quanto detto sopra: la mascherina resta obbligatoria se si trasportano persone non conviventi.
Motocicli e scooter
Per i veicoli a due ruote a motore, vale quanto detto a proposito delle spider e cabriolet: se il guidatore e il passeggero sono conviventi, la mascherina indossata non è un obbligo, mentre lo diventa se si trasporta una persona non convivente. Per le biciclette e i monopattini, non parliamone neanche: non c’è alcun obbligo di mascherina, perché… sono veicoli monoposto.