Home Notizie Buche stradali e danni: dalla Cassazione un importante precedente per il risarcimento

Buche stradali e danni: dalla Cassazione un importante precedente per il risarcimento

Anche il conducente distratto – nel caso in cui vengano soddisfatte determinate condizioni – può avere ragione e quindi ottenere un giusto riconoscimento ai danni subiti dall’essere incappato in una buca o, come nel caso in questione, un avvallamento.

Solitamente, se si cade in una buca e ad averne la peggio è il veicolo (danni alla carrozzeria o alla meccanica della vettura, caduta dalla moto, dallo scooter o dalla bici), il risarcimento può avvenire solamente se in sede di indagine emergano precise condizioni: l’utente stava procedendo in maniera prudente e accorta, la buca era mal segnalata (o non c’era alcuna segnalazione), la visibilità era limitata.

Per intenderci, tutte quelle concause che abbiano reso inevitabile l’impatto. Viceversa, se la buca sia ben visibile e vi si incappa per propria negligenza (ad esempio distrazione) o perché non si stava procedendo in maniera prudente, il diritto ad essere risarciti dall’ente proprietario o gestore della strada non c’è più. C’è tuttavia un’importante sentenza, emessa alla fine di giugno 2021 dalla Cassazione, che di fatto, solleva l’utente dall’obbligo della guida disciplinata.

Prudenza sempre

Non che con questo ci si possa sentire liberi di sfrecciare come si vuole in barba all’attenzione da porre durante la guida (che deve esserci sempre!): piuttosto, si tratta di un caso nel quale anche un conducente “disattento” in un determinato frangente (e, quindi, in presenza di certe condizioni) ha comunque diritto ad ottenere un risarcimento. Ed è un importantissimo precedente. Ma andiamo con ordine.

Ecco la sentenza degli “Ermellini”

Con la sentenza n. 17947 del 28 giugno 2021, la suprema Corte ha riconosciuto i danni ad un soggetto anche in seguito a guida disattenta, e quindi – a conferma di una precedente sentenza della Corte d’Appello di Genova – ingiunge alla Provincia di Genova il risarcimento di quanto subito da un motociclista che era caduto a terra per via di un avvallamento presente sulla carreggiata.

Ricostruiamo l’accaduto

I fatti risalgono all’ottobre del 2003: in quell’occasione, un motociclista, che si trovava di notte alla guida del proprio ciclomotore lungo la SS 33 nel comune di Cogorno (Genova) era caduto dopo essere piombato in una irregolarità del manto stradale poi rivelatasi un avvallamento. Dopo un primo giudizio (2009), la domanda era stata accolta: il Tribunale aveva in effetti (2012) ravvisato un nesso di causa fra le condizioni della strada e l’incidente.

Successivamente, la stessa Provincia di Genova presentò un proprio ricorso, in seguito al quale (2017) la Procura del capoluogo ligure provvide ad una nuova parziale riformulazione della prima sentenza, assegnando il 70% di responsabilità alla Provincia ed il restante 30% al ciclomotorista. La motivazione, a carico di quest’ultimo, fu che l’incidente si sarebbe potuto evitare se l’utente avesse in quel momento prestato più attenzione alle condizioni della strada. Lo stesso utente non ha lasciato cadere la cosa: ha presentato un proprio controricorso, che ha dunque trovato accoglimento in via definitiva.

La prova fotografica

La vicenda – che come spesso avviene in Italia è stata particolarmente complessa, tanto da avere richiesto ben diciotto anni fra l’accaduto e la sentenza della Cassazione – si è quindi conclusa con la piena ragione per il motociclista, a prescindere dal tipo di guida adottata nel frangente che ha causato la caduta. In particolare – e questo è essenziale – gli “Ermellini” indicano che è sufficiente una prova fotografica per stabilire il nesso causale fra la buca stessa (o l’avvallamento, come nel caso in questione) e i danni, anche se con il trascorrere del tempo una effettiva verifica, con l’apporto di una perizia tecnica d’ufficio, non fosse più possibile.

Una sentenza epocale

Quanto disposto dagli “Ermellini” è, come si accennava in apertura, di fondamentale importanza per vedere accolti i propri (sacrosanti) diritti di consumatori. È peraltro bene conoscere cosa fare nel caso in cui si incappi con il proprio veicolo in una buca nel manto stradale, situazione che purtroppo è tutt’altro che remota, come dimostrano numerosi fatti di cronaca che riguardano molte città.

https://www.autoblog.it/post/917620/buche-stradali-come-richiedere-il-risarcimento

Quando c’è risarcimento

In linea generale, il risarcimento di un danno – alla persona o al veicolo, così come ad entrambi, compresi altri veicoli coinvolti in un incidente – spetta all’ente proprietario oppure al gestore della strada, se questi non abbia segnalato la buca oppure non l’abbia riparata con tempestività: si tratta, in questo caso, di una contravvenzione agli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 14 del Codice della Strada).

Quando non c’è risarcimento

Nulla è dovuto – siamo sempre nei principi generali – se la buca si sia improvvisamente creata in seguito ad eventi naturali imprevedibili e inevitabili, come ad esempio nel caso in cui da un costone roccioso si distacchi un masso che cade pesantemente sulla strada; così come qualora un utente circoli in maniera non accorta (senza cioè usare la “diligenza del buon padre di famiglia”) dunque in spregio alle norme del CdS. Si tratta, qui, di una condizione che presta il fianco a più di una interpretazione: innanzitutto, chi circoli seguendo gli obblighi del Codice della Strada deve non solamente essere attento agli altri utenti, ma anche alle condizioni del manto stradale, e da qui regolare la propria velocità in modo da garantire un ottimale margine di sicurezza a se stesso e soprattutto nei confronti degli altri.

L’entità della buca può fare la differenza

Se la buca sia larga e la visibilità sia ottimale, può presumersi che l’utente – che viaggi con prudenza – sia in grado di accorgersene per tempo, dunque è possibile che in sede giudiziale l’ente proprietario della strada, o il gestore, sia sollevato dal risarcimento dei danni. In molti casi, tuttavia, avviene il contrario: ovvero, l’impatto con la buca è inevitabile per una serie di motivazioni oggettive, vedi ad esempio un’assenza di segnaletica o una condizione di scarsa visibilità. Chi sia incappato in uno di questi casi sa bene cosa succede: un gran “botto” agli organi meccanici nella migliore delle ipotesi, ma anche il danneggiamento ad uno pneumatico, la deformazione di un cerchio o peggio (e, se è in moto, scooter o bici, si cade tout court).

Fuori le prove

Che fare, in questi casi? È importante poter avere a disposizione le prove che siano di aiuto nel dimostrare la propria “innocenza”:

  • scattare una o più fotografie della buca e del danno che si è prodotto dall’impatto del veicolo con questa;
  • cercare, se ve ne siano, dei testimoni oculari;
  • avvisare la Polizia locale;
  • non muoversi fino all’arrivo degli agenti, ai quali si spiegherà l’accaduto: anche questo è un passaggio fondamentale, in quanto spetta alle forze di polizia intervenute verbalizzare l’eventuale nesso fra il danno al veicolo (o anche alla persona/alle persone) ed il cattivo stato della strada.

L’iter legale

Una volta raccolto tutto il materiale che si ritiene utile a far valere le proprie ragioni, l’utente deve spedire una raccomandata con ricevuta di ritorno all’ente proprietario (o gestore) della strada “incriminata”, indicando “per conoscenza” anche la Compagnia assicuratrice della controparte (se se ne conoscano gli estremi). Purtroppo, va detto, è bene non cantare subito vittoria: nel primo “step”, è possibile che l’esito sia negativo per la persona che si ritiene danneggiata, cioè l’ente proprietario o il gestore della strada sosterrà che la colpa ricade sull’utente e si rifiuterà di riconoscere un risarcimento.

A quel punto, se si è sicuri di avere ragione e le prove preventivamente raccolte siano di aiuto, la strada (ci si perdoni il gioco di parole) da percorrere sarà una sola: la citazione in giudizio. Atto che spesso si conclude con un accordo extragiudiziale, cioè un rimborso “a forfait” stabilito al di fuori delle aule del Tribunale: ciò tuttavia non esula dal dovere farsi assistere da un avvocato, dunque ci sono da mettere in conto anche le spese legali.

Occhi aperti!

Va bene che “il caso” di Cogorno apre un nuovo e importantissimo scenario sulla possibilità di vedersi risarciti per un danno in parte provocato da propria condotta colposa. È peraltro innegabile che in ogni caso dimostrare di avere ragione è un “affaire” complesso e lungo. Non è semplice dimostrare le responsabilità, i tempi e l’iter possono in effetti portare molti utenti – che si riterrebbero obiettivamente in credito con le pubbliche amministrazioni – a lasciar perdere. Vale dunque, e più che mai, l’invito a porre sempre la massima cautela quando ci si mette in strada.

Ultime notizie su Notizie

Tutto su Notizie →