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RC Auto: è obbligatoria anche se il veicolo non circola

Una disposizione della Corte di Giustizia europea stabilisce che il veicolo deve sempre essere assicurato, anche se custodito in area privata e non idoneo alla circolazione.

Una nuova disposizione della Corte di Giustizia europea fa tornare sotto i riflettori del legislatore la questione delle assicurazioni RC auto sospendibili, che già nel settembre 2018 aveva interessato i magistrati UE: in quell’occasione, era stato sentenziato che l’obbligo della copertura assicurativa vale sempre nel caso in cui un veicolo sia immatricolato e idoneo a circolare, anche se il proprietario o il detentore del veicolo lo tiene fermo in un’area privata.

Cosa dice la sentenza

Con la sentenza emessa il 29 aprile 2021 in relazione alla causa C-383/19 che si riferiva ad una vicenda avvenuta in Polonia e sollevata da un ente pubblico locale, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha di fatto stabilito che l’obbligatorietà dell’assicurazione RC Auto (ed RC Moto) vale anche per i veicoli che non siano idonei alla circolazione, e anche se questi siano custoditi in un’area privata in attesa di essere rottamati. L’obbligo non viene stabilito solamente per i veicoli che siano ritirati dalla circolazione ai sensi delle normative nazionali (ad esempio: in Italia ciò avviene previa cancellazione del veicolo dal PRA).

Un’interpretazione rigorosa

L’assise europea indica, in effetti, che la copertura assicurativa di un veicolo è un obbligo che prescinde dal suo reale impiego, così come dalle condizioni tecniche in un determinato momento (leggi: se il mezzo non sia in grado di circolare), e nemmeno se il proprietario o la persona che lo detiene lo conservi all’interno di un’area privata. Per questo, l’interpretazione della Corte europea è, in riferimento all’art.3 della direttiva europea 2009/103/CE in materia di responsabilità civile sugli autoveicoli (in cui si afferma che l’assicurazione RC Auto è obbligatoria per tutti i veicoli immatricolati in un Paese dell’Unione Europea fino al momento in cui essi non risultino effettivamente ritirati dalla circolazione, secondo le leggi nazionali), particolarmente rigorosa.

La sentenza fa infatti leva sulla definizione di veicolo (nozione oggettiva che, per l’assicurazione, è indipendente dall’impiego che si fa del mezzo), sull’obbligatorietà della copertura di responsabilità civile, che si mantiene anche se un veicolo, immatricolato, sia per vari motivi (condizioni tecniche in primis) non idoneo a circolare, posto che lo stato del mezzo può cambiare, mediante il suo ripristino; e sul fatto che per far decadere l’obbligo dell’assicurazione serve di fatto la sua cancellazione dai registri (cioè la sua radiazione dal PRA), e non solamente l’intenzione di rottamarlo. È anche vero, e questo è stato osservato dalla Corte, che un veicolo immatricolato può effettivamente risultare non più adatto alla circolazione (dunque inidoneo in maniera definitiva): in questo caso, tuttavia, per costatarne l’inidoneità definitiva occorre un esame oggettivo.

Buone notizie per gli automobilisti italiani

Per l’Italia, ciò si traduce nel fatto che – secondo quanto dispongono l’art. 122 comma 1 del “Codice delle Assicurazioni private” e l’art. 3 comma 1 del Regolamento di esecuzione – la copertura assicurativa può sempre essere sospesa (chiaramente se il contratto lo prevede) qualora il veicolo assicurato non circoli; inoltre, possono esserne scoperti i veicoli che non siano messi in circolazione su strade e aree di uso pubblico o equiparate (tenuto conto che con il concetto di “circolazione” si intendono anche i veicoli in sosta). Si tratta, in buona sostanza, di un notevole vantaggio per tutti quei mezzi che restano inutilizzati per diversi mesi all’anno, come ad esempio le moto, i camper, le roulotte o i rimorchi ad uso ricreativo.

La questione dell’evasione

Resta peraltro da considerare il problema dell’evasione: come evidenziato da alcune fonti di stampa che si sono interessate a questo argomento, se si parte dal presupposto che l’obbligo di assicurazione RC non sussiste solamente perché si possieda un veicolo immatricolato, ci si trova di fronte al rischio di avere in circolazione veicoli non assicurati (secondo una recente rilevazione ANIA-Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici ed aggiornata al 31 dicembre 2019, i veicoli ufficialmente in circolazione in Italia e sprovvisti di copertura RC erano circa 2,6 milioni, cioè il 5,9% sul totale).

Bisognerebbe, a questo proposito, che l’assise europea avesse stabilito che l’assicurazione per responsabilità civile fosse obbligatoria solamente per il fatto che un veicolo sia immatricolato: così facendo, un semplice controllo incrociato dei dati fra l’archivio nazionale dei veicoli e l’archivio delle Compagnie assicuratrici sarebbe sufficiente ad individuare – anche “a distanza” – chi abbia evaso l’obbligo di copertura assicurativa, senza che sia necessario procedere ad accertamenti su strada.

Al contrario, l’Unione non stabilisce alcuna modalità di ritiro di un veicolo dalla circolazione, affidandosi alle normative nazionali. Ciò ha permesso il ritiro della procedura di infrazione verso l’Italia per la possibilità di sospendere la copertura assicurativa (se prevista dal contratto), qualora il veicolo venga custodito in area privata. A questo proposito, si attende la prossima normativa in materia di RC Auto: la bozza di direttiva è stata di recente approvata dagli Stati membri ed ufficializzata.

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