Coronavirus: nuove proroghe alle scadenze di patenti, fogli rosa e revisioni
Una circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile aggiorna le date utili per la validità dei documenti di guida: tutti i dettagli.
La proroga al 31 dicembre 2021 dell’emergenza sanitaria ha comportato un ulteriore aggiornamento alle date di scadenza dei documenti di guida: lo indica una circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile.
Nello specifico, le patenti “guadagnano” dieci mesi di validità o fino al 31 marzo 2022 (in funzione della data di scadenza) per circolare in Italia, ottengono dieci o tredici mesi (a seconda della data di scadenza) per circolare nei Paesi UE o dello Spazio Economico Europeo; gli esami di teoria vengono prorogati al 31 dicembre 2021 (per chi abbia presentato domanda di conseguimento patente a tutto il 2020) ed entro un anno (anziché sei mesi) per chi abbia fatto domanda dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021; i fogli rosa emessi fra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021 vengono prorogati al novantesimo giorno successivo alla fine dello stato di emergenza (si va, quindi, al 31 marzo 2022), e analogamente, per i due mesi utili a richiedere il riporto dell’esame di teoria sul nuovo foglio rosa, non si tiene conto del periodo 31 gennaio 2020-31 dicembre 2021, dunque i due mesi decorreranno dal 1 aprile 2022. Ulteriori proroghe riguardano anche i certificati di qualificazione professionale (CQC), abilitazione professionale (CAP) e di formazione professionale (CFP), le attestazioni sanitarie e le revisioni periodiche.
Tutte le nuove scadenze
Patenti
Per la circolazione in Italia
- Scadenza originaria compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 maggio 2021: validità prorogata fino al 31 marzo 2022;
- Scadenza originaria compresa fra il 1 giugno 2021 ed il 31 giugno 2021: validità prorogata di dieci mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria;
- Scadenza originaria compresa fra il 1 luglio 2021 ed il 31 dicembre 2021: validità prorogata al 31 marzo 2022.
Per la circolazione nei Paesi dell’Unione Europea
- Scadenza originaria compresa tra il 1 febbraio 2020 ed il 31 maggio 2021: validità prorogata di 13 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria;
- Scadenza originaria compresa fra il 1 giugno 2020 ed il 31 agosto 2020: validità prorogata al 1 luglio 2021;
- Scadenza originaria compresa fra il 1 settembre 2020 ed il 30 giugno 2021: validità prorogata di 10 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria.
CQC (Certificato di Qualificazione Professionale)
Per la circolazione in Italia
- Scadenza del documento compresa fra il 31 gennaio 2020 ed il 31 maggio 2021: validità prorogata al 31 marzo 2022;
- Scadenza del documento compresa fra il 1 giugno 2021 ed il 30 giugno 2021: validità prorogata di dieci mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria;
- Scadenza del documento compresa fra il 1 luglio 2021 ed il 31 dicembre 2021: validità prorogata al 31 marzo 2022.
Per la circolazione in ambito UE
- Scadenza originaria del certificato compresa tra il 1 febbraio 2020 ed il 31 maggio 2020: validità prorogata di 13 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria;
- Scadenza compresa fra il 1 giugno 2020 ed il 31 agosto 2020: validità prorogata al 1 luglio 2021;
- Scadenza originaria del certificato compresa fra il 1 settembre 2020 ed il 30 giugno 2021: validità del Cqc prorogata di 10 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria.
CAP (Certificato di Abilitazione Professionale) KA, CAP KB e Idoneità alla guida di Filoveicoli
Per la circolazione in Italia
- Scadenza originaria del certificato o dell’abilitazione compresa fra il 1 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021: validità prorogata al 31 marzo 2022.
CFP (Certificato di Formazione Professionale) Adr
Per la circolazione in Italia
- Scadenza originaria del certificato compresa fra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021: validità prorogata al 31 marzo 2022.
Per la circolazione all’estero
- Scadenza originaria compresa fra il 1 marzo 2020 ed il 30 settembre 2021: validità prorogata al 30 settembre 2021, relativamente alla circolazione nell’ambito dei Paesi che hanno aderito all’accordo multilaterale Adr M333 per i CFP Adr, ed M334 per gli Attestati di Formazione Consulenti Trasporti Adr. La proroga della scadenza dei CFP Adr, indica la circolare del Ministero dei Trasporti e della Mobilità sostenibile, è di cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originaria se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell’8.2.2.5 ADR e hanno superato l’esame di cui all’8.2.2.7 entro il 1 ottobre 2021.
Attestati di formazione dei Consulenti Trasporti di merci pericolose (Adr)
Per la circolazione all’estero
- Scadenza originaria compresa fra il 1 marzo 2020 ed il 30 settembre 2021: validità prorogata al 30 settembre 2021, e per i Paesi che hanno aderito all’accordo multilaterale Adr M333 per i CFP Adr, ed M334 per gli Attestati di Formazione Consulenti Trasporti Adr. In questo caso, o gli attestati sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l’esame di cui all’1.8.3.16.2 ADR entro il 1 ottobre 2021.
Scuole guida e rinnovo patenti
Esami di teoria
- Se la domanda è stata presentata fra il 1 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020: la data di scadenza del termine per sostenere l’esame è il 31 dicembre 2021;
- Se la domanda è stata presentata fra il 1 gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021: la data di scadenza è di un anno a decorrere dalla presentazione della domanda.
Foglio rosa
- Scadenza originaria di validità compresa fra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021: validità prorogata fino al 31 marzo 2022, e si applica anche nel caso di riporto del foglio rosa con scadenza compresa fra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021.
Riporto dell’esame di teoria
- Per la scadenza originaria del termine di due mesi relativa alla richiesta, compresa fra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022: la data di scadenza viene prorogata al 31 maggio 2022.
Attestati di fine corso
Qualificazione iniziale Cqc
- Per gli attestati con scadenza di validità compresa fra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021: data di scadenza prorogata al 31 marzo 2022.
Qualificazione periodica Cqc
- Per gli attestati con scadenza di validità compresa fra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021: data di scadenza prorogata al 31 marzo 2022. Per l’esame di ripristino, comunica la circolare del Ministero, ai fini del computo dei due anni dalla data di scadenza del Certificato di Qualificazione Professionale posseduto non si tiene conto del periodo compreso fra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2021.
Conseguimento CFP Adr
- Per gli attestati con scadenza di validità compresa fra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021: data di scadenza prorogata al 31 marzo 2022.
Rinnovo CFP Adr
- Per gli attestati con scadenza di validità compresa fra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021: data di scadenza prorogata al 31 marzo 2022.
Attestazioni sanitarie
- Per i certificati di guida autotreni ed autoarticolati di massa a pieno carico superiore a 20 t. rilasciati a conducenti che hanno compiuto 65 anni, secondo quanto dispone l’art. 115 comma 2 lettera A del Codice della Strada: con scadenza originaria compresa fra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021, la validità viene prorogata al 31 marzo 2022;
- Per i certificati di guida autobus, autocarri, autotreni ed autoarticolati, autosnodati per trasporto persone rilasciati a conducenti che hanno compiuto 60 anni, secondo quanto dispone l’art. 115 comma 2 lettera A del Codice della Strada: con scadenza originaria compresa fra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021, la validità viene prorogata al 31 marzo 2022.
Certificati medici monocratici o del Centro Medico Legale
- Per la scadenza dei certificati (rilasciati ai sensi dell’art. 119 del CdS) compresa fra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020: la validità viene prorogata al 31 marzo 2022, intesa relativamente alla data di rilascio che non può essere precedente di tre mesi per i certificati rilasciati dai medici monocratici e sei mesi per i certificati rilasciati dal Centro Medico Legale, rispetto alla data di presentazione della domanda per conseguire la patente. L’eventuale validità ridotta del rinnovo patente disposta dal medico certificatore non viene invece prorogata.
Permessi provvisori di guida da rinnovarsi presso CML
- Per i documenti con scadenza originaria compresa fra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021: la scadenza della validità viene prorogata al 31 marzo 2022.
Revisioni di veicoli a motore e rimorchi
Riguarda i veicoli di categoria M (veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote), categoria N (veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote), categoria O3 (rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t), categoria O4 (rimorchi con massa massima superiore a 10 t) e categoria T5 (trattori a ruote la cui velocità massima per costruzione è superiore a 40 km/h).
- Con scadenza della revisione a ottobre 2020: proroga al 31 agosto 2021;
- Scadenza revisione originaria a novembre 2020: proroga al 30 settembre 2021;
- Scadenza originaria a dicembre 2020: proroga al 31 ottobre 2021;
- Scadenza revisione a gennaio 2021: proroga al 30 novembre 2021;
- Scadenza revisione a febbraio 2021: proroga al 31 dicembre 2021;
- Scadenza revisione a marzo 2021: proroga al 31 gennaio 2022;
- Scadenza revisione ad aprile 2021: proroga al 28 febbraio 2022;
- Scadenza revisione a maggio 2021: proroga al 31 marzo 2022;
- Scadenza revisione a giugno 2021: proroga al 30 aprile 2022.