Pneumatici invernali e catene 2021-2022: obbligo, normative, omologazioni
Da oggi (15 novembre) e fino al 15 aprile, milioni di automobilisti e autotrasportatori devono adeguarsi: siamo entrati (automobilisticamente parlando) nel “semestre invernale”; ecco tutto quello che c’è da sapere.
Come le calzature rappresentano lo strumento di contatto delle persone con il terreno, così gli pneumatici costituiscono il “ponte” fra veicoli e strada. Una dotazione dunque fondamentale per la propria (e soprattutto altrui) sicurezza: ed i drammatici episodi di maltempo che nelle ultime settimane hanno interessato diverse regioni italiane dimostrano ancora una volta di più quanto sia importante poter contare su una gommatura adatta alle caratteristiche del proprio veicolo, ed anche in rapporto alla stagione.
A questo proposito, il calendario ricorda a tutti gli automobilisti ed autotrasportatori che da oggi (lunedì 15 novembre 2021) è entrato in vigore l’obbligo del montaggio degli pneumatici invernali su tutti gli autoveicoli, oppure di portare a bordo della propria auto le catene (omologate!) per averle pronte all’uso in caso di nevicata.
Cosa dice la legge
Tale obbligo, come disposto dalla direttiva del Ministero dei Trasporti (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e delle Mobilità Sostenibili) emanata il 16 gennaio 2013 nella quale si prevede che siano l’Ente proprietario della strada o il suo gestore a “Prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio”, si estende dal 15 novembre al 15 aprile, con trenta giorni di tolleranza prima dell’inizio e dopo la fine del “periodo invernale”. Ciò vuol dire che c’è stato tempo dallo scorso 15 ottobre per adeguarsi e montare le gomme invernali o dotarsi di un paio di catene a disposizione nel bagagliaio. E, in primavera, si potrà provvedere alla nuova sostituzione con gli pneumatici estivi entro il 15 maggio.
La norma ministeriale (che fa riferimento all’art. 6 del Codice della Strada) non si applica a ciclomotori e motocicli: i quali, in effetti, non possono circolare in caso di neve o ghiaccio sulla strada, così come durante le nevicate in atto.
Caratteristiche di uno pneumatico invernale
Riepiloghiamo di seguito una sintesi degli elementi che distinguono una gomma invernale. Il suo riconoscimento è peraltro piuttosto semplice già ad una prima occhiata.
- Disegno del battistrada: è più “marcato”;
- Scolpitura: è più profonda, rispetto ad una gomma estiva;
- Mescola: in relazione agli pneumatici estivi, è sempre differente (più morbida) proprio per consentire un’aderenza ottimale dello pneumatico nella guida su asfalto freddo, fangoso, bagnato o innevato, nonché adeguate performance in frenata. Va tenuto conto del fatto che le prestazioni ottimali di una gomma invernale si ottengono a temperature al di sotto di 7-8°C;
- Le indicazioni sulla spalla: uno pneumatico invernale deve essere provvisto della dicitura “M+S” (Mud and Snow, oppure – a seconda del produttore – “MS”, “M-S”, “M&S”) e può presentare il pittogramma “3PmSF” (Three Peak Mountain Snow Flake) rappresentato visivamente da una montagna a tre punte con un fiocco di neve al centro: questa indicazione certifica che la gomma in questione ha superato i test di omologazione (condotti in base a determinate condizioni meteorologiche e stradali) disposti dal regolamento UE n. 117 nel quale i tecnici prendono in considerazione una gomma-tipo, codificata SRTT-Standard Reference Test Tyre prodotta da almeno 30 anni dalla medesima Casa costruttrice e che possiede caratteristiche intermedie.
Occhio alla nuova etichettatura
Per aiutare la scelta degli pneumatici da adottare, il 1 maggio del 2021 è entrata in vigore la nuova etichettatura, che sostituisce la precedente (adottata all’inizio dello scorso decennio). Fra le novità, che adottano quanto disposto dal regolamento europeo 2020/74, ci sono una revisione delle classi di resistenza al rotolamento e di prestazioni di frenata sul bagnato, il livello di rumorosità; la presenza di un simbolo di aderenza sulla neve (certifica, quindi, l’avvenuto superamento dei test europei di omologazione) e, in alcuni casi (soprattutto quelli destinati ai Paesi del nord Europa), la presenza di un pittogramma che certifica un’adeguata aderenza della specifica gomma su fondo ghiacciato.
Attenzione alla data di produzione
Ogni pneumatico riporta, sulla propria spalla, il mese e l’anno di fabbricazione, indicati con due gruppi di due cifre. Il primo indica la settimana, il secondo l’anno di produzione. È chiaro che uno pneumatico più “fresco” assicura doti di efficacia e di durata superiori rispetto ad una gomma più “datata”.
Usura: una questione fondamentale
Gli pneumatici per autoveicoli (compresi quelli destinati ad equipaggiare rimorchi e filoveicoli) devono avere, secondo quanto dispone l’art. 79 del Codice della Strada, una profondità del battistrada di almeno 1,6 mm. È chiaro che si tratta di un valore “universale”, e che va preso con il beneficio d’inventario. Tutti gli esperti consigliano di tenere in considerazione una profondità minima delle scanalature di 3 mm: una volta che lo spessore ha raggiunto questo limite, è bene provvedere alla sostituzione delle gomme, che vanno sempre cambiate a due a due, vale a dire quelle di un medesimo assale. La prudenza non è mai troppa: per questo, è ancora meglio prepararsi a cambiare le gomme nel caso in cui lo spessore del battistrada sia di 4 mm.
Una prova facile facile: l’”esame moneta”
Per controllare la profondità del battistrada ci si può servire di un comune spessimetro; oppure – in maniera sicuramente più empirica, ma non per questo meno corretta – con una semplice moneta da 2 euro: se il bordo interno (la “corona” misura 4 mm) risulta visibile e non “scompare” nelle scanalature del battistrada, è bene pensare alla sostituzione dello pneumatico.
Pneumatici All-Season in inverno
L’utilizzo di gomme 4 Stagioni è consentito anche nei mesi più freddi: bisogna tenere presente, in questo caso, che l’indice di velocità riportato nella carta di circolazione della vettura dev’essere uguale o superiore a quello degli pneumatici estivi. Diversamente, si è in contravvenzione (sanzione di 419 euro, ritiro del “libretto” del veicolo, obbligo di sottoporre la vettura a visita e prova straordinaria presso la sede del Dipartimento dei Trasporti terrestri – ex Motorizzazione – di residenza), e nel caso di incidente la propria Compagnia assicuratrice potrebbe decidere di rivalersi di quanto pagato come risarcimento danni a terzi. Ciò, proprio per via del fatto che il veicolo non era, al momento del sinistro, in regola con il CdS.
Dal punto di vista pratico, gli pneumatici “Four season” possono tornare utili per gli automobilisti che non percorrono moltissimi chilometri nell’arco di un anno, oppure che risiedono in territori nei quali le temperature invernali, e le condizioni delle strade durante i mesi più freddi, non sono particolarmente rigide. È comunque vero che la maggior parte degli pneumatici 4 Stagioni viene corredata della marchiatura “M+S” e/o “3Pmsf”, proprio come le gomme invernali: questo, oltre a confermare la rispondenza alle prescrizioni di legge che regolano la circolazione dei veicoli durante l’inverno, indica per di più il grado di sviluppo raggiunto dalle gomme 4 Stagioni.
Anche le catene sono importanti
“Last but not least”, riflettori puntati sulle catene da neve: non è obbligatorio averle con se, come abbiamo visto, se si montano gli pneumatici invernali (mentre lo è, se durante l’inverno si tengono le gomme estive). Nulla vieta di tenerle a portata di mano anche nel caso in cui si sia equipaggiato il proprio autoveicolo con gli pneumatici invernali: in caso di nevicata, tanto meglio. Anche le catene – che se montate presuppongono di mantenere una velocità del veicolo non superiore a 50 km/h – devono essere provviste di specifica omologazione: bisogna controllare che sulla confezione sia riportata l’omologazione nazionale “UNI 11313” oppure austriaca “ÖNorm V5117”.
Le sanzioni
Chi non ottempera all’obbligo di circolare nei mesi più freddi con pneumatici invernali già montati o con catene da neve a bordo dell’autovettura (dal 15 novembre al 15 aprile, con “tolleranza” ai 30 giorni successivi per tornare alle gomme estive; e attenzione al codice riportato sulla carta di circolazione: la circolare del Ministero dei Trasporti numero 1.049 del 17 gennaio 2014 chiarisce a tale proposito che chi monta pneumatici di tipo M+S, con codice di velocità inferiore a quanto indicato nel “libretto”, può viaggiare soltanto dal 15 ottobre al 15 maggio), è soggetto, nei controlli da parte delle forze di polizia, ad una sanzione amministrativa, il cui importo va da un minimo di 85 euro a un massimo di 338 euro (ai sensi dell’art. 6 comma 14 CdS se l’accertamento è avvenuto al di fuori di un centro abitato; e dell’art. 7 comma 13 CdS se l’accertamento sia avvenuto all’interno di un centro abitato); ed alla sanzione accessoria della decurtazione di tre punti dalla patente di guida.