Stato d’emergenza fino al 31 marzo 2022, Super Green Pass: le regole per i trasporti
Facciamo chiarezza sulle varie tematiche riguardanti le norme da tenere, in materia di trasporti pubblici e privati, per i tre mesi di stato d’emergenza in più decisi dal Consiglio dei ministri.
Via libera, dal Consiglio dei ministri, al decreto che proroga lo stato d’emergenza da Covid fino al 31 marzo 2022. Il documento, che si compone di 11 articoli, contiene una serie di misure che entrano in vigore da oggi (giovedì 16 dicembre 2021), fra le quali si segnala l’estensione del Green Pass rafforzato anche nelle regioni in “zona bianca” ed i test antigenici rapidi gratis ed a prezzi calmierati. Niente obbligo della mascherina indossata all’aperto (ipotesi che ha tenuto banco fino all’ultimo, anche in ragione del fatto che in diversi Comuni i sindaci hanno già introdotto questa regola).
Metodi di applicazione
Eventuali restrizioni più severe possono essere disposte dalle amministrazioni locali (Regioni, Province autonome), chiaramente nel rispettivo territorio di competenza; le misure cautelative adottate riguardano le regioni in zona bianca, zona gialla e zona arancione mentre per le regioni in zona rossa resta valido il divieto di uscire di casa se non per le ben conosciute motivazioni di salute, lavoro, emergenza, necessità (che devono essere comprovate con autocertificazione); per i bambini ed i ragazzi fino a 12 anni di età, che restano esenti dall’obbligo di vaccinarsi (come si sa, è di recente applicazione la possibilità di ottenere il vaccino per la fascia compresa fra 5 ed 11 anni) oltre che per tutte le persone affette da patologie che precludono il vaccino, resta ovviamente escluso l’obbligo di avere il Green Pass. Va tenuto presente che la sanzione per chi viola una delle norme di prescrizione parte da 400 euro.
È utile, alla luce del nuovo provvedimento, esaminare cosa cambia, in materia di trasporti e viaggi, con l’estensione dello stato d’emergenza di tre mesi.
Trasporti pubblici
- Trasporti aerei. L’obbligo di avere con se il Green Pass (base o quello nuovo rafforzato) si applica a tutti i mezzi di trasporto pubblico e privato di linea, dunque anche per gli aerei e anche per i voli nazionali, a prescindere dal colore della regione di partenza e di quella di arrivo (esclusa, ovviamente, la zona rossa). A bordo vige l’obbligo di tenere la mascherina indossata;
- Navi. Sulle rotte marittime (traghetti compresi) vale quanto detto qui sopra per i voli di linea, relativamente al Green Pass così come alla mascherina (indipendentemente dal distanziamento interpersonale);
- Treni. Se sui trasporti ferroviari a tragitto più lungo (Intercity, Intercity Notte, Freccia Rossa, Freccia Bianca, Italo) la questione, già affrontata, non cambia (occorre avere il Green Pass, base o rafforzato), l’obbligo viene esteso anche per salire a bordo dei treni regionali, quindi “sì” alla “Certificazione verde” per tutti; e obbligo della mascherina sempre indossata. Si ricorda che, dal 1 settembre 2021, la capienza massima sui treni è aumentata all’80% dal precedente 50%;
- Pullman. Anche nel caso dei trasporti pubblici su gomma, a media e lunga percorrenza (dunque: pullman di linea e NCC, ovvero a noleggio con conducente) è necessario avere sempre il Green Pass base o rafforzato, sia che ci si trovi in zona bianca come in zona gialla o arancione. I passeggeri devono mantenere sempre la mascherina indossata. Si applica una deroga, alle misure di distanziamento fra le persone, nel caso in cui si viaggi con componenti dello stesso nucleo familiare. La capienza è, anche qui, aumentata all’80% dal 1 settembre 2021;
- Trasporti pubblici locali. Argomento piuttosto spinoso, in quanto – come in diverse recenti occasioni è stato fatto notare – non è semplice provvedere al controllo di tutti i passeggeri che salgono a bordo di autobus delle linee urbane, filobus, tram e metropolitane. In ogni caso, occorre essere muniti di Green Pass base o rafforzato, ed anche qui a prescindere dal “colore” della regione (zona bianca, zona gialla o zona arancione; non si fa menzione di zona rossa in quanto è implicito, in questo caso, che dove vigono le restrizioni più severe non è possibile uscire di casa tranne per comprovate motivazioni di salute, lavoro, emergenza o necessità che devono essere motivate con autocertificazione). Come prescritto nei trasporti pubblici a più lunga distanza, anche per il TPL la capienza dei mezzi è stata aumentata all’80%: per questo, va tenuto presente che gli autisti ed i manovratori possono, per evitare sovraffollamento sui mezzi, eventualmente impedire alle fermate la salita di passeggeri. Fermo restando l’obbligo di tenere la mascherina sempre indossata mentre si è a bordo, si ritiene di consigliare fortemente l’utilizzo di mascherine di categoria superiore a quella chirurgica se il distanziamento interpersonale minimo (un metro) non possa essere assicurato. Un altro consiglio che ci sentiamo di dare: se il mezzo sul quale si intende salire è già affollato, è sempre meglio attendere il passaggio di una prossima corsa, perdere qualche minuto è infinitamente meno importante di rischiare eventuali contagi;
- Taxi e automezzi NCC. In questi casi, ed indipendentemente dal colore della zona (bianca, gialla o arancione), non c’è l’obbligo per l’utente di essere munito di Green Pass (base o rafforzato), mentre il conducente deve possederlo. Restano valide le norme relative al divieto di trasportare clienti sulla fila anteriore di sedili, all’obbligo di mantenere la mascherina sempre indossata (per conducente e clienti), e di far accomodare – sempre sulle file posteriori di sedili – un massimo di due passeggeri (se non appartengono allo stesso nucleo familiare) per ogni fila di sedili;
- Scuolabus. Tanto per le regioni a zona bianca come per quelle a zona gialla o arancione, le regole relative al trasporto scolastico vengono disciplinate in maniera differente a seconda dell’età degli scolari e degli studenti: fino a 12 anni è possibile salire a bordo degli scuolabus senza Green Pass, mentre oltre questa fascia di età c’è l’obbligo del Green Pass base o rafforzato.
Trasporti privati
Tutto come prima per quanto riguarda gli spostamenti a bordo dell’auto di proprietà, che ricapitoliamo di seguito.
PERSONE CONVIVENTI
Nessun divieto in particolare, né meccanismo di distanziamento o di utilizzo della mascherina (non è un obbligo, tuttavia: nulla vieta che anche fra persone che dividono lo stesso tetto non si debba indossare la mascherina).
PERSONE NON CONVIVENTI
Valgono le regole adottate per il noleggio con conducente e i taxi. Ovvero:
- Soltanto il conducente può prendere posto nella fila anteriore di sedili;
- Ciascuna fila posteriore di sedili può essere occupata da un massimo di due persone, e ciascuna delle quali deve sistemarti in corrispondenza di ogni lato. Perciò: se guidatore e passeggeri non sono conviventi, il massimo consentito è tre persone per le autovetture con cinque posti omologati, cinque persone per le auto con sette posti, e sette persone per multispazio e Van con nove posti a sedere;
- Tutti gli occupanti (conducente e passeggeri) devono indossare la mascherina.
Unica condizione che esenta dall’obbligo della mascherina: se la vettura viene provvista di paratia divisoria (come ad esempio il classico pannello in plexiglass) tra la fila anteriore e quella posteriore di sedili.
SE SI TRASPORTANO PERSONE CONVIVENTI E NON CONVIVENTI
Si tratta, a nostro modo di vedere, di una situazione tipica: come comportarsi in questo caso? Si ritiene che, sebbene il Governo abbia più volte fatto riferimento a regole che si uniformano al “trasporto non di linea”, in questo frangente accanto al guidatore può prendere posto il familiare convivente, mentre “dietro” si conferma il limite delle due persone per ogni fila di sedili.
Per chi viaggia all’estero o rientra in Italia
Obbligo di tampone o test molecolare
In materia di spostamenti oltre il confine nazionale e verso il nostro Paese a prescindere dal tipo di mezzo di trasporto utilizzato, è nota la recente discussione sorta in merito alla decisione dell’esecutivo di richiedere l’obbligo di tampone (a decorrere da oggi, giovedì 16 dicembre), per quanti provengano da un Paese dell’Unione Europea così come per chi sia già stato vaccinato. Ciò detto, fino al 31 gennaio 2022 chi debba fare rientro in Italia, provenendo anche da un Paese europeo, deve presentare l’avvenuto tampone molecolare (fino a 48 ore prima dell’ingresso in Italia) o test antigenico (fino a 24 ore prima);
A quali paesi si applica
Tutti i provvedimenti che riguardano i viaggi da e verso l’estero (Paesi di area A, B, C, D, E) sono consultabili attraverso il portale online www.viaggiaresicuri.it del Ministero degli Esteri. L’obbligo del tampone o del test antigenico molecolare riguarda quanti rientrano in Italia dai Paesi dell’area C, elenco che il Governo aveva redatto nella primavera 2021, ovvero Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca comprese le isole Faer Oer e la Groenlandia, Francia comprese Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo comprese le isole Azzorre e Madeira, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna compresi i territori in Africa, Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
I viaggiatori che tornano in Italia provenendo da uno di questi Paesi a bordo di un aereo, una nave, un traghetto, un treno o un pullman di linea, devono avere con se il Green Pass, il documento che comprova l’avvenuto tampone o test molecolare (ovviamente con esito negativo), ed il Passenger Locator Form, in formato digitale (visualizzabile attraverso il proprio smartphone o tablet) oppure cartaceo. Se manca una di queste prescrizioni, il Ministero della Salute dispone un periodo di cinque giorni di isolamento fiduciario da effettuarsi presso il recapito indicato nel Passenger Locator Form stesso, e l’obbligo di sottoporsi a tampone o test antigenico al termine dei cinque giorni.