Presta soccorso in strada durante l’isolamento Covid: multa di 4500 euro
Una donna della provincia di Padova è stata condannata al pagamento di una pesante multa per avere violato le prescrizioni anti-Covid e per non avere fornito le proprie generalità agli accertatori.
Si trovava a casa, in isolamento per Covid, tuttavia non appena accortasi di un inequivocabile schianto e visto che un motociclista era finito a terra si era precipitata fuori della propria abitazione per rendersi conto di cosa fosse accaduto e, ovviamente avvertire subito gli operatori di soccorso. A quasi due anni da quell’episodio, si è vista recapitare un decreto penale di condanna: due mesi di detenzione, sostituiti da una multa di 4.500 euro. Ecco, in estrema sintesi, quanto accaduto ad una donna, Mariastella Scarmignan, 56 anni, residente nel Padovano.
“Dovevo forse lasciarlo lì?”
La vicenda, paradossale tuttavia autentica, è stata raccontata, ai taccuini de Il Mattino di Padova, dalla stessa protagonista suo malgrado:
Ma cosa avrei dovuto fare? Lasciarlo ferito per la strada? Di fronte ad una persona che sta male e ad un’urgenza di questo genere, c’è poco da ragionare. E, badate bene, avevo un tampone negativo fatto poco prima.
Ecco l’accaduto
È meglio andare con ordine, e ricostruire quanto avvenuto, poco dopo l’ora di pranzo, in quella giornata dell’aprile 2020 (dunque nel pieno della prima ondata di pandemia, e tutta Italia bloccata dal lockdown) a Palugana, frazione di Ospitaletto Euganeo. Maristella, di professione casalinga e che svolge opera di volontariato presso un’associazione di difesa di diritti umani, udì il rumore di un incidente provenire proprio davanti alla sua casa: era un motociclista che, perso il controllo del mezzo, si era schiantato contro un segnale stradale ed era finito dentro un fosso.
Sono corsa fuori, ho visto un fumo pazzesco. La moto era in mezzo alla strada, ma il conducente non era lì. Raggiunto il fossato, l’ho visto a terra, dolorante e in difficoltà. Ho temuto il peggio, e l’ho soccorso: voleva alzarsi, ma rimettersi in piedi in quelle condizioni sarebbe stato peggio.
Correttamente, la signora diede l’allarme e, sul posto, arrivarono un’ambulanza del 118 ed una pattuglia dei carabinieri.
Venne però trovata positiva
Il motociclista, un 44enne, se la cavò con pochi danni personali. E fin qui, tutto bene. Furono proprio i militari a scoprire che la donna era, in quel momento, in quarantena da Covid. La ricostruzione del fatto, ricorda il Corriere della Sera, fa emergere che la signora aveva fatto “Quattro tamponi: il 13 aprile era negativo e il 17 aprile positivo; l’incidente è avvenuto il 23 aprile nella pausa fra un controllo e l’altro, il 30 aprile ed il 4 maggio successivi sono risultata negativa, il giorno dell’incidente mi sono messa la mascherina non tanto perché ero uscita di casa ma quando mi sono avvicinata al ragazzo per terra”.
La donna, tuttavia, non volle dire il proprio nome e cognome ai carabinieri che le chiedevano le generalità. Ed è stato in quel frangente che i militari hanno ravvisato la sua positività.
Ha già fatto ricorso
Conseguenza, l’attribuzione di due reati: rifiuto di dare informazioni alle autorità, e violazione delle prescrizioni anti-Covid (si era, in effetti, nel pieno del lockdown). E la condanna al pagamento di una multa di 4.500 euro emessa dalla Procura della Repubblica di Rovigo. Riferisce la donna al Corriere:
Tutto pensavo, tranne che di essere punita per aver prestato soccorso a una persona. La sentenza è dei primi di dicembre, ho già presentato ricorso il 30 dicembre scorso: l’ho fatto per vedere ripulita la mia fedina penale, non solo per la multa, e perché trovo giusto che si senta anche la mia versione dei fatti.
Cosa dice il Codice della Strada
Al di là delle conseguenze personali a carico della donna (come si suol dire, di questo se ne occuperà la Magistratura), l’episodio avvenuto nella provincia di Padova ad aprile 2020 testimonia, una volta di più, la correttezza di avere agito con tempestività.
L’obbligo di fermarsi e prestare soccorso, in effetti, vale tanto nel caso in cui si sia coinvolti in un incidente, quanto se ne sia testimoni o nelle fasi immediatamente successive il fatto. Vedere un veicolo danneggiato in mezzo alla strada stabilisce che ci si debba in effetti fermare (chiaramente in sicurezza ed avendo cura di non intralciare l’operato dei soccorritori).
A questo proposito, è opportuno osservare quanto prescrive l’art. 189 del Codice della Strada (“Comportamento in caso di incidente”).
- Comma 1: L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona;
- Comma 2: Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità;
- Comma 3: Ove dall’incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell’art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l’immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l’esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell’incidente.
Attenzione ai paragrafi successivi.
- Comma 4: In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati;
- Comma 5: Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 302 a € 1.208. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l’applicazione della revisione di cui all’articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
Chi non ottempera alle disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 4 è soggetto ad una sanzione amministrativa che varia da un minimo di 87 euro ad un massimo di 344 euro.
Il nocciolo della questione viene affrontato nei commi seguenti.
- Comma 6: Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni (… omissis). Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall’articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all’arresto, ai sensi dell’articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti;
- Comma 7: Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI;
- Comma 8: Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subìto danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato;
- Comma 8bis: Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6.
Nel caso in cui, come conseguenza del comportamento di un conducente, si verifichi un incidente con danno ad uno o più animali d’affezione, da reddito o specie protette, il comma 9bis stabilisce che c’è ugualmente l’obbligo di fermarsi e adoperarsi per “Assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chi non ottempera, è punito con una sanzione amministrativa da 421 euro a 1.691 euro”. Obbligo che vale anche per le altre persone coinvolte, pena una sanzione amministrativa da 85 euro a 337 euro.