Rinnovo patente di guida: cosa fare quando scade
Ecco tutte le informazioni utili sulla procedura da seguire per provvedere in tempo al rinnovo patente di guida.
Ricordarsi di rinnovare la propria patente di guida è un obbligo. In effetti, come prescrive l’art. 116 comma 1 del Codice della Strada:
Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 118-bis.
Cos’è il rinnovo della patente
Come tutti i documenti personali, anche la patente ha una scadenza: il rispetto della validità è fondamentale perché attraverso di essa si verifica che il titolare sia in possesso dei requisiti psicofisici necessari per la guida di veicoli a motore (art. 119 del Codice della Strada). Va fatta una differenza: la legge vieta di mettersi alla guida con la patente scaduta, mentre non vieta la possibilità di “mettersi in regola” dopo la scadenza della patente se non si conduce alcun veicolo della categoria che si riferisce alla patente in possesso.
Ogni quanto si deve rinnovare la patente
Patenti A, A1, A2, AM, B, B1, BE
- Rinnovo: ogni 10 anni fino a 50 anni di età del titolare;
- Ogni 5 anni fino a 70 anni di età;
- Ogni 3 anni da 70 anni a 80 anni di età;
- Ogni 2 anni dopo 80 anni di età.
Patenti C, C1, C1E, CE
- Rinnovo: ogni 5 anni fino a 65 anni di età del titolare;
- Ogni 2 anni dopo 80 anni di età, e in seguito a conferma di validità da parte della Commissione Medica Locale. Per la guida, con la patente CE, di autotreni e autoarticolati con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t, dopo i 65 anni e fino a 68 anni di età del titolare occorre un attestato specifico, da conseguite ogni anno previa visita alla Commissione Medica Locale. Superati i 68 anni, non è più possibile guidare questa categoria di veicoli.
Patenti D, D1, D1E, DE
- Rinnovo: ogni 5 anni fino a 70 anni di età del titolare;
- Ogni 3 anni da 70 anni a 80 anni di età;
- Ogni 2 anni dopo 80 anni di età.
Come si effettua il rinnovo patente
Se la patente è scaduta da meno di tre anni, per il rinnovo si può fare riferimento:
- Ad un’autoscuola che effettua anche servizi di pratiche auto ed è autorizzata al rinnovo patenti;
- A una delegazione territoriale ACI;
- Alla Motorizzazione civile (Dipartimento dei Trasporti terrestri);
- Alla ASL di competenza.
Questa operazione permette di ottenere il certificato di rilascio patente, a cura di:
- Medici dipendenti delle ASL;
- Un medico nei ruoli del Ministero della Salute;
- Il personale medico del ruolo sanitario della Polizia di Stato o dei Vigili del Fuoco;
- Un medico militare in servizio permanente effettivo;
- Un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Quali sono i documenti necessari per rinnovare la patente
Per la visita, occorre consegnare al medico quanto segue:
- Un documento di identità;
- Il proprio codice fiscale;
- Due fotografie formato tessera;
- Una ricevuta di avvenuto versamento dei diritti sanitari (le tariffe possono variare in base ai costi applicati dalle ASL regionali);
- La ricevuta di avvenuto versamento (10,20 euro) indirizzato al Dipartimento Trasporti Terrestri sul c/c postale n. 9001 indicando, come causale, “Versamento rinnovo patente codice 002”.
Se la patente da rinnovare è scaduta da più di tre anni, il titolare può essere chiamato dal Dipartimento dei Trasporti terrestri (Motorizzazione Civile) per sottoporsi nuovamente agli esami di teoria e di guida.
Si può rinnovare la patente in anticipo?
Il rinnovo della patente può essere effettuato a partire da 4 mesi precedenti la scadenza. C’è quindi un arco di tempo ragionevolmente ampio per provvedere.
Per sapere la data di scadenza della patente, bisogna guardare il punto “4a”, che indica la data di rilascio della patente e il punto “4b” che riporta la sua data di scadenza. In alternativa ci si può registrare ad alcuni servizi online (come ad esempio il Portale dell’Automobilista, ma anche la App iPatente, realizzata dal Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibili, scaricabile gratuitamente sua su Android che su iOs).
Rinnovo patente: i costi
Le modalità sono due: provvedere da se, oppure affidarsi al personale di una delle sedi provinciali o di una delegazione territoriale dell’ACI, un’autoscuola autorizzata, un’agenzia di pratiche auto.
Nel primo caso, cioè presentandosi di persona presso gli uffici competenti della ASL e della Motorizzazione, i corsi da sostenere sono i seguenti:
- 16 euro per la marca da bollo;
- 10,20 euro per i diritti di Motorizzazione;
- 6,80 euro per l’invio della patente rinnovata con la posta assicurata (da regolarizzare al momento della consegna del documento, oppure del suo ritiro in ufficio postale).
Nel secondo caso, i costi sono un po’ più elevati in quanto bisogna mettere in conto la spesa per il servizio effettuato dal personale. Il vantaggio, tuttavia, è di un consistente risparmio di tempo.
Sanzioni per chi guida con la patente scaduta
Secondo l’art. 126 comma 11 CdS, chi guida con la patente scaduta rischia una sanzione amministrativa che va da un minimo di 158 euro a un massimo di 638 euro. A questa multa si aggiunge, come sanzione accessoria, il ritiro della patente (o del certificato di abilitazione professionale KA o KB, oppure ancora del certificato di qualificazione professionale-CQC). Il conducente in possesso di patente italiana che per motivi professionali ha anche il CQC, se non ha ancora provveduto al rinnovo di quest’ultima incorre in una sanzione amministrativa da 2.046 euro a 8.186 euro, a tre mesi di fermo amministrativo del veicolo e, nel caso di recidiva, alla confisca del veicolo stesso.
La patente ritirata dall’organo accertatore in seguito a scadenza viene inviata al Prefetto di competenza territoriale. Per tornare in possesso della patente, il titolare deve dimostrare di avere provveduto al suo rinnovo.
Rinnovo patente speciale
Patenti speciali AMS, A1S, A2S, AS, B1S, BS
- Rinnovo: ogni 50 anni fino a 70 anni di età del titolare;
- Ogni 3 anni da 70 anni a 80 anni di età;
- Ogni 2 anni dopo 80 anni di età.
La patente B speciale, che permette di guidare motoveicoli (esclusi i motocicli) ed autoveicoli con massa inferiore a 3,5 t e fino ad otto posti a sedere escluso quello del conducente, si rinnova ogni 5 anni, sebbene nel caso in cui ci siano delle patologie in corso la Commissione Medica Locale può decidere di limitare la durata nel tempo del documento di guida. In questo caso, la nuova validità viene indicata nel certificato emesso dalla CML che il titolare di patente speciale deve portare sempre con se, insieme alla patente stessa.
Per il rinnovo della patente speciale, che è consigliabile richiedere almeno tre mesi prima della scadenza, vanno presentati alla CML un certificato medico, redatto su modulo specifico, ed una copia della patente: ciò consente la richiesta della visita di idoneità.
Rinnovo patente italiana all’estero
Chi si è trasferito in un altro Paese dell’Unione Europea, deve rinnovare la propria patente nella Nazione dove abitualmente risiede. La nuova patente può avere un periodo di validità diverso da quella precedente e sarà soggetta alle eventuali restrizioni e/o condizioni che si applicano nel tuo nuovo Paese di residenza.
Rinnovo patente per diabetici
Chi deve rinnovare la patente presso la Commissione Medica Locale può rivolgersi, come indicato più sopra, agli uffici dell’ACI, alle agenzie di pratiche auto o alle autoscuole abilitate. Per il rilascio e il rinnovo della patente, i pazienti diabetici devono esibire al medico del Servizio di Igiene Pubblica, o alla Commissione Medica Locale, un certificato diabetologico su modulo apposito, compilato dal proprio diabetologo. La procedura successiva è la stessa del normale conseguimento o rinnovo della patente.
Quali patologie impediscono il rinnovo della patente
- Patologie cardiovascolari per categorie C/D/E/AK/BK.
- Portatori di protesi dell’apparato cardiovascolare/ICD (defibrillatore)/P.M.(pacemaker), trapianto cardiaco, gravi aritmie e patologie cardiache con scarso/labile compenso anche patenti AM/A/B.
- Diabete per categorie C/D/E/AK/BK o Diabete complicato e trattato con farmaci che possono indurre ipoglicemie gravi;
- Malattie endocrine (casi gravi o complicati);
- Malattie del sistema nervoso centrale e periferico (tutte);
- Epilessie (tutte);
- Malattie psichiche (tutte le malattie in atto);
- Uso o abuso di sostanze psicoattive: alcool, stupefacenti, psicofarmaci (tutte);.
- Malattie del sangue (casi gravi o complicati);
- Malattie urogenitali, trattamento dialitico, trapianto, insufficienza renale grave.
- Deficit visivi: patologie oculari progressive (es. retinopatia diabetica, glaucoma, maculopatia, diplopia, cataratta);
- Deficit uditivi: ipoacusia non correggibile con protesi acustica (percezione della voce di conversazione a meno di due metri bilaterale per patenti A e B, che non siano già stati certificati dalla Commissione non più di stretta competenza; a meno di otto metri bilaterali per patenti C ed E).