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Dove vanno i proventi delle multe: la questione va in Parlamento

Alla Commissione Trasporti della Camera, il ministro Giovannini ha esposto le criticità legate alle somme riscosse dalle amministrazioni locali.

Una delle questioni da sempre più sentite dagli utenti (che poi sono le decine di milioni di consumatori che pagano le tasse) riguarda la destinazione dei proventi delle multe per violazioni al Codice della Strada. In estrema sintesi, le somme incassate dagli enti locali o dallo Stato devono (o dovrebbero) essere destinate ad opere di manutenzione delle strade, messa in sicurezza delle infrastrutture e progetti di attuazione del Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale.

Le amministrazioni locali, tuttavia, non sempre rispettano gli obblighi prescritti dal Codice della Strada, che dettagliamo più sotto. Tanto che la questione dei Comuni, Unioni di Comuni,  Province e Città metropolitane inadempienti è stata oggetto di un’audizione alla Camera da parte del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini. Nella sua relazione, il titolare del dicastero di Porta Pia ha fatto il punto su quali provvedimenti possono essere adottati dal Governo. Ma andiamo con ordine.

Analisi a campione

A questo proposito, riferisce il ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, è stata svolta un’analisi a campione dei Comuni, Unione di Comuni, Province e Città metropolitane che avevano presentato le rispettive relazioni. Su 39 amministrazioni locali esaminate, 24 sono risultate corrette, mentre per le restanti 15 “Sono in corso procedimenti istruttori, perché i dati non erano convincenti”.

Destinazione dei proventi delle multe: cosa dice il Codice della Strada

Prima di proseguire con l’analisi dell’audizione del ministro Enrico Giovannini, è opportuno un “ripasso” sulla disciplina di destinazione delle somme pecuniarie che derivano dalle multe stradali e per violazione ai limiti di velocità, esercitate dagli artt. 142 e 208 del Codice della Strada.

Art. 208 CdS: Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

  • Comma 1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti dell’ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni. Il 50% dei proventi che spettano agli enti pubblici deve essere utilizzato (comma 4) per interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, dimessa a norma e manutenzione della segnaletica stradale di proprietà dell’ente (in misura non inferiore ad un quarto della quota), ad attività di controllo e accertamento delle violazioni alla circolazione stradale, anche con l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di Polizia provinciale e di Polizia municipale (in misura non inferiore a un quarto della quota), e altre finalità collegate al miglioramento della sicurezza stradale relative alla manutenzione di strade di proprietà dell’ente, all’installazione, all’ ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all’art. 36 CdS, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti), e allo svolgimento, da parte degli organi di Polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici di educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e ad interventi a favore della mobilità ciclistica;
  • Comma 2. La destinazione dei proventi riguarda, per l’80% del totale annuo, il finanziamento di attività legate all’attuazione del Piano nazionale per la Sicurezza stradale, al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale) a beneficio di studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS) per progetti di educazione stradale, per la previdenza del personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria, e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione. Il restante 20% viene destinato al Dipartimento dei Trasporti terrestri (Motorizzazione civile) per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo. Un 7,5% residuo (che si ritiene sia da estrapolare dall’80% di cui sopra) va destinato al Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca-Dipartimento per i Servizi sul Territorio, per favorire l’impegno della scuola pubblica e privata nell’insegnamento dell’educazione stradale e per l’organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori;
  • Comma 2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative indicati dall’art. 195 comma 2-bis CdS (“Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie”) vengono destinati in una quota parte di entrate del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l’incidentalità notturna. Le relative modalità vengono fissate con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con i Ministeri dell’Economia e delle Finanze, della Giustizia e delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili;
  • Comma 3. La determinazione delle quote dei proventi da multe da destinarsi alle finalità di cui sopra viene decisa ogni anno dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili insieme ai Ministeri dell’Economia e delle Finanze (che può adottare, con propri decreti ad hoc, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate), dell’Interno e dell’Istruzione, Università e Ricerca;
  • Comma 3-bis. La relazione sull’utilizzo delle quote dei proventi (di cui al comma 2) effettuato nell’anno precedente deve essere inviata al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, dal Ministero dell’Interno e dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
  • Comma 5. Le quote da destinare alle finalità indicate dal comma 4 devono essere determinate annualmente, con delibera delle Giunte di Regioni, Province e Comuni, con facoltà di destinare, in tutto o in parte, la restante quota del 50% dei proventi alle altre finalità indicate nel comma 4;
  • Comma 5-bis. La quota parte dei proventi da destinare per finalità di miglioramento della sicurezza stradale (manutenzione strade, barriere, sistemazione manto stradale, interventi di sicurezza stradale per gli utenti deboli, corsi di educazione stradale e interventi a favore della mobilità ciclistica) può in alternativa essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto (contratti a tempo determinato, forme flessibili di lavoro), oppure a finanziare progetti di potenziamento di servizi di controllo per la sicurezza urbana e stradale, programmi di implemento dei servizi notturni e prevenzioni di violazioni in materia di guida in stato di ebbrezza o in alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti (artt. 186, 186-bis e 187 CdS), e all’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale da impiegare per il potenziamento delle attività di controllo a favore della sicurezza urbana e stradale, oppure all’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell’ente interessato.

Art. 142 CdS. Limiti di velocità e destinazione dei proventi delle multe

  • Comma 12-bis. I proventi delle sanzioni che derivano dall’accertamento di violazione ai limiti di velocità con l’utilizzo di Autovelox o Tutor, vengono attribuiti per il 50% all’ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l’accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni (fatta eccezione per le strade in concessione), e all’ente dal quale dipende l’organo accertatore. Gli enti diversi dallo Stato devono utilizzare la quota dei proventi ad essi destinati nella regione in cui sono stati effettuati gli accertamenti;
  • Comma 12-ter. Gli enti a cui spettano le quote che derivano da multe per eccesso di velocità destinano le relative somme alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, comprese segnaletica e barriere, e dei relativi impianti, oltre al potenziamento delle attività di controllo ed accertamento delle violazioni alle norme della circolazione stradale, comprese le spese per il personale;
  • Comma 12-quater. Entro il 31 maggio di ogni anno, ogni ente locale deve trasmettere in via telematica al Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili ed al Ministero dell’Interno una relazione che indica, dettagliandolo, l’ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza dell’anno precedente. La stessa relazione deve contenere gli interventi programmati con l’utilizzo di tali risorse, e la specificazione degli oneri sostenuti per ogni intervento. La stessa relazione deve essere pubblicata, nel portale online dell’ente, entro 30 giorni dall’avvenuta trasmissione al MIMS e al MINT. Dal 1 luglio 2022, il Ministero dell’Interno dovrà pubblicare sul proprio portale istituzionale, entro 60 giorni dalla ricezione, ogni relazione pervenuta. Gli enti che non trasmettono la relazione, oppure che utilizzano i proventi in maniera diversa da quanto previsto dalle norme, si vedono ridotta del 90% annuo la quota spettante.

Mancate relazioni: criticità individuate dal ministro

Le procedure di sanzione a carico delle amministrazioni locali che non adempiono all’obbligo dell’invio annuo della relazione sulla destinazione dei proventi delle multe (oppure che indicano finalità differenti da quelle previste dalla legge) presentano alcune criticità applicative, osserva Enrico Giovannini. Questioni che riportiamo di seguito.

  • I proventi affluiscono direttamente alle casse degli enti locali, e non sembra possibile intervenire sulle stesse casse da parte del Ministero degli Interni;
  • Inoltre, prosegue il ministro, a prescindere dal soggetto che possa intervenire con prelievi sul bilancio degli enti locali, la sanzione risulta inapplicabile se la relazione non è stata trasmessa, in quanto non è possibile determinare l’importo della sanzione stessa.

Per fare chiarezza, è partita un’indagine

Per far luce sulle problematiche evidenziate, il titolare del MIMS riferisce che è stata avviata una indagine, insieme al Ministero dell’Interno, al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed all’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) “Per rendere le disposizioni vigenti più efficaci”. L’inchiesta dovrà quindi “Superare le criticità riscontrate”.

Mancate o errate relazioni annuali: applicazione automatica delle sanzioni agli enti locali inadempienti

L’ipotesi annunciata dal ministro Giovannini riguarda la possibilità di prevedere “Una sanzione amministrativa pecuniaria, modulata sulla base del numero degli abitanti dei Comuni, che possa essere applicata in automatico nei confronti degli enti locali inadempienti”.

Controllo massivo delle relazioni richiesto al Ministero dell’Interno

L’osservazione fatta dal ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili prevede il versamento dell’importo delle sanzioni su un capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per poi destinarlo alle finalità di sicurezza stradale previste dal comma 2 lettere a), b) e c) dell’art. 208 CdS. In mancanza del versamento, conclude il ministro Enrico Giovannini, il Ministero dell’Interno potrebbe “Provvedere, con apposito decreto, al recupero delle somme dovute o avvalersi su altri trasferimenti agli enti locali inadempienti”. L’obbligo di segnalazione dei Comuni inadempienti alla Procura regionale della Corte dei Conti “Resterebbe in ogni caso valida, ma verrebbe posta in capo all’organo di revisione contabile degli stessi enti locali”. È comunque stata inviata al Ministero dell’Interno una richiesta formale per il controllo massivo “Di tutte le relazioni sui proventi delle contravvenzioni aggiornate al 2021 che, non appena ricevuti, saranno trasmessi alla Commissione”.

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