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Verifica punti patente: modalità, come fare, recupero

Quali sono i sistemi per sapere quanti punti si hanno sulla patente, come si accede, come funzionano, tabella delle decurtazioni punti 2023.

Come si controlla il saldo dei punti sulla patente? Come funziona il meccanismo di decurtazione punti? Quali sono le violazioni al Codice della Strada che comportano la perdita di uno o più punti dalla patente di guida? Si tratta di questioni della massima importanza, perché riguardano tutti i conducenti di veicoli che necessitano il possesso della patente.

In questa guida analizziamo come si controllano i punti patente, quali sono gli strumenti a disposizione degli automobilisti, quanti punti vengono sottratti in base alle violazioni al Codice.

Punti patente: quanti sono, come funzionano

La patente a punti viene disciplinata dall’art. 126-bis del Codice della Strada. Al momento in cui si consegue una patente di guida, si parte da 20 punti.

I punti patente a propria disposizione possono diminuire in relazione all’infrazione che è stata commessa, fino ad azzerarsi. Se l’utente non commette alcuna violazione al Codice della Strada che prevede la decurtazione di punti patente, riceve 2 punti ogni 2 anni, fino ad un massimo di 30 punti. Se si devono recuperare dei punti patente, è necessario frequentare dei corsi di 12 ore (oppure di 18 ore per le patenti professionali) con esame finale – che si tengono nelle autoscuole e presso in Centri autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – che permettono di riottenere 6 punti o 9 punti, a seconda del tipo di patente.

Per somma di infrazioni in uno stesso momento, un conducente può vedersi sottrarre almeno 15 punti patente, sempre che le violazioni al CdS non comportino sospensione o revoca della patente. Se ci si trova con i punti patente azzerati, occorre sottoporsi nuovamente all’esame di teoria ed alla prova pratica di guida. Per l’istanza di revisione, che dura un anno, ci sono 30 giorni a partire dalla data di notifica del provvedimento. In questo arco di tempo, è consentito circolare, tuttavia senza commettere ulteriori violazioni al Codice della Strada che possono peggiorare la situazione.

Modalità di verifica dei punti patente

La decurtazione di punti patente è automatica, e avviene entro 30 giorni dal momento della contestazione da parte dell’organo accertatore, che comunica gli estremi della violazione al CdS all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ogni verbale di contravvenzione deve indicare il numero di punti patente sottratti.

Per conoscere quanti punti patente si hanno a disposizione in qualsiasi momento, le modalità di controllo sono molteplici.

Controllo punti patente online

La verifica del saldo punti patente attraverso il Portale dell’Automobilista è possibile mediante registrazione (dal 1 ottobre 2021 si accede all’area riservata esclusivamente con SPID e carta d’Identità Elettronica), inserendo successivamente il proprio codice fiscale, il numero di patente e la sua scadenza, e poi cliccando sulla voce “Saldo Patente”.

Verifica punti della patente tramite le App

La App iPatente – scaricabile su Google Play e Android Store – consente di sapere “in tempo reale” quanti punti ci sono sul proprio documento di guida. Va tenuto presente che anche questa App richiede un accesso in area riservata soltanto con SPID o CIE.

Verifica telefonica punti patente

Indichiamo di seguito i due principali strumenti di controllo del saldo punti patente con il telefono.

  • Servizio telefonico dell’Automobile Club d’Italia: il numero da comporre è 848.782.782, disponibile 24 ore su 24 solamente da telefono fisso, al costo di una chiamata urbana. La verifica dei punti patente richiede l’inserimento della data di nascita del titolare e il numero di patente seguito dal tasto “cancelletto”;
  • Servizio telefonico a cura del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili: il numero è 0645775962, attivo 7 giorni su 7 e al costo di una chiamata urbana.

Tabella decurtazioni punti patente 2023

Di seguito elenchiamo le principali violazioni alle norme del Codice della Strada che, come sanzione accessoria, comportano la perdita di uno o più punti patente.

Decurtazione di 1 punto

  • Mancato uso dei dispositivi di illuminazione o di segnalazione visiva, dove previsto (art. 152 comma 3 cdS);
  • Uso improprio dei fari (art. 153 comma 11 CdS);
  • Trasporto di cose con eccedenza del carico non superiore a 1 tonnellata, oppure non oltre il 10% per i veicoli fino a 10 tonnellate (art. 162 commi 2, 3, 5 e 6 lettera a) CdS);
  • Non avere la più ampia libertà di movimento alla guida di un veicolo, trasporto di persone in soprannumero oppure in modo irregolare, trasporto irregolare di animali e cose (art. 170 comma 6 CdS);
  • Mancato rispetto di oltre il 20% del limite settimanale dei periodi di guida, per i conducenti di automezzi dotati di tachigrafo (art. 174 primo periodo del comma 7 CdS);
  • Mancato rispetto di oltre il 20% del limite settimanale massimo dei periodi di guida, per gli autisti di autocarri e autobus che non necessitano di tachigrafo (art. 178 primo periodo del comma 7 CdS).

Decurtazione di 2 punti

  • Mancato rispetto della segnaletica stradale, fatta eccezione per i segnali di divieto di sosta e fermata (art. 146 comma 2 CdS);
  • Sorpasso a sinistra di un tram in fermata nella sede stradale non riservata (art. 148 comma 15 CdS, in riferimento al comma 8 dello stesso articolo);
  • Sosta del veicolo nelle corsie riservate al transito di autobus o veicoli su rotaia, e veicolo lasciato in sosta nelle aree di fermata di autobus o taxi (art. 158 comma 2 lettere d) e h) CdS);
  • Non liberare la carreggiata, oppure mancata segnalazione di ingombri causati dal proprio veicolo (art. 161 commi 1 e 3 CdS);
  • Mancata segnalazione del veicolo fermo sulla carreggiata, fuori dei centri abitati, con il triangolo di segnalazione da tenere sempre a bordo del mezzo; mancato utilizzo dei dispositivi di protezione rifrangenti personali (gilet riflettenti), anch’essi da tenere sempre a bordo del veicolo (art. 162 comma 5 CdS);
  • Traino di altri veicoli in avaria, senza adeguata segnalazione oppure in violazione delle altre prescrizioni (art. 165 comma 3 CdS);
  • Trasporto di cose in eccedenza di peso non superiore a 2 tonnellate oppure al 20% del peso, per i veicoli fino a 10 tonnellate (art. 167 commi 2, 3, 5 e 6 lettera b));
  • Trasporto di sostanze e materie pericolose, con mancata osservazione delle disposizioni del Ministero sulla tutela dei conducenti o dell’equipaggio a bordo, e senza la corretta compilazione dei documenti di bordo e delle istruzioni sulla sicurezza (art. 168 comma 9 bis CdS);
  • Trasporto di persone in soprannumero sulle autovetture (art. 169 comma 9 CdS);
  • Traino di veicoli, che non sono rimorchi, su carreggiate, rampe, svincoli, aree di parcheggio di servizio e su qualsiasi altra pertinenza autostradale (art. 175 comma 14 CdS, con riferimento al comma 7 lettera a) dello stesso articolo);
  • In materia di circolazione autostradale e sulle strade extraurbane principali: veicolo lasciato in sosta lungo l’autostrada o in un’area di servizio o parcheggio, ed esercitare attività di soccorso senza autorizzazione (art. 175 comma 16 CdS);
  • Sulle regole di comportamento nella guida in autostrada o sulle strade extraurbane principali: mancata osservazione dell’obbligo di immissione servendosi delle corsie apposite e non dando precedenza ai veicoli già circolanti; uscita dall’autostrada o dalla strada extraurbana principale (superstrada) senza utilizzare le corsie di decelerazione apposite; cambio di corsia effettuato senza la necessaria segnalazione; nel caso di traffico bloccato su tratti senza corsia di emergenza o con corsia di emergenza già occupata, non agevolare il transito di veicoli di polizia o di soccorso (quindi senza portarsi il più vicino possibile alle strisce di sinistra della prima corsia); veicolo lasciato in sosta nelle ore notturne senza luci di posizione e di emergenza accese; marcia affiancata ad un altro veicolo; mancata osservazione del corretto incolonnamento per il pagamento del pedaggio (art. 176 comma 21 CdS);
  • Creare ostacolo alla circolazione, oppure accodamento al transito di veicoli di servizi di polizia, antincendio e ambulanze (art. 177 comma 5 CdS);
  • Mancata osservazione degli obblighi previsti dalla legge in caso di incidente in materia di salvaguardia, sicurezza della circolazione e mantenimento dei luoghi e delle tracce nel loro stato; creare intralcio alla circolazione nel caso di incidente con soli danni a cose; non fornire le proprie generalità (art. 189 comma 6 CdS).

Decurtazione di 3 punti

  • Superamento del limite di velocità di oltre 10 km /h e fino a 40 km/h (art. 142 comma 8 CdS);
  • Mancato accertamento delle condizioni di sicurezza per effettuare un sorpasso (art.  148 comma 15 CdS, in riferimento al comma 2 dello stesso articolo);
  • Mancata osservazione della distanza di sicurezza nei confronti di alcune categorie di veicoli; mancata osservazione della distanza di sicurezza, con successiva collisione che comporta danni alle sole cose (art. 149 comma 4 CdS);
  • Utilizzo dei fari abbaglianti in condizioni vietate (art. 153 comma 10 CdS);
  • Mancata osservazione delle prescrizioni di sistemazione e di segnalazione del carico a bordo del veicolo, e mancata cautela nel trasporto di carichi sporgenti (art. 164 comma 8 CdS);
  • Trasporto di cose in eccedenza di carico non superiore a 3 tonnellate, o al 30% della massa a pieno carico del veicolo, per veicoli fino a 10 tonnellate (art. 167 commi 2, 3, 5 e 6 lettera c);
  • Utilizzare, anche se se ne ha diritto, delle aree di circolazione e sosta dei veicoli a servizio di persone invalide, senza osservare condizioni e limiti indicati nell’autorizzazione (art. 188 comma 5 CdS);
  • Mancato rispetto degli obblighi nei confronti di funzionari, ufficiali e agenti (art. 192 comma 6 CdS);
  • Per mancato rispetto di oltre il 10% dei tempi minimi di riposo settimanale, per gli autisti di camion e bus provvisti di tachigrafo (secondo periodo del comma 7 dell’art. 174 CdS); per mancato rispetto di oltre il 10% dei tempi minimi di riposo settimanale, per gli autisti di camion e bus che non necessitano di tachigrafo (secondo periodo del comma 7 dell’art. 178 CdS).

Decurtazione di 4 punti

  • Circolazione contromano, non in curva (art. 143 comma 11 CdS);
  • Se non si occupa la corsia più libera a destra, sulle strade con carreggiata a due o più corsie (art. 143 comma 13 CdS, con riferimento al comma 15);
  • In caso di sosta o di fermata negli spazi riservati a veicoli per persone invalide, o in corrispondenza di rampe, scivoli e corridoi di transito (art. 158 comma 2 lettera g) CdS);
  • Se si lasciano cadere o si spargono materie viscide, infiammabili o che in ogni caso possono causare pericolo (art. 161 comma 2 CdS);
  • Se si trasportano cose con eccedenza di carico superiore a 3 tonnellate, o più del 30% della massa complessiva per i veicoli fino a 10 tonnellate (art. 167 commi 2, 3, 5 e 6 lettera d) CdS);
  • Se si trasportano merci pericolose in eccedenza di carico rispetto al limite consentito (art. 168 comma 7 CdS);
  • Nella circolazione in autostrada, in caso di carico disposto in maniera disordinata, non assicurato in maniera adeguata, o che può disperdersi perché non correttamente coperto (art. 175 comma 13 CdS);
  • Se non ci si ferma in caso di incidente, con danni alle sole cose, causato dal proprio comportamento (art. 189 primo periodo del comma 5 CdS);
  • Se non si è ottemperato all’obbligo di consentire ad un pedone l’attraversamento di una strada sprovvista di strisce pedonali (art. 191 comma 2 CdS).

Decurtazione di 5 punti

  • Mancata regolazione della velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell’attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici (art. 141 comma 8 CdS, in riferimento al comma 3);
  • Mancata osservazione degli obblighi relativi alla precedenza (art. 145 comma 10 CdS);
  • Mancato rispetto delle norme che regolano il sorpasso (art. 148 comma 15 CdS, in riferimento al comma 3);
  • Mancata osservazione della distanza di sicurezza, con conseguente collisione che provoca gravi danni ai veicoli (secondo periodo del comma 5 dell’art. 149 CdS);
  • Nel caso di guida irregolare o pericolosa nei passaggi ingombri e nelle strade di montagna, tale da provocare gravi danni ai veicoli (art. 150 comma 5 CdS, in riferimento all’art. 149 comma 5);
  • Mancato uso del casco (oppure utilizzo di un casco irregolare o non allacciato) alla guida di un ciclomotore, un motociclo o una motocarrozzetta, oppure trasporto di un passeggero nelle stesse condizioni (art. 171 comma 2 CdS);
  • Mancato allaccio della cintura di sicurezza del conducente e/o del passeggero minorenne, e mancato utilizzo dei seggiolini di ritenuta per bambini (art. 172 comma 8 CdS);
  • Se si è alterato il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza (art. 172 comma 9 CdS);
  • Utilizzo di cuffie, auricolari o apparecchi radiotelevisivi durante la guida, e nel caso di mancato utilizzo delle lenti, dove prescritte (art. 173 comma 3 CdS);
  • Circolazione con tasso alcolemico accertato fino a 0,5 g/l, per conducenti neopatentati con patente B o di età fino a 21 anni. Lo stesso provvedimento si applica per gli autisti di professione di persone e cose, di veicolo oltre 3,5 tonnellate, veicoli con rimorchio aventi massa complessiva a pieno carico oltre 3,5 tonnellate, autobus, articolati e autosnodati (art. 186-bis comma 2 CdS);
  • Nel caso di mancato rispetto di oltre il 10% del periodo minimo di riposo giornaliero, per gli autisti di mezzi pesanti (camion e bus) provvisti di tachigrafo (art. 174 comma 5 CdS, sui tempi di riposo); per mancato rispetto di oltre il 20% del periodo minimo di riposo giornaliero (terzo periodo del comma 7 dell’art. 174 cdS sui tempi di riposo per gli autisti di camion e bus muniti di tachigrafo); per mancato rispetto di oltre il 10% del periodo minimo di riposo giornaliero per gli autisti di camion e bus che non necessitano di tachigrafo (art. 178 comma 5 CdS); per mancato rispetto di oltre il 20% dei tempi minimi di riposo giornaliero per autisti di camion e bus che non necessitano di tachigrafo (terzo periodo del comma 7 dell’art. 178 CdS).

Decurtazione di 6 punti

  • Superamento dei limiti di velocità oltre 40 km/h e fino a 60 km/h (art. 142 comma 9 CdS);
  • Mancato rispetto dello “stop” (art. 145 comma 5 CdS);
  • Passaggio con il “rosso” o nonostante l’obbligo a fermarsi all’incrocio da parte dell’agente del traffico (art. 146 comma 3 CdS);
  • Violazione degli obblighi di comportamento ai passaggi a livello (art. 147 comma 5 CdS);
  • Utilizzo, senza autorizzazione e comunque senza averne diritto, delle strutture e aree destinate alla circolazione ed alla sosta di veicoli a servizio di persone invalide (art. 188 comma 4 CdS).

Decurtazione di 8 punti

  • Mancato rispetto della distanza di sicurezza con collisione, causata da proprio comportamento, che ha provocato lesioni gravi ad altri utenti (art. 149 comma 6 CdS);
  • Condotta di guida irregolare o pericolosa nei passaggi ingombri e nelle strade di montagna, tali da provocare lesioni gravi a persone (art. 150 CdS in riferimento all’art. 149 comma 6);
  • Inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di incroci, curve e dossi (art. 154 comma 7 CdS);
  • Violazione dell’obbligo di dare precedenza ai pedoni 8art. 191 comma 1 CdS);
  • Violazione dell’obbligo di dare precedenza a pedoni invalidi, bambini e anziani, nell’attraversamento di una strada (art. 191 comma 3 CdS).

Decurtazione di 10 punti

  • Avvenuto superamento dei limiti di velocità oltre 60 km/h (art. 142 comma 9-bis CdS);
  • Circolazione contromano in curva, sui dossi o comunque in condizioni di visibilità limitata o su strade divise in carreggiate separate (art. 143 comma 2 CdS);
  • Sorpasso in situazioni pericolose e gravi, come curve, dossi, incroci; nel caso di sorpasso per i conducenti di veicoli pesanti (oltre 35 quintali) dove non consentito; per sorpasso di veicoli fermi ai semafori, ai passaggi a livello o fermi in colonna; per sorpasso di tram o filobus fermi; per sorpasso di veicolo già impegnato in una manovra di sorpasso (terzo periodo del comma 16 dell’art. 148 CdS);
  • Trasporto di materie pericolose senza autorizzazione, o in violazione delle prescrizioni del Codice (art. 168 comma 8 CdS); per trasporto di materie pericolose con mancata osservazione delle prescrizioni ministeriali in materia di idoneità tecnica e sistemi di equipaggiamento del veicolo (art. 168 comma 9 CdS);
  • Nella marcia in autostrada o sulle strade extraurbane principali: in caso di inversione di marcia o marcia contromano (art. 176 comma 19 CdS), se si procede in retromarcia (art. 176 comma 20 CdS), se si circola sulle corsie di emergenza, o ci si immette o si esce al di fuori delle corsie apposite (art. 176 comma 20 CdS);
  • Guida di veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o limitatore di velocità, dove previsto (art. 179 commi 2 e 2-bis CdS);
  • Guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l) (articoli 186 e 186-bis CdS);
  • Guida in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti (art. 187 CdS);
  • Se ci si dà alla fuga, dopo un incidente con gravi danni ai veicoli causato dal proprio comportamento (secondo periodo del comma 5 dell’art. 189 CdS), o con lesioni a persone (art. 189 comma 6 CdS);
  • Se si forza un posto di blocco, dove il fatto non costituisce reato (art. 192 comma 7 CdS);
  • Mancato rispetto di oltre il 20% del periodo minimo di riposo giornaliero e dei limiti giornalieri dei tempi di guida, per gli autisti di mezzi pesanti (camion e bus) provvisti di tachigrafo (art. 174 comma 6 CdS).

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