Nuovo Dpcm di Natale e spostamenti in auto: cosa si può fare
Il nuovo decreto firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte fissa le nuove misure da attuare durante le festività natalizie: spostamenti, limitazioni, attività commerciali. Tutti i dettagli.
Spostamenti (in auto e non solo) fortemente “riveduti e corretti” dal 21 dicembre al 6 gennaio, a prescindere dal “colore” della regione di residenza o domicilio; ancora più rigore nelle giornate di Natale, Santo Stefano e Capodanno; la “forte raccomandazione” di evitare, nelle Regioni a “zona arancione”, di limitare il più possibile le proprie uscite fuori casa nelle ore diurne, e rimane il divieto di recarsi fuori della propria abitazione nelle Regioni “zona rossa”. Ecco, in estrema sintesi, i principali contenuti del nuovo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che segue a strettissimo giro di posta il decreto legge, siglato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel quale si dispongono tutte le misure relative agli spostamenti delle persone durante il periodo delle festività natalizie.
Il “decreto Natale” a firma del presidente del Consiglio dei ministri conferma, sostanzialmente, quanto prescritto dal DL n. 158 del 2 dicembre 2020, intitolato “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore giovedì 3 dicembre 2020.
Ecco come e dove ci si potrà muovere
Il testo del Dpcm 3 dicembre 2020 (qui il link alla Gazzetta Ufficiale) non fornisce, come si accennava in apertura, alcuna eccezione riguardo agli spostamenti nelle due settimane che vanno da lunedì 21 dicembre 2020 a mercoledì 6 gennaio 2021, fatta salva la possibilità di fare ritorno verso la propria abitazione, il proprio domicilio oppure la propria residenza; ed, ovviamente, il permesso di potere muoversi per le ormai ben note esigenze di necessità, di lavoro, di salute o di emergenza.
Natale, Santo Stefano e Capodanno: niente spostamenti fuori città
Nelle due settimane delle festività viene dunque vietato, per tutti ed indipendentemente dal fatto se si risieda in zona gialla, arancione o rossa, qualsiasi spostamento oltre i confini regionali (tranne per i motivi di necessità da giustificare con autocertificazione). Il 25 e 26 dicembre ed il 1 gennaio, inoltre, si dovrà restare all’interno del proprio Comune. E non si potrà raggiungere le seconde case situate oltre la regione di propria residenza (per le giornate di Natale, Santo Stefano e Capodanno vale il divieto di spostarsi oltre il proprio territorio comunale). Gli obblighi di indossare la mascherina sempre (al chiuso come all’aperto) ed il divieto di assembramenti restano in vigore.
Provvedimenti ad hoc da parte dei sindaci
Le amministrazioni locali avranno la facoltà di formulare misure specifiche relative ad eventuali chiusure straordinarie di strade o piazze, anche durante le ore del giorno, oppure decidere per accessi “a numero chiuso” in alcune aree comunali, proprio per evitare il rischio che vadano a formarsi assembramenti.
Viaggi e attività
Quanti, da giovedì 10 dicembre, entreranno in Italia provenienti da uno dei 27 Paesi UE dovranno, prima di partire, sottoporsi a tampone preventivo, i cui risultati saranno da presentare al momento del proprio arrivo. In caso di tampone negativo, eviteranno la quarantena. Diversamente, la quarantena viene prescritta per chi entrerà in Italia, provenendo da Paesi extraeuropei, durante il periodo di validità del nuovo Dpcm (è chiaro che questa misura intende fungere da disincentivo nei confronti di quanti progettino una vacanza sulla neve in Svizzera). Le scuole e gli impianti sciistici riapriranno giovedì 7 gennaio. Fino a mercoledì 6 gennaio via libera alla possibilità di tenere aperti i negozi fino alle 21, fatto salvo l’obbligo di chiusura dei centri commerciali nelle giornate festive e prefestive. Bar e ristoranti possono rimanere aperti fino alle 18 nelle Regioni a zona gialla, e devono restare chiusi al pubblico (si permette soltanto l’asporto e la consegna a domicilio) nelle Regioni a “ziona arancione” e “zona rossa”.
Cosa si può fare fino al 20 dicembre
Da venerdì 4 a domenica 20 dicembre, tutte le persone che risiedono in una delle Regioni “zona gialla” hanno libertà di movimento, anche oltre i confini della propria regione. Non ci sono, dunque, particolari limitazioni nel lungo Ponte dell’Immacolata. Ciò significa in poche parole che la Lombardia, una delle Regioni che hanno recentemente candidato la propria “promozione” (è attualmente in zona arancione, tuttavia i rappresentanti al “Pirellone” hanno, nelle ore di pubblicazione del nuovo Decreto Conte, anticipato che la Lombardia potrebbe passare in “zona gialla” dall’11 dicembre) consentirebbe anche ai propri residenti la possibilità di spostarsi anche oltre. Lo stesso per il Piemonte, che – se nei prossimi giorni i dati sui nuovi ricoveri e sui contagi si consolideranno in calo – potrebbe entrare in “zona gialla” dal 13 dicembre.
Chi abita in una delle Regioni a “zona arancione” e “zona rossa” dovrà attenersi alle disposizioni già in vigore (e che riportiamo più sotto), dunque niente spostamenti oltre il proprio Comune di residenza. In più, nella fascia arancione vige l’invito ad evitare quanto più possibile ogni spostamento, anche all’interno del proprio Comune, durante le ore della giornata (dalla tarda serata in poi vige il “coprifuoco” come del resto anche nelle Regioni a “zona gialla”)
I colori delle Regioni italiane e le relative limitazioni
Zona gialla
Provincia autonoma di Trento, Veneto, Liguria, Lazio, Molise, Sicilia, Sardegna.
- Spostamenti: restano vietati dalle 22 alle 5 del giorno successivo, tranne per comprovate motivazioni di salute, lavoro, studio o necessità, da giustificare con l’autocertificazione, da tenere sempre con se e da esibire in caso di controllo
- Trasporti pubblici: capienza ridotta al 50% sui bus, sui treni regionali e nelle linee metropolitane
- Attività commerciali: chiusura dei centri commerciali nei weekend, tranne i negozi di generi alimentari; chiusura di ristoranti e bar dopo le 18
- Istruzione: lezioni a distanza nelle scuole superiori
- Attività culturali e parchi pubblici: cinema, teatri, musei e mostre restano chiusi; l’ingresso nei parchi è consentito.
Zona arancione
Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Puglia, Basilicata, Calabria.
- Spostamenti: vietati quelli al di fuori del territorio comunale di residenza così come verso altre regioni (è consentito unicamente spostarsi per motivi di necessità, salute, studio o lavoro, con autocertificazione). Si raccomanda di limitare il più possibile ogni spostamento anche all’interno del proprio Comune
- Trasporti pubblici e istruzione, attività culturali: valgono le regole delle “zone gialle”
- Attività commerciali: i negozi restano aperti, così come parrucchieri ed estetisti; per i centri commerciali si applicano le stesse regole delle “zone gialle”; bar e ristoranti restano chiusi, si può soltanto acquistare cibo da asporto fino alle 22, la consegna a domicilio non è soggetta ad alcuna restrizione.
Zona rossa
Valle D’Aosta, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Abruzzo, Campania.
- Spostamenti: sono vietati anche quelli all’interno del proprio Comune (tranne, come sempre, comprovate esigenze di studio, lavoro, salute od emergenza da giustificare con autodichiarazione)
- Trasporti pubblici: valgono le regole delle “zone gialle”
- Attività motoria e sportiva: si può effettuare attività motoria nei pressi della propria abitazione; le attività sportive all’aperto sono consentite, ma soltanto se si è da soli
- Istruzione: prevista la didattica a distanza dalla seconda media in avanti
- Attività commerciali: i negozi restano chiusi, tranne parrucchieri, edicole, tabaccherie, farmacie, generi alimentari e di necessità (compresi autofficine, autoricambi, gommisti, carrozzerie, concessionarie)
- Attività culturali: valgono le regole delle “zone gialle”
- Bar e ristoranti: consentito soltanto l’asporto.