Le agevolazioni con la legge 104: dall’acquisto auto all’esenzione del bollo
Le agevolazioni della legge 104 sull’auto, a chi spettano e in cosa consistono.
I titolari della legge 104 hanno diritto ad una serie di agevolazioni sull’auto che, a determinate condizioni, vengono concesse anche al familiare della persona con disabilità. Chi ha diritto alle agevolazioni sull’auto con la legge 104 può ottenere una serie di benefici a condizione che si tratti di:
– soggetto con grave handicap certificato con verbale della Commissione per l’accertamento dell’handicap presso la ASL;
– disabili con handicap grave derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della capacità di deambulazione;
– disabili con ridotte o impedite capacità motorie: solo per questa categoria di disabili, le agevolazioni sono subordinate all’adattamento dell’auto alle limitate capacità del conducente beneficiario.
Per ottenere l’agevolazione della legge 104 sull’auto è necessario che il veicolo sia utilizzato, unicamente o prevalentemente, a beneficio del disabile. Può accadere che un familiare, di tanto in tanto, utilizzi l’auto per propri bisogni che non hanno nulla a che fare con l’assistenza al disabile. L’importante è che l’acquisto dell’auto con la legge 104 non sia volto a garantire ai familiari un proprio mezzo con dei benefici fiscali a cui altrimenti non avrebbero diritto.
I benefici per il familiare del disabile con la 104
Oltre che al titolare della 104, l’agevolazione spetta anche a un suo familiare a patto che il disabile sia a suo carico dal punto di vista fiscale. Per risultare fiscalmente a carico di un parente è necessario che il disabile possegga un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro. Questo limite non tiene conto dei redditi esenti, come, ad esempio, le pensioni sociali, le indennità, comprese quelle di accompagnamento, le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili. Se il reddito del disabile supera la cifra di 2.804,51 euro all’anno, l’agevolazione auto spetterà solo a lui e non al familiare. Per questo motivo le fatture di acquisto dell’auto devono essere intestate al titolare della 104 e non al suo parente. Infine, se più disabili sono a carico di una stessa persona, questa può usufruire, nel corso del medesimo quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l’acquisto di un’autovettura per ognuno dei singoli portatori di handicap a suo carico.
Quale veicolo acquistare con la legge 104
Queste sono le vetture con le quali è possibile ottenere le agevolazioni:
– automobili: veicoli destinati al trasporto di persone con al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
– autoveicoli per il trasporto promiscuo: veicoli con una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone con al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
– autoveicoli specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a questo scopo;
– autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente. Per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19%;
– motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti compreso quello del conducente ed equipaggiati con un’idonea carrozzeria;
– motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose capaci con al massimo quattro posti compreso quello del conducente;
– motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.
Infine, non vi sono limiti relativi alle cilindrate, mentre non è agevolabile l’acquisto di minicar condotte senza patente.
Detrazione Irpef sul prezzo di acquisto
Per l’acquisto dell’auto il titolare della 104 o, in alternativa, il suo familiare se a suo carico fiscale, ha diritto ad una detrazione dall’Irpef pari al 19%. In poche parole, il 19% del prezzo pagato al concessionario viene sottratto alla base imponibile su cui poi verrà applicata l’aliquota Irpef del contribuente. Si tratta di uno sconto sulle tasse da pagare con la successiva dichiarazione dei redditi e non uno sconto dal concessionario, cosa questa sulla quale spesso si fa confusione. In questo modo il contribuente prima paga l’intero importo e in un secondo momento ottiene il rimborso con un taglio sulle tasse da versare.
Anche se l’agevolazione spetta a prescindere dalla cilindrata dell’auto, la spesa massima detraibile è sempre di 18.075,99 euro. Ad un eventuale surplus del prezzo non viene applicata più la detrazione. Quindi la spesa massima che si può recuperare dalle tasse è di 3.434,43 euro a prescindere dal costo dell’auto, ossia il 19% del tetto massimo di 18.075,99 euro.
La detrazione può essere utilizzata per intero nel periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo. Questo significa che si può ottenere lo sconto sulle tasse da pagare tutto in un’unica soluzione, nell’annualità successiva a quella dell’acquisto, oppure dilazionarlo nei 4 anni successivi.
Agevolazione Iva
Il titolare della legge 104 che ricorre all’acquisto dell’auto attraverso l’agevolazione può ottenere un sostanzioso sconto sul prezzo. La legge infatti stabilisce che per la cessione da società o concessionaria l’Iva è al 4%, anziché al 22%, sia su auto nuove che usate a condizione che le cilindrate siano fino a 2.000cc se con motore a benzina e 2.800cc se con motore diesel. L’Iva ridotta al 4% è applicabile anche all’acquisto contestuale di optional, alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile, anche se superiori ai citati limiti di cilindrata e alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento.
L’aliquota agevolata del 4% può essere anche applicata alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e alle vendite dei ricambi relativi agli stessi adattamenti. L’Iva al 4% è valida solo se ad acquistare l’auto è il disabile o il familiare di cui egli è fiscalmente a carico o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti. Non hanno diritto all’agevolazione gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati, anche se destinati in maniera specifica al trasporto dei disabili.
Legge 104: esenzione pagamento bollo
Sia il disabile che il familiare che lo ha a carico possono ottenere l’esenzione dal pagamento del bollo auto solo per i veicoli, sempre con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata di 2.000cc per le auto con motore a benzina e 2.800cc per quelle diesel. Per la gestione delle pratiche di esenzione alcune regioni si avvalgono dell’ACI. Le Regioni possono estendere l’agevolazione anche ad altre categorie di persone disabili per questo motivo è sempre opportuno informarsi presso gli uffici competenti per verificare la sussistenza del diritto all’esenzione.
Se il disabile possiede più veicoli l’esenzione spetta solo per uno di essi, sarà egli stesso, al momento della presentazione della documentazione, ad indicare la targa dell’auto prescelta. Per fruire dell’esenzione il disabile deve solo per il primo anno presentare all’ufficio competente o spedire tramite raccomandata A/R tutta la documentazione prevista. I documenti vanno presentati entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento del bollo.
L’esenzione, una volta riconosciuta, è valida anche per gli anni successivi. Tuttavia, dal momento in cui vengono meno le condizioni per avere diritto al beneficio (per esempio perché l’auto viene venduta) l’interessato deve comunicarlo tempestivamente allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l’esenzione. Gli uffici che ricevono l’istanza trasmettono al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria i dati contenuti nella stessa come il protocollo, la data, il codice fiscale del richiedente, la targa e il tipo di veicolo, eventualmente il codice fiscale del proprietario di cui il richiedente è fiscalmente a carico. Devono inoltre comunicare agli interessati sia dell’inserimento del veicolo tra quelli ammessi all’esenzione sia dell’eventuale non accoglimento dell’istanza. Infine non è necessario esporre sull’auto alcun avviso o contrassegno da cui emerga che per il mezzo non è dovuto il pagamento del bollo.
Esenzione trascrizione passaggi di proprietà
I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili sono esentati dal pagamento dell’imposta di trascrizione al Pra dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà. L’esenzione non è prevista, però, per i veicoli dei non vedenti e dei sordi. Il beneficio viene riconosciuto sia per la prima iscrizione al Pra di un veicolo nuovo sia per la trascrizione di un passaggio di proprietà di un veicolo usato. L’esenzione deve essere richiesta esclusivamente al Pra territorialmente competente e spetta anche in caso di intestazione del veicolo al familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico.
Patente di guida
Dopo l’abolizione della categoria delle patenti F, al disabile possono essere rilasciate le patenti A, B, C o D speciali. Per ottenere il rilascio di una delle patenti speciali il disabile dovrà sottoporsi ad una visita di idoneità presso la Commissione Medica Locale preposta a tale accertamento. La visita di idoneità si richiede presentando un certificato medico redatto su un apposito modulo insieme ad un documento di riconoscimento.
Nel caso in cui il disabile sia già titolare di una patente normale che verrà trasformata in speciale, questa andrà esibita in luogo del documento di riconoscimento. Nel corso della visita potrà essere esibita ulteriore documentazione clinica in possesso del disabile, inoltre, il disabile può farsi assistere, a sue spese da un medico di fiducia.
La Commissione può richiedere una prova pratica alla guida su un veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze, questo significa che l’idoneità non può essere rifiutata solo sulla base di valutazioni cliniche o documentali. Il certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione Medica Locale è valido 90 giorni.
Contributi per adattamento dispositivi di guida
L’agevolazione spetta solo ai soggetti con gravi deficit motori a condizione che l’auto sia sottoposta alle modifiche per la guida dell’invalido. In questo caso si ha diritto alla detrazione anche sulle maggiori spese di adattamento del veicolo. Nel caso in cui non è necessario l’adattamento del veicolo la soglia dei 18.075,99 euro si riferisce solo al costo di acquisto del veicolo: restano escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentire l’utilizzo del mezzo, come, ad esempio, la pedana sollevatrice. Per questo tipo di spese si può però usufruire di un altro tipo di detrazione, sempre del 19%.
Contrassegno invalidi circolazione e sosta
In generale, in materia di facilitazioni per i veicoli delle persone disabili, la legge 104/1992, stabilisce:
“1. I Comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati.
2. Il contrassegno di cui all’articolo 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo, è valido per l’utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.”
Il regolamento di attuazione del Codice della Strada stabilisce quanto segue:
“Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il Comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del “contrassegno di parcheggio per disabili” del soggetto autorizzato ad usufruirne. Tale agevolazione, se l’interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del “contrassegno di parcheggio per disabili”. Il Comune può inoltre stabilire, anche nell’ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall’articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e prevedere, altresì, la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.”
La legge specifica che il contrassegno è strettamente personale e può essere usato soltanto se l’intestatario si trova a bordo del veicolo, alla guida del stesso o accompagnato da terzi. In caso di utilizzazione il contrassegno dev’essere esposto in originale nella parte anteriore del veicolo in modo da risultare chiaramente visibile per eventuali controlli. Non è vincolato ad uno specifico veicolo e ha valore su tutto il territorio nazionale.