Revisione auto: multa non valida senza pattuglia
Sanzione non valida con apparecchiature non omologate e senza contestazione immediata.
Con un parere espresso nell’ottobre del 2016, il Ministero dell’Interno ha spiegato che le infrazioni relative alla regolare copertura assicurativa e alla revisione auto rilevate con apparecchiature non omologate non sono valide, aggiungendo che le stesse possono essere al massimo usate dagli agenti del controllo stradale come strumento di supporto in occasione di:
“controlli effettuati su strada, subordinando l’utilizzo di tali apparecchiature alla presenza sul posto di un agente di polizia, il quale dovrà procedere immediatamente alla contestazione dell’infrazione”.
Se la contestazione immediata non è possibile le motivazioni dovranno essere descritte in maniera dettagliata nella notifica del verbale.
Questo è quanto ci ricorda il sito studiocataldi.it che sottolinea come la nuova normativa, per agevolare i controlli relativi alla regolare revisione, alla copertura assicurativa e ad altre infrazioni, ha previsto l’uso di strumenti di rilevamento automatici, ma questo non vuol dire che venga meno la contestazione immediata dell’infrazione, salvo, come visto in precedenza, l’impossibilità di potervi procedere immediatamente.
Contestazione immediata che consentirebbe agli agenti di Polizia di procedere anche alle formalità ex art. 180, co. 8CDS, relativo all’obbligo di esibizione dei documenti di guida come attività connessa al completamento dell’attività di accertamento.
Sempre lo studiocataldi.it approfondisce l’argomento riportando la recente pronuncia della Prefettura di Mantova dello scorso 2 maggio sulla mancata revisione auto dove nel ricorso il conducente riportava come motivazione la buona fede con cui aveva agito.
All’automobilista era stata spiccata una multa senza contestazione immediata, ma nel tempo trascorso tra la rilevazione dell’infrazione e la sua notifica, l’ipotetico trasgressore aveva già provveduto di sua volontà ad effettuare la regolare revisione del veicolo.
Buona fede invocata al momento dell’impugnazione della contestazione adducendo come prova la data stessa della revisione effettuata prima di venire a conoscenza della multa.
Grazie al chiarimento fornito dal Ministero e alla mancanza dei motivi dell’impossibilità della contestazione immediata presenti sul verbale, il Prefetto ha accolto il ricorso dell’automobilista.