Sospensione della patente all’estero
Le norme previste dalla Convenzione di Ginevra del 1968.
Se viene commessa un’infrazione all’estero che comporta la sospensione della patente, il paese in cui essa viene rilevata ha la facoltà di trattenere il permesso di guida per il periodo di tempo previsto dalla legge.
Questo, come ci ricorda il sito laleggepertutti.it, è possibile perché la regola generale del principio di territorialità delle licenze guida stabilisce che ogni singola nazione è libera di decidere le proprie modalità di rilascio e rinnovo della patente chiedendo sia ai cittadini residenti che ai turisti e ai viaggiatori di passaggio l’obbligo di rispettare le norme del Codice della Strada di riferimento.
Sul tema della sospensione e della validità delle patenti di guida, la Convenzione di Vienna del 1968 ha stabilito che le parti contraenti e le loro parti costitutive possono ritirare il permesso di guida ad un conducente che commette un infrazione che comporti il suddetto ritiro in virtù della loro legislazione, annullando di fatto il diritto di usare sul loro territorio la patente di guida nazionale o internazionale di cui è titolare.
L’autorità competente della parte contraente o della parte sostitutiva che ha annullato tale diritto può quindi farsi consegnare il permesso di guida e conservarlo fino alla scadenza del periodo durante il quale è annullato tale diritto o finché il conducente lasci il suo territorio, se la partenza ha luogo prima della scadenza di tale periodo. Può inoltre avvisare del ritiro del diritto di usare la patente l’autorità che ha rilasciato o a nome della quale è stata rilasciata la patente. Nel caso si tratti di una patente internazionale può essere apposta la menzione nell’apposito spazio che dichiara la non validità della patente nel suo territorio.
Anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è intervenuta sul tema della sospensione della patente di guida stabilendo che uno Stato membro è legittimato a sospendere all’interno del proprio territorio la patente di un cittadino di un altro paese europeo se l’automobilista ha commesso un’infrazione tale da essere ritenuto, sempre per le leggi in vigore nel paese in oggetto, non idoneo alla guida. In poche parole, l’automobilista comunitario che commette gravi infrazioni all’estero può vedersi sospesa la patente di guida in seguito ad un controllo di Polizia vedendosi, inoltre, rifiutare il diritto di circolare su quel dato territorio pur mantenendo la titolarità della patente europea che gli permette di continuare a guidare altrove senza problemi.