Cellulare alla guida, si torna alla linea dura. Sospensione fino a 6 mesi
Dopo le polemiche promosse da Asaps, si cambia rotta. La sospensione fin dalla prima infrazione e multe più aspre
Dopo le polemiche per una probabile linea morbida, è arrivato alla Camera il cambio di rotta. Dunque si ritorna alla linea dura per chi usa il cellulare alla guida, in riferimento alla modifica dell’articolo 173 del codice della strada. Non si tratta dunque di semplice “utilizzo dello smartphone” quanto proprio nell’ uso “di lenti o di determinati apparecchi durante la guida”. Le polemiche riguardavano più precisamente le pene sottolineate nel comma 3-bis. Era lui l’ago della bilancia, la cui linea morbida aveva comportato una forte polemica innescata dall’associazione dei sostenitori della Polstrada.
Dunque si ritorna alla volontà di sospensione della patente già alla prima infrazione, oltre al raddoppio della cifra pattutita per la sanzione. Ciò significa che chiunque venga pizzicato con lo smartphone alla guida già dalla prima volta incapperà in una sanzione che va dai 322 ai 1294 euro di multa, mentre per chi viene preso per la seconda volta, la sanzione va dai 644 ai 2588 euro.
La discriminante sospensiva poi diviene immediata: da 1 a 3 mesi per chi viene multato la prima volta, da due a sei mesi in caso di recidiva.
Punti della patente: cinque alla prima sospensione, 10 alla seconda.
Presenti anche ulteriori aggiornamenti in merito all’utilizzo di dispositivi o apparecchiature omologate per il rilevamento di infrazioni. Viene infatti stabilito come non vi sia “necessaria presenza degli organi di polizia stradale” e che “tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale”. La
Art. 173 cds, cosa cambia nell’uso dello smartphone
« 3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 322 a euro 1294. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 644 a euro 2588 e si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi ».
Art. 201 cds, cosa cambia per l’uso dei velox
« 1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che, al momento del rilevamento, un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione non risultasse presentato alla prescritta revisione, o fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l’organo di polizia stradale procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre rispettivamente: la carta di circolazione o autorizzazione alla circolazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri od altro organo di polizia stradale, ovvero il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 180, comma 8 ».
Uso smartphone alla guida: Commissione permanente Camera by Blogo Motori on Scribd
Cellulare alla guida: non passa la linea dura
19 Luglio: Bocciata la linea dura per chi utilizza il cellulare alla guida. La tanto auspicata modifica dell’articolo 173 del codice della strada doveva prevedere la sospensione della patente alla prima violazione e non alla seconda nei due anni, come previsto ora dal cds. Una modifica auspicata fortemente che invece è letteralmente sparita dal provvedimento di modifica in discussione alla Commissione Trasporti della Camera.
A sottolineare la questione è stata principalmente l’Asaps, l’associazione dei sostenitori della Polstrada che in una nota ufficiale sottolineano la questione con toni preoccupanti:
“Quando ci siamo accorti che l’auspicata, sollecitata e promessa modifica dell’articolo 173 del CdS, con la previsione della sospensione della patente alla prima violazione e non alla seconda nei due anni, come è stabilito nella attuale stesura, è scomparsa dal provvedimento di modifica del CdS in discussione alla Commissione Trasporti della Camera siamo rimasti sorpresi, di più, veramente delusi”.
La scelta da parte della Commissione Trasporti della Camera viene vista infatti come insufficiente e inutile. Insomma, la classica montagna che ha partorito un topolino:
“Il provvedimento in parola all’articolo 11 però si limita a modificare l’art. 173 del CdS, prevedendo solo il raddoppio del periodo di sospensione della patente (prima previsto da 1 a 3 mesi) portandolo da 2 a 6 mesi, ma sempre alla seconda violazione nei due anni, col raddoppio dei punti prelevati da 5 a 10.
Il dilagante utilizzo del cellulare alla guida sia in fonia che in messaggistica e navigazione sul web, che produce una ciclopica forza distrattiva, va ostacolato seriamente e non si capisce il senso di questo provvedimento azzoppato e a questo punto inutile. […] Alzi la mano chi conosce qualcuno che in questi anni ha subito un ritiro della patente per doppia violazione dell’art. 173 nel biennio. Nessuno o quasi.”
Un’occasione mancata a questo punto, considerando come sempre più incidenti stradali siano figli dell’uso improprio dello smartphone, tra telefonate, l’utilizzo di social network e, addirittura, selfie alla guida.
Articolo 173 del Codice della Strada
TITOLO V – NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 173. Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida.
1. Il titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l’obbligo di usarli durante la guida. (1)
2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di polizia,
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 323. (3)
3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 160 a euro 646. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un?ulteriore violazione nel corso di un biennio. (4)