Telelaser: multa nulla senza i motivi della mancata contestazione immediata
Per la Cassazione non sono sufficienti le motivazioni utilizzate per gli autovelox.
La multa spiccata da una postazione mobile è nulla se il verbale non contiene i motivi specifici della mancata contestazione immediata. Non bastano le ragioni solitamente applicate alle norme relative all’autovelox. Come ci ricorda il sito studiocataldi.it, questo è quanto è stato stabilito da una recente sentenza della Cassazione, la numero 18156/2017, che ha accolto il ricorso di un automobilista che si era visto spiccare un verbale da una postazione mobile per significativo superamento del limite di velocità.
L’automobilista ai giudici lamentava l’incongruenza della motivazione differita che giustificava di fatto la sanzione. Si tratta di una fattispecie comune a molte sanzioni emesse con il telelaser senza la contestazione su strada la cui motivazione è simile a quella utilizzata per gli autovelox.
Per la Cassazione, i motivi della mancata contestazione immediata non sono validi e convincenti. La giurisprudenza ha più volte affermato il principio di legittimità che impone, come indicato dall’articolo n. 200 del Codice della Strada, la contestazione immediata dell’infrazione dove possibile e che costituisce un elemento di legittimità del procedimento sanzionatorio.
Come chiarisce sempre il Codice della Strada con l’articolo 201, nel caso in cui la contestazione immediata non sia possibile, le ragioni della mancata contestazione devono essere sempre riportate nel verbale che sarà poi notificato nei termini stabiliti. Per la Corte l’indicazione nel verbale di contestazione notificato di una ragione che rende possibile la contestazione differita dell’infrazione, rende legittimo il verbale e la conseguente applicazione della sanzione senza che sussista alcun limite di accertamento in sede giudiziaria sulla possibilità concreta di contestazione immediata della violazione.
Il regolamento di attuazione del Codice della Strada stabilisce come in alcuni casi la contestazione immediata deve ritenersi impossibile, ad esempio quando non si può fermare il veicolo in tempo utile o quando si fa uso di apparecchiature elettroniche di rilevamento che permettono l’accertamento della velocità solo durante o dopo il passaggio del veicolo.
Nel caso preso in esame, l’automobilista ha dichiarato che l’accertamento era stato effettuato con il telelaser e non in remoto, mentre non era stato utilizzato uno strumento per il rilevamento a distanza. Ora, la parola passa al Giudice del rinvio.