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Reati stradali: le tariffe per patteggiare

A Torino bastano 1.400 euro per patteggiare sulla guida in stato d’ebrezza.

Lo scorso ottobre la Procura della Repubblica di Torino ha deciso di unificare i propri criteri per la definizione dei processi per i reati stradali attraverso il patteggiamento o il decreto penale di condanna. Una decisione presa per incentivare il ricorso a questi strumenti e, a tale scopo, ha pubblicato i parametri da utilizzare per le ben 72 fattispecie di reato previste.

Come ci ricorda il sito studiocataldi.it, le tariffe per il patteggiamento e il decreto penale contemplano diversi reati stradali, tra i quali primeggiano la guida in stato di ebbrezza, in tutte le sue varianti e la guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

Tra gli altri reati rientrano il mancato rispetto dell’obbligo di fermarsi in caso di incidenti con danni alle persone e di prestare assistenza ai feriti, il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest o all’accertamento dello stato di alterazione da sostanze stupefacenti. Restano esclusi i recenti reati di omicidio stradale e lesioni stradali.

Il “documento” della Procura della Repubblica di Torino prevede degli importi diversi a seconda che il patteggiamento sia chiesto prima o dopo la notifica della citazione a giudizio, più elevati nel secondo caso che nel primo.

Per la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l, il patteggiamento precedente alla notifica della citazione a giudizio prevede dieci giorni di arresto, sei mesi di sospensione della patente e 1.400 euro di ammenda, mentre per il patteggiamento successivo richiede venti giorni di arresto, nove mesi di sospensione della patente e 2.000 euro di ammenda. In caso di decreto penale di condanna 1.600 euro di ammenda e sei mesi di sospensione della patente.

Per il rifiuto di sottoporsi ad alcoltest senza attenuanti, il patteggiamento precedente alla notifica prevede quattro mesi di arresto, un anno di sospensione della patente, la confisca del veicolo e 1.000 euro di ammenda, mentre per il patteggiamento successivo alla notifica richiede sei mesi di arresto, un anno di sospensione della patente, la confisca del veicolo e 1.400 euro di ammenda. In entrambi i casi, se il veicolo è di un terzo, la patente viene sospesa per due anni. In caso di decreto penale di condanna 7.500 euro di ammenda, la sospensione della patente per un anno, due anni se il veicolo è di un terzo estraneo, più la confisca del veicolo.

Infine le attenuanti. La Procura di Torino considera le attenuanti generiche prevalenti rispetto alle aggravanti in maniera esclusiva quando l’imputato è incensurato o ha dei precedenti penali trascurabili, mentre le considera equivalenti se l’imputato ha dei precedenti penali recenti. Se però i precedenti sono gravi o plurimi e ravvicinati nel tempo o inerenti a reati commessi in violazione del Codice della Strada le attenuanti generiche sono escluse.

Da questa operazione sembrano però rimanere esclusi i trattamenti relativi alla sostituzione della pena, come, ad esempio, i lavori di pubblica utilità il cui buon esito estingue il reato. Ora non resta da aspettare e vedere cosa faranno in merito le altre Procure sparse sul territorio nazionale.

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