Corse clandestine e gare di velocità: si commette un reato?
Ad organizzare o partecipare alle corse clandestine o alle gare di velocità in strada si commette un reato?
La legge è chiara: sono vietate competizioni sportive su strada salvo autorizzazione. In particolare, questa, dopo aver sentito il parere delle federazioni nazionali sportive competenti e richiesta nei tempi previsti, viene rilasciata solo dall’autorità di Pubblica Sicurezza, dalla Regione, dalle Provincie e dai Comuni per le strade di loro competenza.
Ovviamente, se manca l’autorizzazione, siamo in presenza di corse clandestine sanzionate dalla legge. Come ci ricorda il sito laleggepertutti.it, chi organizza una competizione su strada senza autorizzazione è punito dal Codice della Strada con una sanzione amministrativa che parte da 169 euro e arriva fino a 680 euro se si tratta di una competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali; da 849 euro fino a 3.396 euro se si tratta, invece, di competizione sportiva con veicoli a motore. In più, scatta anche l’immediato divieto di effettuare la gara.
Ma non solo, sempre secondo il Codice della Strada, chiunque organizzi, promuova, diriga o comunque agevoli una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato, ovvero una corsa clandestina, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con una multa da 25mila euro a 100mila euro. La stessa pena viene poi applicata a chiunque partecipi alla corsa clandestina. Se durante la corsa clandestina ci scappa il morto, una o più persone, scatta la pena della reclusione da sei a dodici anni, mentre in caso di lesione personale la pena è sempre la reclusione, ma da tre a sei anni.
Se le gare sono organizzate scopo di lucro, permettono scommesse e vi partecipano dei minori, le pene aumentano fino ad un anno. Ogni forma di coinvolgimento viene poi punita dalla legge, ad esempio, chiunque effettua scommesse sulle gare è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con una multa da 5mila a 25mila euro. Chi ha partecipato alla gara, dopo l’accertamento del reato, si vedrà sospesa la patente da uno a tre anni come sanzione amministrativa accessoria.
La patente viene sempre revocata se lo svolgimento della competizione ha comportato lesioni personali gravi o gravissime oppure la morte di una o più persone. Infine, con la sentenza di condanna, viene disposta anche la confisca dei veicoli dei partecipanti, a meno che non appartengano ad una persona estranea al fatto e che non li abbia affidati proprio a questo scopo.
Il Codice della Strada punisce anche chi partecipa a gare di velocità diverse dalle corse clandestine perché non programmate, ma improvvisate e, per questo motivo, ancora più pericolose. Chi gareggia in velocità con veicoli a motore è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 5mila a 20mila euro. In caso di morte di una o più persone viene applicata la pena della reclusione da sei a dieci anni, mentre in caso di una lesione personale la pena è la reclusione da due a cinque anni. Le sanzioni sono le stesse previste dal reato di corsa clandestina.