Autovelox nascosto: la multa è nulla?
Non avete visto l’autovelox perchè nascosto? I casi in cui la multa è annullabile e le sanzioni previste per eccesso di velocità.
Una delle cose che fa più infuriare gli automobilisti è quella di ricevere una multa per eccesso di velocità rilevata da un autovelox nascosto, o quantomeno non perfettamente visibile. La Corte di Cassazione ha riacceso il dibattito confermando, con la sentenza n. 7478/2018, la validità di una multa contestata da un automobilista perchè l’autovelox era celato da alcune siepi, quindi non visibile.
Autovelox nascosto: la sentenza della Corte
“Il ricorso è infondato perché si risolve in una censura sull’apprezzamento dei fatti di causa (posizionamento e visibilità dello strumento di rilevazione), tipica attività riservata al giudice di merito, il quale ha accertato la presegnalazione della postazione nonché la perfetta visibilità della stessa da parte degli automobilisti in transito sull’autostrada, non essendo l’autovelox oggettivamente occultato ma semplicemente posizionato all’uscita di una corsia di re immissione dall’area dell’Autogrill.”
Come riporta La Legge per Tutti, per la validità della multa occorrono le seguenti condizioni:
La segnalazione dell’autovelox. Ogni postazione, della polizia stradale o dei vigili urbani, che effettua rilevamenti elettronici della velocità, deve essere indicata in precedenza con l’apposita segnaletica, mobile o luminosa, come stabilito dall’art.142 comma 6 del Codice della Strada.
– La posizione del cartello:
– Non c’è una distanza minima da rispettare tra il cartello di avviso e l’autovelox. L’importante è che sia segnalato con opportuno anticipo sia in relazione al tipo di strada che alla velocità di percorrenza.
– La distanza massima invece, può arrivare fino a 4km, senza il bisogno di ripetere la segnalazione ad ogni confluenza di una strada secondaria su quella principale.
– I controlli svolti da pattuglie a bordo strada siano presegnalati, oltre che dai consueti cartelli fissi, anche da pannelli temporanei, installati dagli agenti stessi all’inizio del servizio. L’unica eccezione è prevista quando i controlli vengono svolti in maniera non occasionale ma con frequenza sistematica su quella strada.
La pattuglia e la taratura dell’autovelox. La pattuglia e gli agenti addetti al rilevamento della velocità devono essere ben visibili. Non possono in nessun modo nascondersi o, peggio, “mimetizzarsi”.
Inoltre sulla contravvenzione va riportata la data dell’ultima revisione dell’apparecchio di rilevamento e ne va testata la corretta funzionalità.
Posizionamento dell’autovelox. La postazione mobile di rilevamento di velocità non può essere situata all’interno dell’auto di pattuglia o in altri luoghi poco visibili. Tuttavia l’autovelox può essere non perfettamente individuabile se la segnaletica e l’auto civetta sono ben a vista.
Ricordiamo le sanzioni previste in caso di eccesso di velocità:
– Da euro 41 a euro 168 euro per eccesso di velocità fino ai 10 km/h.
– Da euro 168 a euro 674 per eccesso di velocità dai 10 km/h a 40 km/h.
– Da euro 527 a euro 2.108 e sospensione della patente di guida da uno a tre mesi per eccesso di velocità oltre i 40 km/h ma di non oltre 60 km/h.
– Da euro 821 a euro 3.287 e sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi per chi supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità.