Assicurazione auto non circolante: una sentenza che farà discutere
La Corte di giustizia europea ha interpretato in una sentenza che l’assicurazione rc auto è obbligatoria anche se il veicolo non circola. Tanti dubbi
Una recente sentenza della Corte di giustizia europea sull’obbligo di assicurazione rc auto, cioè l’assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, sarà senz’altro fonte di dubbi e polemiche. Si potrebbe sostenere che, in base a tale sentenza, da ora in poi sarebbe obbligatorio assicurare un veicolo anche se questo non circola sulla strada. La questione è ancora più complicata, vediamo perché.
Assicurazione rc auto: veicolo che non circola ma poi circola
La sentenza in questione è stata pronunciata dalla Grande corte il 4 settembre 2018. Riguarda un incidente avvenuto in Portogallo nel 2006. Una donna possedeva un’auto che non faceva più circolare da tempo, la teneva ferma nel cortile; la vettura non era più coperta da polizza rc auto ma non era stata radiata. Il 19 novembre 2006 il figlio la prese all’insaputa della madre e la guidò in strada, avendo anche caricato due passeggeri. Ebbe un incidente: uscì di strada, provocando la propria morte e quella delle persone in auto con lui.
Poiché l’incidente è stato causato da un veicolo che circolava privo di assicurazione, le vittime (gli eredi dei due passeggeri) sono state risarcite dal fondo per le vittime della strada portoghese. Successivamente il fondo ha fatto causa alla madre e alla figlia del guidatore, la prima in quanto proprietaria del veicolo, la seconda in quanto erede del responsabile dell’incidente, chiedendo il rimborso della somma versata come risarcimento. Si tratta di circa 437mila euro.
Il Tribunale in primo grado ha condannato le due donne al rimborso. La madre si è opposta, motivando che: 1) L’auto era ferma in cortile e lei non aveva più intenzione di usarla, quindi non era tenuta ad assicurarla; 2) suo figlio l’aveva presa a sua insaputa, quindi non spettava a lei risarcire il danno.
Assicurazione auto: La decisione della Corte di giustizia europea
La Corte d’appello ha annullato la sentenza di primo grado e respinto la richiesta di rimborso del fondo, motivando che l’auto non aveva l’obbligo di essere assicurata, perché non circolava; né la madre era responsabile per la condotta del figlio. Il fondo ha presentato ricorso alla Corte suprema portoghese, equivalente alla nostra Cassazione. Tale organismo ha sospeso il giudizio e si è rivolto alla Corte di giustizia europea, per un dubbio legato all’interpretazione delle due direttive europee in vigore al momento del fatto, cioè la 72/166/CEE (modificata dalla direttiva 2005/14/CE) e la 84/5/CEE (modificata dalla 2005/14/CE).
Entrambe le direttive, recepite dagli stati membri dell’UE, sono state abrogate e sostituite dalla direttiva 2009/103/CE del 16 settembre 2009. Ma per il fatto in questione, accaduto nel 2006, vanno considerate le due direttive precedenti. Ad ogni modo, la direttiva del 2009 ha semplicemente unificato le leggi precedenti, aggiornandole, senza modificare i principi in esse contenute.
Nella propria sentenza (qui il testo integrale) la Corte UE ha interpretato le direttive nel seguente modo. 1) Se l’obbligo di assicurare l’auto non valesse se il veicolo restasse fermo, allora il fondo per le vittime della strada non avrebbe l’obbligo di risarcire le vittime d’incidenti causati da un tale veicolo, perché l’intervento del fondo è obbligatorio solo verso i veicoli soggetti all’assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile; ciò violerebbe il principio di fondo della direttiva, cioè garantire un risarcimento alle vittime.
2) La direttiva del 1972, all’articolo 1, definisce come “veicolo” qualsiasi mezzo destinato a circolare sul suolo. Quindi indipendente dall’uso che ne viene fatto.
3) Quindi la Corte ritiene che: “Un veicolo che sia immatricolato e che non sia stato pertanto regolarmente ritirato dalla circolazione, e che sia idoneo a circolare, corrisponde alla nozione di «veicolo»… e non smette, quindi, di essere soggetto all’obbligo di assicurazione… per il solo fatto che il suo proprietario non ha più intenzione di guidarlo e lo immobilizza su un terreno privato“.
Per quanto riguarda invece la responsabilità della madre, la Corte ha sottolineato che le direttive europee sopra citate lasciano agli stati membri la facoltà di regolare la questione (in questo caso fa testo il Codice civile portoghese), non esistendo una norma comunitaria che armonizzi la materia. Quindi il proprietario del veicolo, pur non essendo responsabile dell’incidente, ha la responsabilità di stipulare l’assicurazione obbligatoria. Non avendolo fatto, risponde direttamente del danno.
Le sentenze non sono tutte uguali
Messa in questo modo, la questione sembra non lasciare scampo: il veicolo va sempre assicurato, anche se non circola. Tuttavia vanno fatte alcune considerazioni. 1) Le sentenze della Corte di giustizia europea sono interpretazioni vincolanti per il giudice nazionale che ne ha richiesto l’intervento e per gli altri giudici nazionali chiamati a decidere su un caso simile.
Ma questo non significa automaticamente che in un successivo caso, simile ma con qualche differenza ritenuta significativa, il giudice non decida di rivolgersi nuovamente alla Corte europea; soprattutto, non è certo che in quel nuovo caso la Corte europea decida allo stesso modo. Le interpretazioni possono essere differenti. E’ capitato in passato e capiterà in futuro. Dovrebbero essere i legislatori a scrivere leggi chiare che non lascino spazio ad equivoci interpretativi. In questo gli europei non sono migliori degli italiani.
2) La sentenza della Corte europea interpreta il contenuto di due direttive che non sono più in vigore. Sebbene la direttiva del 2009 che le ha sostituite sia molto simile, si tratta comunque di un’altra legge. Un diverso collegio giudicante potrebbe interpretare la nuova norma in modo diverso. E sia la legge europea del 2009 che quelle italiane parlano di circolazione e basta. Le elenchiamo.
Assicurazione obbligatoria: Codice della strada e legge europea
– Direttiva europea 2009/103/CE, articolo 3: “Ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate… affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione“. (Qui il testo integrale della direttiva).
– Codice della strada italiano, articolo 193, comma 1: “I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi“.
– Codice della strada italiano, articolo 193, comma 4, su cosa accade al veicolo non assicurato: “… L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall’organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore“.
A queste normative si aggiunge l’articolo 1917 del Codice civile italiano, il quale regola i rapporti tra assicuratore e assicurato nel caso generico della responsabilità civile. Tuttavia non entra in merito sulla questione che a noi interessa ora, cioè quando si deve assicurare il veicolo.
Rc auto: si parla sempre di circolazione
Come si vede, tutti questi articoli parlano sempre espressamente di circolazione. In particolare il comma 4 del Codice della strada dice chiaramente che la circolazione va fatta cessare e che il veicolo sia trasportato in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si potrebbe dedurre che è lecito custodire un veicolo in luogo non aperto al pubblico, indipendentemente dall’esistenza di una copertura assicurativa, purché esso non circoli.
Tuttavia per circolazione s’intende l’esistenza del veicolo su una strada aperta al pubblico. Senza distinzione tra auto ferma o in movimento. Quindi anche se si lascia l’auto sempre ferma in un parcheggio pubblicamente accessibile, essa deve comunque essere sempre assicurata.
Comunque la sentenza della Corte europea solleva parecchie perplessità in merito, se volessimo riferirla alle leggi italiane. Ma il punto è proprio questo: non si può stabilire a priori come un altro giudice possa interpretare le stesse leggi in una situazione differente. E non è garantito che l’esistenza di quella sentenza specifica venga presa in considerazione in un altro caso.
Responsabilità proprietario del veicolo: il Codice civile
Passiamo al secondo aspetto della questione, non meno importante del primo. Il proprietario di un veicolo non assicurato è responsabile di ciò che accade se tale veicolo circola contro la sua volontà? Questo è un altro terreno minato. Non esiste una norma europea sulla responsabilità civile generale, a parte quella sopra citata che impone l’obbligo di un’assicurazione ai veicoli che circolano su strada. Quindi fanno testo le varie norme nazionali.
Per l’Italia vale il Codice civile. Articolo 2054, comma 1: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno“. Comma 3: “Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà“.
E’ prova sufficiente per il proprietario che l’auto sia stata presa a sua insaputa? Come fa a dimostrarlo in tribunale oltre ogni ragionevole dubbio? Se c’è stato furto, ci vuole una denuncia. Ma in ogni caso è responsabilità del proprietario assicurare un veicolo in circolazione su strada. Il fatto stesso che il veicolo stia circolando lo sottopone all’obbligo di essere assicurato. Da qui non si scappa. Difficilmente un giudice potrebbe assolvere il proprietario dal risarcimento dei danni. Ma nemmeno qui esiste una certezza. Il dubbio quindi rimane.
Assicurazione responsabilità civile: meglio farla ma le compagnie dovrebbero aiutarci
Il punto centrale della questione coincide con lo spirito della legge: il possesso di un bene implica anche l’esistenza di alcuni rischi. Nel caso di un veicolo sono molteplici. Da qui la necessità di un’assicurazione che protegga il proprietario da eventuali risarcimenti danni di cui potrebbe essere chiamato a rispondere. Se si possiede un veicolo che non si vuole far circolare (magari un veicolo in attesa di diventare storico, oppure uno che s’intende usare esclusivamente in pista), si dovrebbe prevedere qualsiasi eventualità che esso possa essere messo in circolazione ed agire per impedirlo. Togliere la batteria, le gomme, la benzina, eccetera. Ma c’è sempre il modo di aggirare questi impedimenti. L’unica vera protezione è stipulare una polizza assicurativa.
Certo, pagare un salasso di assicurazione rc auto annuale per un veicolo che non circola non è precisamente una cosa piacevole. Certe compagnie assicurative dovrebbero essere meno avide e ottuse e prevedere polizze limitate, perché se un veicolo non circola i rischi sono molto ridotti. L’uso di una scatola nera potrebbe risolvere molti problemi. Ammesso che le compagnie non ne approfittino. Nemmeno qui possiamo mettere la mano sul fuoco per escluderlo.
Radiazione senza demolizione: non è più possibile, altro problema
Purtroppo il peccato originale in questo caso viene sempre dall’Europa. La direttiva europea 2000/53/CE ha voluto regolare la gestione dei veicoli fuori uso. Teoricamente per porre fine al problema dell’abbandono di rifiuti pericolosi per l’ambiente, e tutte le parti di un veicolo lo sono. Purtroppo però ha finito per considerare come rifiuti tutti i veicoli non più utilizzati. Ha imposto quindi che la radiazione di un veicolo dal pubblico registro automobilistico sia accompagnata da un certificato di avvenuta demolizione. La direttiva è entrata in vigore nel 2007. E’ stata recepita dall’Italia tramite il decreto legislativo 149/2006, che ha modificato in tal senso l’articolo 103 del Codice della strada.
Perché “peccato originale”? Perchè in questo modo non è più possibile tenersi un veicolo radiato; scompare la radiazione senza demolizione, come esisteva una volta. I veicoli storici sono esclusi dalla direttiva. Ma quelli che storici non lo sono ancora, no. Quindi torniamo agli obblighi di assicurazione.