Pick-up: tutto su immatricolazione, trasporto passeggeri e uso privato
Il pick-up piacciono sempre di più, anche in Europa, al punto che sono ormai molti i costruttori che li annoverano nei loro listini. Ma occhio alle normative, che ne impongono delle limitazioni all’uso.
I pick-up piacciono sempre di più, ma la legislazione italiana è confusa e ottusamente complicata nei confronti di questi autoveicoli. Nati come mezzi da lavoro, si sono voluti nel tempo grazie alla loro vesatilità, robustezza e motricità, in particolare con le versioni 4×4.
Altrove nel mondo sono acquistabili e utilizzabili senza particolari limitazioni da aziende e da automobilisti privati, in Italia – invece – per la seconda categoria esistono delle limitazioni poco logiche, ma con cui bisogna fare i conti. In questo articolo andiamo a vedere cosa sono i pick-up e cosa prevedono le normative sul loro possesso e sul loro utilizzo.
Pick-up: le ragioni del successo commerciale
E’ la formula costruttiva dei pick-up a renderli mezzi che piacciono, al punto che il Ford F-150 è da 40 anni il veicolo più venduto negli Usa, il terzo nelle classifiche di vendita mondiali. Nella maggior parte dei casi infatti, si tratta di veri e propri fuoristrada, dotati di telaio a longheroni, ponte rigido posteriore, sospensioni posteriori a balestra, trazione integrale, differenziale autobloccante e marce ridotte.
In più offrono una capacità di carico enorme grazie al cassone posteriore. Ne esistono versioni a cabina singola – che privilegiano la capacità di caricare merci – e versioni “double cab”, che permettono di trasportare fino a cinque passeggeri con dotazioni ed equipaggiamenti decisamente simili a quelli delle classiche automobili. Insomma, tanto spazio ma anche tanto comfort sui pick-up di ultima generazione, senza rinunciare a mobilità e robustezza.
Certo, gli ingombri non solo quelli di un’auto compatta: la maggior parte dei pick-up supera i 5 metri di lunghezza – per non parlare dei modelli americani, che presentano ingombri anche maggiori – e non sono certo indicati nell’uso cittadino. Ma per chi si muove in extraurbano, in particolare su terreni accidentati, campestri o di montagna, possono essere di grande aiuto.
Negli ultimi anni c’è stato un aumento esponenziale dei costruttori che hanno inserito modelli pick-up nei propri listini. Ai tradizionali Nissan Navara, Mitsubishi L200 e Toyota Hilux si sono aggiunti Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Fiat Fullback, Renault Alaskan. Perfino Mercedes ha ceduto alla tentazione con il Classe X.
Come dicevamo, però, in tema di normative c’è parecchia confusione intorno ai pick-up, soprattutto in Italia, dove sono considerati e immatricolati come autocarri N1, e non come autovetture M1. Cosa significa? Che ci sono delle limitazioni imposte dal Codice della Strada sul loro utilizzo, e quindi è bene fare chiarezza.
Pick-up e trasporto persone: cosa dice la legge
Per capire come usare un pick-up e le limitazione che impone il Codice, è fondamentale partire dal tipo di immatricolazione. Una vettura M1 è “destinata al trasporto di persone, avente al massimo nove posti, compreso quello del conducente”, questo significa che a bordo può viaggiare una famiglia con i relativi bagagli, anche con uno o più animali domestici. Una vettura può essere utilizzata anche da un agente di commercio per la sua attività e per il suo campionario, oppure da un’azienda per i suoi dipendenti.
Un autocarro N1, invece, è “destinato al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse”. Cosa significa? Che su un pick-up – immatricolabile solo come N1 – possono viaggiare anche delle persone, ma solo se sono addette all’utilizzo della merce trasportata (magari delle attrezzature) oppure se sono addette al carico e allo scarico. Ad esempio, il personale addetto all’utilizzo della pompa da disinfestazione montata sul mezzo, oppure ancora gli operai necessari a scaricare e montare la pannellatura trasportata nel cassone.
Le sanzioni per uso improprio del pick-up
Cosa succede se – anziché persone addette alla merce trasportata – su un pick-up prendono posto altri tipi di passeggeri, ad esempio il figlio del guidatore? Il Codice della Strada è chiaro: “chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318“.
Ma non basta: si può aggiungere anche la sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi (in caso di recidiva la sospensione è da sei a dodici mesi). Dunque, si rischia grosso. Un rischio legato non solo all’utilizzo “privato” del mezzo, occorre fare attenzione anche quando ci si lavora.
Ad esempio: se dopo aver scaricato del materiale autista e operai tornano in azienda con il pick-up vuoto, sarebbero formalmente sanzionabili perché non trasportano merci. In questo caso è opportuno premunirsi del documento di trasporto della merce e della ricevuta di scarico, in modo da poter dimostrare la propria correttezza.
Un privato può comprare un pick-up?
Se un pick-up è destinato a trasportare merci e le persone inerenti le merci trasportate, un privato può acquistare un pick-up? La domanda è controversa, perché la tipologia di veicolo – autocarro N1 – sembrerebbe destinata solo ad un uso professionale.
In realtà, nessuna legge vieta ad un cittadino privato di acquistare ed intestarsi un pick-up. Il dubbio potrebbe sorgere sull’utilizzo del veicolo, che deve essere sempre conforme alla sua natura. Ipotizziamo, ad esempio, che Tizio è un surfista e acquisti il pick-up per trasportare la sua attrzzatura da surf, magari accompagnato da un amico, anch’egli surfista con relativo surf.
L’articolo 54, comma 1, lettera d, chiarisce che un autocarro è un autoveicolo destinato al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o alla movimentazione di quelle medesime cose, dunque l’utilizzo che ne fa Tizio è coerente e proprio dell’autocarro N1. Diverso sarebbe, invece, se Tizio utilizzasse in pick-up per portare la famiglia al mare, utilizzo “improprio” in quanto dedicato a fini personali.
Occhio all’assicurazione, però! In quanto autocarri, i pick-up non vengono assicurati con la normale formula bonus/malus utilizzata nelle autovetture. Per la stessa ragione, non è possibile trasferirvi la polizza e la relativa classe di merito già utilizzata in famiglia, magari sulla precedente auto. Inoltre, in caso di sinistro durante un uso improprio – ad esempio con passeggeri non autorizzatia bordo – l’assicurazione potrebbe rivalersi sul proprietario.
Si può usare un pick-up nel weekend?
Anche in questo caso la risposta è affermativa. Infatti, l’uso del pick-up deve essere conforme alla carta di circolazione, il nostro amico Tizio nel weekend può trasportare la sua attrrezzatura da surf a bordo del suo automezzo, eventualmente in compagia di altri surfisti a patto che abbiano la loro attrezzatura a bordo del pick-up.
Viceversa, un uso improprio dell’autocarro rimane tale anche nei giorni infrasettimanali: Tizio non potrà recarsi a fare un giro con la moglie a bordo del proprio pick-up in orario lavorativo, dal momento che ospiterebbe a bordo persone non connesso alla merce trasportata.
Pick-up: norme per la circolazione e norme fiscali
La confusione che regna sovrana intorno ai pick-up – almeno in Italia – deriva in gran parte dalla sovrapposizione delle norme fiscali a quelle proprie della circolazione. La definizione di N1 prevista a livello europeo, non fa alcun riferimento alla natura del trasporto, mentre nel nostro paese il Codice della Strada è stato modificato in funzione delle ragioni fiscali.
Dal momento che gli autocarri pagano una tassa di circolazione ridotta e consentono detraibilità e deducibilità maggiori rispetto alle vettura, il legislatore italiano ha imboccato la via più semplice per limitare i danni, mettendo dei paletti e evitando il diffondersi degli autocarri tra gli automobilisti privati.
Il risultato è una norma anacronistica: che senso ha imporre limiti se il privato non ha detraibilità e deducibilità? Basterebbe far pagare il bollo come autovettura per superare ogni ostacolo causato da un vantaggio fiscale non dovuto.