Cambio pneumatici invernali estivi 15 aprile: obbligo, tolleranza e sanzioni
Con l’arrivo della bella stagione, torna la prescrizione di adeguarsi al Codice della Strada: chi circola con pneumatici M+S che hanno il codice di velocità inferiore a quelli estivi deve sostituirli.
Per milioni di automobilisti, la metà di aprile corrisponde al periodo nel quale si deve provvedere al cambio stagionale delle gomme. Ovvero: gli pneumatici invernali devono essere sostituiti con quelli estivi. In buona sostanza: per venerdì 15 aprile 2022 – data nella quale scatta l’obbligo di equipaggiare la propria autovettura (o il proprio veicolo commerciale leggero) con la corretta tipologia di gomme – occorrerà essere in regola.
Cambio gomme: Codice della Strada
La sostituzione degli pneumatici stagionali è un obbligo stabilito dalla legge. Nello specifico, l’art. 6 comma 4 lettera e del Codice della Strada (a sua volta riferito all’ordinanza consultabile all’art. 5 comma 3 CdS), dispone quanto segue:
“L’ente proprietario della strada può prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio”.
Quindi: gli pneumatici invernali già montati – oppure le gomme 4 Stagioni con simbolo 3PMSF (Three-peak Mountain Snowflake) che ne certifica l’omologazione europea e le rende utilizzabili per legge anche nella stagione fredda, o ancora le catene da neve a bordo pronte ad essere montate in caso di nevicata – vanno utilizzati dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno: un provvedimento adottato dal legislatore a vantaggio della sicurezza di marcia propria e, soprattutto, degli altri.
C’è un mese per mettersi in regola
L’obbligo di cui sopra va fissato sulla propria agenda alla data del 15 aprile come giorno di riferimento per provvedere al cambio gomme stagionale. Tuttavia non costituisce il limite temporale massimo per adeguarsi: allo stesso modo di quanto avviene nel passaggio dalle gomme estive a quelle invernali, gli automobilisti hanno trenta giorni a disposizione per uniformarsi alla legge.
La “tolleranza”, dunque, è riferita al 15 maggio: soltanto da quella data, chi – durante un controllo da parte delle forze di polizia – viene “pescato” alla guida di un’autovettura (o un furgone) equipaggiata con pneumatici invernali il cui codice di velocità riportato nella carta di circolazione è inferiore a quello delle gomme estive (e in ogni caso non deve mai essere inferiore a “Q”, che corrisponde a 160 km/h) è passibile di una sanzione amministrativa piuttosto salata, oltre che al ritiro del libretto e all’obbligo di presentare il mezzo alla revisione straordinaria.
Meglio prenotare
Lo scorso 31 marzo l’emergenza sanitaria nazionale è terminata: una sostanziale differenza rispetto al 2020 (in cui il periodo di sostituzione primaverile degli pneumatici ricadeva in pieno nel lockdown) ed al 2021, quando gli interventi di manutenzione al veicolo, per quanto sempre permessi, erano subordinati a prenotazione in ossequio alle norme di distanziamento sociale e di divieto di assembramento.
Ciò non toglie che sia sempre opportuno prendere appuntamento con il proprio gommista di fiducia: oltre a costituire un utile snellimento al lavoro quotidiano del professionista, questo va anche a vantaggio dell’ottimizzazione dei propri impegni. È quindi bene mantenere l’abitudine alla prenotazione.
Quali sanzioni per chi non è in regola con gli pneumatici
Se la propria autovettura viene equipaggiata “a libretto” con pneumatici M+S con il codice di velocità almeno uguale a quello delle gomme estive, l’obbligo della loro sostituzione stagionale non si pone, seppure vivamente consigliato dagli esperti per un fattore di sicurezza. Ciascun tipo di gommatura viene in effetti progettato per fornire le migliori prestazioni di frenata e di tenuta di strada in funzione delle condizioni stagionali: se le temperature esterne sono superiori a 15°-20°C, l’usura delle gomme invernali è molto più rapida perché la conformazione del battistrada, la struttura della carcassa e la mescola dello pneumatico sono differenti rispetto a quelle degli pneumatici estivi. Questo, in buona sostanza, va ad incidere sulle caratteristiche di sicurezza offerte dallo pneumatico.
Se il codice di velocità delle gomme invernali è inferiore a quello degli pneumatici estivi, il 15 aprile (o il 15 maggio, sfruttando i trenta giorni di tolleranza) bisogna farsi trovare in regola. Chi non ottempera è soggetto ad una sanzione amministrativa il cui importo va da un minimo di 85 euro a un massimo di 338 euro (art. 6 comma 14 se l’accertamento è avvenuto al di fuori di un centro abitato; art. 7 comma 13 all’interno di un centro abitato), con in più il ritiro della carta di circolazione e l’obbligo di “visita e prova” (revisione straordinaria) presso la sede provinciale del Dipartimento dei Trasporti terrestri (ex Motorizzazione) per la verifica dell’avvenuto ripristino delle caratteristiche del veicolo.