Cassazione: autovelox nascosto? La multa è nulla
Secondo la cassazione gli autovelox devono essere segnalati anche nel caso delle postazioni mobili a bordo della vettura delle forze di polizia.
Probabilmente almeno una volta nella vita ognuno di noi è stato “pizzicato” oltre il limite di velocità da un autovelox mobile “nascosto” in auto-civetta della Polizia. Da oggi in poi però, le Forze dell’Ordine non potranno più effettuare questo tipo di operazione.
A stabilirlo è l’ordinanza 4007 dell’8 febbraio della Corte di Cassazione che, basandosi sul fatto che il codice della strada prevede che gli autovelox devono essere “preventivamente segnalati” e “ben visibili”, conferma che questa regola risulta valida sia per gli autovelox fissi che per le postazioni mobili che si trovano a bordo della vettura delle forze dell’ordine senza livrea istituzionale, ovvero le cosiddette “auto-civetta”. Nel caso in cui le postazioni non risultino ben segnalate la multa è annullabile con un ricorso.
La sentenza correlata
La sentenza è correlata al caso di un automobilista che si è visto contestare l’eccesso di velocità e si è rivolto al giudice di pace. Quest’ultimo ha respinto l’opposizione, cosa che si è ripetuta anche in secondo grado. Per nulla demotivato, l’automobilista sanzionato ha deciso di ricorrere per Cassazione presentando una tesi difensiva completamente opposta a quella validata dai primi due giudici.
Secondo questi ultimi, infatti, per la regolarità del verbale elevato dal comune, bastava che la segnaletica, in quel determinato caso “fissa”, fosse stata “ben visibile”. Secondo il multato invece doveva essere nulla perché la postazione di rilevazione del controllo, ovvero l’auto-civetta della Polizia locale, risultava “invisibile”.
L’esatta interpretazione
La decisione della Cassazione ha individuato l’esatta interpretazione, tra due possibili, del comma 6 bis dell’articolo 142 Codice della Strada. Quest’ultima recita: “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi (…)”. Quindi, non solo la loro segnalazione preventiva, ma anche la loro visibilità da parte degli utenti della strada? Stando ai magistrati, “preventivamente segnalate” è diverso dal significato di “ben visibili”.
Ben visibile e segnalato in maniera preventiva
Di conseguenza un oggetto o uno stato dei luoghi possono risultare preventivamente segnalati, ma allo stesso tempo non essere ben visibili. Viceversa, possono risultare molto visibili, ma nello stesso non essere segnalati in maniera preventiva. Per questo motivo, la suprema Corte ha sostenuto che l’interpretazione della norma fatta dai giudici nei primi due gradi non fosse corretta.
Cosa stabilisce la direttiva Maroni
La direttiva Maroni stabilisce che le postazioni di controllo mobili (auto-civette) possono essere rese individuabili utilizzando veicoli di servizio con colori istituzionali, oppure se si usa un’auto “in borghese”, la visibilità della postazione può essere segnalata collocando sul veicolo, o nelle sue immediate vicinanze, un segnale conforme a quello previsto per le postazioni fisse, o un lampeggiante mobile.