Fuoristrada vietato? Il Ministero fa una importante precisazione al decreto
Un comunicato del Ministero delle Politiche agricole rende noto che la viabilità forestale e silvo-pastorale non impedisce la circolazione ai veicoli privati (auto, moto, mountain bike, e-bike): la competenza spetta come sempre alle Regioni.
Gli appassionati di fuoristrada, in tutte le sue forme (auto, moto, Quad, bici, e-bike), erano entrati in allarme per via di un decreto interministeriale, firmato lo scorso 28 ottobre dai ministri Stefano Patuanelli (Politiche agricole), Roberto Cingolani (Transizione ecologica) e Dario Franceschini (Cultura) e pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 1 dicembre, nel quale erano stati stabiliti i criteri minimi, relativi all’intero territorio nazionale, di classificazione della “Viabilità forestale e silvo-pastorale” (leggi: tutte le strade, asfaltate ed a terreno naturale dunque carrarecce e sentieri, che non fanno parte della “normale” viabilità aperta a chiunque). La norma, anche ad una approfondita analisi, poteva essere interpretata come un divieto rigoroso di circolazione per qualsiasi mezzo che non potesse essere utilizzato per gli interventi di mantenimento e di ripristino delle “strade” stesse.
Le modalità esistono già a livello regionale
I “fuoristradisti” possono invece stare tranquilli: lo indica, implicitamente, una nota del Ministero delle Politiche agricole, nella quale viene sottolineato che il decreto “incriminato” “Contiene esclusivamente le linee-guida per le Regioni allo scopo, pienamente condiviso dalle Regioni in sede di Conferenza Stato Regioni e dai Ministeri concertanti (cioè Ministero della Cultura e Ministero della Transizione ecologica), di uniformare a livello nazionale le norme riferite alle modalità di costruzione della viabilità forestale, che già esistono nelle singole legislazioni regionali, e dare dunque uniformità alla eterogenea nomenclatura adottata”.
Cosa dice la nota del Ministero
In buona sostanza: il fuoristrada resta sempre permesso, chiaramente nei modi specificati dal legislatore (quindi secondo le normative territoriali che competono alle Regioni) e tenuto conto del fatto che sentieri e carrarecce non sono contemplati dal Codice della Strada. La precisazione del Ministero delle Politiche agricole specifica in effetti quanto segue:
È opportuno rammentare che la competenza primaria in materia è delle Regioni, ed ogni regione e provincia autonoma ha già una sua legge regionale che disciplina gli aspetti strettamente tecnici e la fruibilità di tali viabilità. Il decreto si muove nell’ambito delle previsioni dell’articolo 9 del Testo unico delle foreste e filiere forestali del 2018 (D.lgs. n. 34/2018), in vigore già da anni, senza alcun contraccolpo sul tema della fruizione della viabilità forestale. Nulla si innova in merito al transito autorizzato sulla predetta viabilità, fermo restando che, come espressamente previsto all’articolo 2 comma 3 del decreto, le strade e le piste forestali non sottostanno ai criteri di sicurezza previsti per la viabilità ordinaria, poiché si tratta di viabilità esclusa dal Codice della Strada.
Il MiPAAF precisa inoltre:
Come indicato nel medesimo comma, è compito delle Regioni disciplinare le modalità di utilizzo, gestione e fruizione della viabilità forestale ‘… tenendo conto delle necessità correlate all’attività di gestione silvo-pastorale ed alla tutela ambientale e paesaggistica’. Si fa inoltre presente che in capo alla Regioni è incardinata anche la competenza in materia di prevenzione del dissesto idrogeologico e del rispetto di quanto previsto dal vincolo idrogeologico; pertanto, spetta alle Regioni la competenza a valutare gli effetti della fruizione pedonale, cicloturistica o con mezzi motorizzati diversi da quelli forestali sui tracciati, i cui effetti su fondi non asfaltati hanno impatti ben diversi tra loro; essi dovranno essere valutati con la massima attenzione alle singole realtà territoriali. Da ultimo, si ribadisce che tutte le Regioni all’unanimità hanno approvato il decreto e le linee guida, ben consapevoli delle proprie competenze e delle conseguenze gestionali.
Resta ancora qualche dubbio
Tutto bene, dunque? Ad una prima occhiata sì. Resta il dubbio, visto che il decreto ha immediatamente sollevato contestazioni, che non sia stato redatto con chiarezza. È pacifico, come indica l’art. 1 del decreto, che il suo compito consiste nel regolamentare, mediante linee-guida, la classificazione delle strade forestali e silvo-pastorali (“Il presente decreto definisce i criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale secondo quanto disposto all’art. 9 del D.lgs 3 aprile 2018, n. 34”). Resta il fatto che, subito dopo, sia stato indicato che su queste strade viene, normalmente, impedita la viabilità ordinaria. È questo che ha fatto drizzare le antenne a migliaia di appassionati di off-road (e di buona parte degli organi di stampa). In effetti, se il decreto stabilisce la competenza delle Regioni in materia di gestione (tanto che le stesse amministrazioni dispongono di normative ad hoc), è anche vero che normalmente la forza della legge nazionale supera le normative locali.
Ora bisogna applicare i contenuti del decreto
Va benissimo, a nostro avviso, che il Ministero delle Politiche agricole abbia fatto chiarezza. E si ritiene, a questo punto, opportuno adottare delle misure pratiche per l’applicazione delle norme contenute nel decreto (in primo luogo, l’installazione capillare di cartelli segnaletici, per sanzionare quanti decidano di attraversare percorsi e piste forestali vietati). Ovviamente, sarenmmo lieti di avere male interpretato il decreto, e se necessario torneremo ad occuparci di questo argomento.