Gomme invernali o catene a bordo 2022-2023: la guida sull’obbligo di legge
Quando è obbligatorio utilizzare gli pneumatici invernali e le catene, quali novità riguardano le calze da neve: facciamo chiarezza.
Quali sono gli obblighi di legge che regolano l’utilizzo delle gomme invernali e delle catene da neve? Come ne viene disciplinato l’impiego secondo il nostro Codice della Strada? E ci sono novità in materia di calze da neve?
Il 15 novembre ha ufficialmente avuto inizio il “semestre degli pneumatici invernali”, ovvero il periodo nel quale gli autoveicoli, per essere in regola, devono essere equipaggiati con pneumatici invernali, gomme 4 Stagioni M+S, oppure con le catene da neve (o, ancora, le calze da neve, purché siano omologate) pronte nel bagagliaio per essere utilizzate in caso di nevicata improvvisa. Tutti i proprietari di autovetture devono attenersi a queste disposizioni fino al 15 aprile: successivamente, ci sarà un mese per equipaggiare l’auto con le gomme estive.
In questa guida facciamo chiarezza sugli obblighi normativi che riguardano l’impiego delle gomme invernali e delle catene da neve (più le calze da neve), ovvero i “mezzi antisdrucciolevoli” (come vengono definiti dal legislatore) consentiti per la circolazione delle autovetture in Italia.
- Pneumatici invernali e catene da neve: cosa dice il Codice della Strada
- Sanzioni per circolazione senza pneumatici invernali o catene da neve
- Gomme invernali: sono obbligatorie o no?
- Le gomme invernali vanno montate su tutte le ruote?
- Catene da neve omologate: quali sono?
- Calze da neve: possono essere usate?
Pneumatici invernali e catene da neve: cosa dice il Codice della Strada
L’art. 6 del Codice della Strada (“Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati”) specifica al comma 1 che tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su determinati tratti possono essere sospesi dalla circolazione dietro indicazione del Prefetto, per “Motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute nonché per esigenze di carattere militare”, e “Conformemente alle direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.
Riguardo all’impiego delle gomme invernali e/o catene da neve o calze da neve, lo stesso art. 6 prescrive, al comma 4 lettera e), quanto segue:
“L’ente proprietario della strada può, con ordinanza di cui all’art. 5 comma 3, prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio”.
La successiva lettera f-bis) dello stesso comma 4 indica che l’ente proprietario di una strada può “Prescrivere, al di fuori dei centri abitati, in previsione di manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensità, l’utilizzo esclusivo di pneumatici invernali, qualora non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e per l’incolumità delle persone mediante il ricorso a soluzioni alternative”.
Gli enti e i proprietari che possono emanare le ordinanze specificate nel comma 4 dell’art. 6 CdS sono i seguenti:
- Il capo dell’ufficio periferico dell’ANAS competente per territorio, riguardo alle strade ed alle autostrade statali;
- Il presidente della Giunta, per le strade regionali;
- Il presidente della Provincia (Città Metropolitana) per le strade provinciali;
- Il sindaco, per le strade comunali e le strade vicinali;
- Il concessionario, per le strade e le autostrade in concessione, solamente dopo che ne è stata data comunicazione all’ente che le concede (salvi casi di urgenza).
Sanzioni per circolazione senza pneumatici invernali o catene da neve
L’art. 6 comma 13 del Codice della Strada fissa le multe a carico di chi non ottempera all’utilizzo degli pneumatici invernali (o 4 Stagioni M+S) oppure non ha le catene a bordo pronte per essere montate in caso di nevicata:
“Chiunque viola (… omissis…) obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 87 euro a 344 euro”.
La medesima sanzione amministrativa viene fissata dall’art. 192 comma 6 del Codice della Strada (“Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti”).
Gomme invernali: sono obbligatorie o no?
Dalle prescrizioni di legge che abbiamo dettagliato qui sopra emerge che, di fatto, l’obbligo di circolare con la propria autovettura equipaggiata con gomme invernali (o 4 Stagioni M+S) oppure con le catene da neve nel bagagliaio viene demandato agli enti proprietari o concessionari delle strade. In linea puramente teorica, chiunque potrebbe essere libero di circolare senza le gomme invernali.
Si tratta, in ogni caso, di una mera considerazione: gli stessi enti proprietari o concessionari di strade e autostrade, in effetti, certificano l’obbligo delle gomme invernali o catene a bordo su determinati tratti (o per l’intera lunghezza delle strade di proprietà o in concessione) per mezzo della segnaletica stradale.
Quindi: a meno di non divertirsi a montare e smontare le gomme da estive a invernali a seconda dei cartelli di obbligo che possono incontrarsi durante un tragitto, ecco spiegato perché si obbligano “tout court” gli automobilisti a circolare dal 15 novembre al 15 aprile di ogni anno (con un mese di tempo prima e un mese dopo per adeguarsi) esclusivamente con gli pneumatici invernali, o 4 Stagioni M+S oppure con le catene o calze da neve (omologate!) pronte per essere usate in caso di nevicata.
Le gomme invernali vanno montate su tutte le ruote?
La direttiva n. 1580/2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di circolazione durante l’inverno non impone né obbliga il montaggio degli pneumatici invernali su tutte e quattro le ruote oppure solamente su due:
“Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 ed N1 (cioè autovetture con massimo nove posti a sedere e autoveicoli per trasporto di cose aventi massa massima non superiore a 3,5 t ovvero i veicoli commerciali leggeri, n.d.r.) se ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale”.
Montare due gomme invernali anziché quattro sarebbe in teoria consentito: in effetti, chi non ottempera ad equipaggiare la propria auto con quattro pneumatici invernali e ne monta solamente due non è sanzionabile.
La circolare ministeriale, tuttavia, tiene espressamente a raccomandarne l’installazione su tutte le ruote, per “Conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale”.
È chiaro che un’auto a trazione anteriore e che monta gomme invernali davanti ed estive dietro è più soggetta al sovrasterzo (anche a basse velocità) se deve attraversare un tratto di strada innevato. Analogamente, una vettura a trazione posteriore avrà maggiore tendenza al sottosterzo (dunque nell’inserimento in curva) se, nelle medesime condizioni di manto stradale innevato ed alle stesse (basse) velocità, è stata equipaggiata con pneumatici invernali dietro ed estivi davanti.
Per questo, sussiste la forte raccomandazione di montare quattro gomme invernali anziché due soltanto.
Le vetture che, secondo la carta di circolazione, sono state omologate per l’utilizzo di pneumatici invernali con codice di velocità almeno uguale a quello delle gomme estive, possono circolare tutto l’anno con le gomme invernali. Questo, tuttavia, può pregiudicare l’usura del battistrada e della carcassa (per via del maggiore impiego di silicio nella mescola e della specifica tassellatura e profondità delle scanalature) nonché la risposta degli pneumatici in frenata e in curva durante la stagione calda. Va tenuto presente che le gomme invernali vengono progettate per offrire le migliori prestazioni a temperature di almeno 7-8°C a scendere.
Chi non abbia la stretta necessità di dotarsi di due set di gomme (estive e invernali), può equipaggiare la propria auto con pneumatici 4 Stagioni M+S, che sono utilizzabili tutto l’anno.
Catene da neve omologate: quali sono?
Nulla vieta, in ogni caso, di avere a portata di mano un paio di catene da neve anche se si utilizzano gli pneumatici invernali: in caso di guida in condizioni particolarmente severe, le catene possono offrire un ulteriore aiuto nella guida d’inverno in tutta sicurezza.
Va tenuto presente che le catene da neve possono essere utilizzate solamente in caso di nevicata, ed esclusivamente nei tratti stradali con presenza di abbondante neve: né prima né dopo, dunque. La velocità massima della vettura munita di catene da neve è sempre di 50 km/h.
Le catene da neve omologate sono quelle che – ai sensi del Decreto del 10 maggio 2011 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – riportano sulla confezione l’etichetta di omologazione UNI 11313:2010 o equivalente (si fa riferimento alla normativa austriaca ÖNORM V5117 per le catene prodotte all’estero; in alternativa, va bene anche l’omologazione ÖNORM V5119).
Calze da neve: possono essere usate?
In alternativa alle gomme invernali, agli pneumatici 4 Stagioni M+S e alle catene da neve, è da ricordare che in tempi recenti l’Italia ha riconosciuto la possibilità di tenere le calze da neve a bordo dell’auto durante il periodo invernale. In effetti, la norma UNI EN 16662-1:2020, recepita in base alla norma di omologazione europea EN 16662-1:2020 equipara le catene da neve “tradizionali” (cioè quelle fabbricate con maglie metalliche) ai dispositivi antisdrucciolo in tessuto (in genere poliestere), come appunto le calze da neve.