Nuovo Dpcm 16 gennaio: regole, spostamenti fra regioni e Comuni
Ecco le regole introdotte dal decreto del presidente del Consiglio, in vigore fino al 15 febbraio, e pubblicate in Gazzetta Ufficiale.
Le nuove prescrizioni volte a fronteggiare l’emergenza sanitaria in ordine alla diminuzione dei contagi determinano l’ingresso di tredici regioni italiane in “zona arancione”, sei regioni in “zona gialla” e tre regioni in “zona rossa”. Vietati gli spostamenti fra regioni, anche fra quelle “gialle” (tranne nei ben conosciuti casi di salute, lavoro, studio o necessità), confermato il “coprifuoco” notturno, resi più severi i criteri di accesso alle zone sottoposte a restrizioni (con l’Rt 1 – indice di trasmissibilità del virus – oppure con un livello più elevato si passa in “zona arancione”; con Rt 1,25 in “zona rossa”).
I negozi restano aperti nelle zone arancione e gialla, chiusi (ad eccezione di quelli di prima necessità, compresi quelli che riguardano le attività di manutenzione e riparazione di veicoli e vendita di ricambi) in zona rossa; restano chiusi, nelle giornate festive e prefestive, i centri commerciali ed i negozi afferenti. Bar, ristoranti, pub, pasticcerie, osservano modalità di apertura differenti in relazione al “colore” della regione. Cinema e teatri restano chiusi; i musei possono tornare ad aprire, nelle regioni “zona gialla”, con limitazioni per il pubblico (che potrà accedere dal lunedì al venerdì, ad ingressi contingentati e mantenendo il distanziamento fra le persone e le regole di autoprotezione). Obbligo di mascherina in tutti i luoghi all’aperto e al chiuso; possibilità di recarsi in visita a parenti e amici ma non in più di due persone (più eventuali figli minori di 14 anni o congiunti disabili o in ogni caso non autosufficienti); divieto di raggiungere le seconde case.
Resta valido fino al 15 febbraio
Ecco, in estrema sintesi, i contenuti-chiave del nuovo Dpcm n. 2 del 14 gennaio 2021 firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, valido da sabato 16 gennaio fino a lunedì 15 febbraio e che fissa le disposizioni per evitare un nuovo “lockdown” nazionale (come ad esempio avviene in queste settimane in Germania e nel Regno Unito). Il documento, siglato anche dal ministro della Salute Roberto Speranza, dal ministro degli Interni Luciana Lamorgese e dal ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Francesco Boccia, pone di fatto una nuova stretta sui liberi movimenti delle persone, sebbene si tratti di una conferma di tutte le misure già in essere (quelle, per intenderci, entrate in vigore a dicembre 2020), con in più – come si accennava in apertura – regole più severe sulle soglie di passaggio a minori restrizioni.
Colori delle regioni: ecco come vengono stabiliti
Lo stato di emergenza nazionale, prorogato fino al 30 aprile 2021, mantiene il territorio italiano suddiviso per fasce di colore in base alle soglie di Rt (indice di trasmissibilità) valutate quotidianamente dal Comitato tecnico-scientifico che, sulla base dei valori individuati nei primi giorni del 2021, prevede tre parametri-limite:
- Rt inferiore a 1: permette alla regione di entrare in “zona gialla”
- Rt corrispondente a 1 e superiore: la regione entra in “zona arancione”
- Rt pari a 1,25: la regione entra in “zona rossa”.
La novità della “zona bianca”
Con il decreto 16 gennaio 2021 viene istituita l’”area bianca” (se ne è parlato a lungo: ecco la conferma), che – anche se, in occasione della firma del documento, non prevede alcuna regione italiana che possa accedervi – ne consentirebbe la collocazione a tutte le regioni in cui l’indice di rischio di contagi sia ancora più basso: inferiore, cioè, a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive. Nella “zona bianca” non vengono applicate le restrizioni che interessano le regioni “gialle”, “arancioni” e “rosse”, tuttavia resta sotto esame in funzione, indica il Dpcm, delle “Attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico”. In buona sostanza: nel “periodo finestra” le regioni in area bianca potrebbero comunque vedersi applicate specifiche misure di restrizione.
Zona rossa
- Lombardia
- Provincia autonoma di Bolzano
- Sicilia.
Zona arancione
- Valle D’Aosta
- Piemonte
- Veneto
- Friuli-Venezia Giulia
- Liguria
- Emilia Romagna
- Marche
- Umbria
- Lazio
- Abruzzo
- Puglia
- Calabria.
Zona gialla
- Provincia autonoma di Trento
- Toscana
- Molise
- Campania
- Basilicata
- Sardegna.
Spostamenti fra le regioni
Fino al 15 febbraio, indica il nuovo Dpcm 16 gennaio 2021, permane il divieto di spostarsi oltre i confini regionali (fascia gialla). Fanno eccezione le comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità: in questi casi è sempre obbligatorio avere con se l’autocertificazione da esibire agli agenti delle forze di polizia in caso di controllo. Resta comunque garantito il permesso di rientrare nella propria abitazione di residenza o di domicilio.
Spostamenti all’interno dei Comuni
Questa norma, confermata rispetto ai decreti precedenti, regola i movimenti delle persone in base alle specifiche situazioni di rischio. In buona sostanza: se nelle regioni in area gialla è consentito spostarsi oltre il proprio Comune di residenza o domicilio, ciò non vale nelle regioni in zona arancione e rossa, che impongono di restare all’interno dei confini comunali (sempre nel caso in cui non vi siano le comprovate esigenze) e di non spostarsi oltre né con mezzi pubblici né con mezzi privati.
Confermata la deroga dei piccoli Comuni
Rimane in vigore il permesso – stabilito dal decreto dello scorso dicembre -, a beneficio di quanti risiedano nei Comuni fino a 5.000 abitanti, di potere spostarsi alla volta di un altro piccolo Comune, entro un raggio di 30 km, ed a condizione la zona di destinazione non faccia parte di un Comune capoluogo di provincia.
Non più di due persone
Fino al 5 marzo si consente lo spostamento (soltanto una volta al giorno) di massimo due persone – con in più eventuali figli di età fino a 14 anni o persone conviventi disabili o comunque non autosufficienti – verso un’altra abitazione privata, fermo restando il limite delle 22. Oltre il quale vige il “coprifuoco”. Tali spostamenti sono permessi all’interno della regione nei territori in “fascia gialla”, e deve avvenire all’interno del Comune (oppure, come visto, fra piccoli Comuni fino a 5.000 abitanti, nel raggio di 30 km e se non ci si muove verso località che fanno parte di capoluoghi di provincia) per le regioni in fascia arancione o rossa.
Negozi, bar e ristoranti
- Zona gialla. I negozi rimangono aperti, nei giorni feriali ed in quelli festivi. Ciò riguarda anche le attività che hanno a che fare con manutenzione e riparazione di veicoli (auto, moto, veicoli commerciali, biciclette), dunque autofficine, carrozzieri, elettrauto, gommisti e vendita di ricambi. Bar e ristoranti possono tenere aperto, con servizio al tavolo (non più di quattro persone) fino alle 18
- Zona arancione. I punti vendita al dettaglio possono rimanere aperti fino alle 21, tanto nei giorni feriali quanto in quelli festivi. Bar e ristoranti restano aperti, fino alle 18, soltanto per la vendita di generi alimentari da asporto (fino alle 18 relativamente alle bevande vendute nei bar) e per la consegna a domicilio
- Zona rossa. I negozi restano chiusi, tranne quelli di prima necessità: rivendite di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, tabaccherie, edicole, lavanderie, ferramenta, ottici, fiorai, librerie, cartolerie, informatica, abbigliamento per bambini, giocattolai, profumerie, pompe funebri, distributori automatici, parrucchieri e barbieri e quelli per la manutenzione e riparazione di veicoli. L’ingresso dei clienti è contingentato e sottoposto alle misure di autoprotezione. È quindi bene prenotare sempre. Rimane consentito l’acquisto di cibi e bevande a domicilio; l’acquisto di cibi e bevande da asporto è permesso fino alle 22 (ristoranti) e fino alle 18 (bar).