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Patenti, ecco le nuove scadenze 2021

L’emergenza sanitaria fino al 31 luglio 2021 determina una serie di aggiornamenti sulle proroghe di validità (anche per Cap, Cqc ed altre abilitazioni professionali): attenzione alle differenze fra Italia e Paesi UE ed SEE.

La proroga dello stato d’emergenza sanitaria al 31 luglio – indicato dal Dl n. 52 del 22 aprile 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale – dispone in automatico lo “slittamento” relativo alla scadenza dei documenti di guida. Nello specifico, la questione è stata affrontata da una circolare del Dipartimento dei Trasporti terrestri (Motorizzazione Civile), nella quale sono stati conseguentemente aggiornati i periodi di validità di “Tutti i certificati, attestati, permessi ed atti abilitativi” aventi scadenza compresa fra il 31 gennaio 2021 ed, appunto, il 31 luglio: la rispettiva validità viene conservata “Per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”. Si va, in buona sostanza, al 29 ottobre 2021.

Di seguito i contenuti della disposizione con gli aggiornamenti in materia di patenti di guida.

Per la circolazione sul territorio nazionale

  • La proroga delle patenti con scadenza compresa fra il 31 gennaio 2020 ed il 29 dicembre 2020 viene fissata al 29 ottobre 2021 (si applicano, cioè, le disposizioni contenute nell’art. 103 commi 2 3 2-sexies del Dl n. 18 del 2020 e successive modifiche);
  • Le patenti in scadenza fra il 30 dicembre 2020 ed il 30 giugno 2021 vengono prorogate, nella scadenza, di 10 mesi a decorrere dalla data originaria (ovvero il periodo stabilito dall’art. 3 paragrafo 1 del regolamento UE n. 267 del 2021);
  • Per le patenti che scadranno fra il 1 luglio ed il 31 luglio 2021, viene fissato il limite al 29 ottobre 2021.

Per la circolazione all’estero

Nel caso in cui si debba recarsi in uno dei Paesi dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (vale quindi, per principio di reciprocità, la circolazione in Italia con patenti rilasciate in un Paese UE o SEE), l’aggiornamento dispone quanto segue.

  • Le patenti scadute dal 1 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 vengono prorogate di 13 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria (si applicano, cioè, in sette mesi di proroga di cui all’art. 3 paragrafo 1 del regolamento UE 698/2020, più ulteriori sei mesi come disposto dall’art.3 paragrafo 2 del regolamento europeo 267/2021, in ogni caso non oltre il 1 luglio 2021);
  • Per le patenti scadute fra il 1 giugno 2020 ed il 31 agosto 2020, vale quanto indicato qui sopra (si va al 1 luglio 2021);
  • Scadenza patenti compresa fra il 1 settembre 2020 ed il 30 giugno 2021: dieci mesi di proroga della relativa validità a decorrere dalla data di scadenza originaria).

Cqc e Cap

Per la validità della Carta di Qualificazione del Conducente e dei Certificati di Abilitazione Professionale, ecco di seguito le nuove disposizioni di proroga valevoli “Per la circolazione su tutto il territorio UE ed SEE, eccetto l’Italia, con documenti che comprovano la qualificazione Cqc rilasciata in Italia” e “Per la circolazione su tutto il territorio italiano, con documenti che comprovano la qualificazione Cqc rilasciati da un diverso Paese membro dell’UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio”.

  • Documenti scaduti dal 1 febbraio 2020 al 31 maggio 2020: si dispone una proroga di 13 mesi dalla data di scadenza originaria;
  • Documenti scaduti fra il 1 giugno ed il 31 agosto 2020: la proroga di scadenza va al 1 luglio 2021;
  • Documenti in scadenza fra il 1 settembre 2020 ed il 30 giugno 2021: proroga di dieci mesi dalla scadenza originaria.

Per la circolazione in Italia, la validità della Cqc rilasciata nel nostro Paese viene prorogata come segue.

  • Con scadenza originaria compresa fra il 31 gennaio ed il 29 dicembre 2020: proroga al 29 ottobre 2021 (secondo le disposizioni dell’art. 103 commi 2 e 2-sexies del Dl n. 18 del 2020 e successive modifiche);
  • In scadenza fra il 30 dicembre 2020 ed il 30 giugno 2021: proroga di dieci mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria (come disposto dall’art. 103 paragrafo 1 del regolamento UE 267 del 2021);
  • Documenti in scadenza fra il 1 luglio 2021 ed il 31 luglio 2021: proroga al 29 ottobre 2021.

Si applica la proroga al 29 ottobre 2021 anche per gli altri certificati di abilitazione professionale (come ad esempio KA, KB, certificato di idoneità per la guida di filoveicoli, ecc.) in scadenza fra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2021, che conservano validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza (sempre che nel frattempo non siano già stati rinnovati).

Esami e foglio rosa

Per i candidati che devono effettuare l’esame di teoria, il termine di presentazione della relativa domanda ha altri sei mesi di proroga per le domande accettate fra il 1 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020. Riguardo all’autorizzazione ad esercitarsi alla guida con scadenza compresa fra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2021, queste vengono prorogate fino al novantesimo giorno dalla fine dello stato di emergenza (31 luglio 2021): anche in questo caso, dunque, si va al 29 ottobre 2021 (salvo che nel frattempo non siano già state rinnovate). Per il conteggio dei due mesi utili a chiedere il riporto dell’esame di teoria su un nuovo foglio rosa, la circolare indica che non si considera il periodo 31 gennaio 2020-29 ottobre 2021. Ne consegue che ciò interessa i candidati in possesso di foglio rosa scaduto o in scadenza fra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2021. Infine, il certificato medico (con scadenza compresa fra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2021) per il conseguimento od il rinnovo della patente viene prorogato al 29 ottobre 2021; e la scadenza della patente come documento di identità viene prorogata al 30 aprile 2021 per i documenti scaduti dal 31 gennaio 2020 al 29 aprile 2021.

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