Punti patente: cosa sono, quanti sono, come si perdono, come si guadagnano
Tutti i casi di infrazioni con perdita di punti, cosa succede ai neopatentati e se il multato non è il proprietario, e come recuperare i punti.
Chiunque si trovi a dover guidare un veicolo a motore riceve un “tesoretto” di punti patente: una sanzione accessoria a determinate violazioni alle norme del Codice della Strada presuppone in effetti la decurtazione di punti dalla patente del trasgressore. Viceversa, se in due anni non è stata commessa alcuna infrazione cui corrisponde una sottrazione di punti patente, avviene un “riconoscimento” di due punti. Ma andiamo con ordine, analizzando cosa si intende per punti patente, quali infrazioni ne comportano la decurtazione, come fare per recuperarli (tutti o in parte).
Cosa sono i punti patente
Il punteggio della patente, introdotto il 1 luglio 2003 e disciplinato dall’art. 126 del Codice della Strada, dispone una sorta di “graduatoria” personale da rispettare. A prescindere da quando la patente è stata conseguita, a partire da quella data il meccanismo dei punti è stato applicato a tutte le persone che hanno conseguito la patente.
Quanti sono i punti della patente
Tutti quelli che conseguono la patente hanno a disposizione 20 punti-base. Se non si commettono infrazioni, ogni due anni si guadagnano due punti. Il massimo di punti patente è 30.
Dove si controllano i punti patente
La verifica della propria situazione di punti patente può avvenire, online, attraverso il Portale dell’Automobilista (registrandosi e indicando codice fiscale, numero della patente e la sua data di scadenza, e successivamente cliccando su “Saldo patente”), oppure – tramite smartphone – dalla App iPatente, disponibile su GooglePlay e Apple Store. L’Automobile Club d’Italia permette di conoscere il saldo dei punti patente chiamando il numero 848.782.782 (disponibile, solamente da telefono fisso, 24 ore su 24 e al costo di una chiamata urbana): è sufficiente digitare la propria data di nascita e il numero della propria patente seguito dal tasto “cancelletto”.
Come si perdono i punti della patente?
In base alla gravità della violazione al Codice della Strada commessa, si possono perdere da 1 punto a 10 punti patente. Nel caso di contemporaneo accertamento di più violazioni, la perdita massima di punti è 15. La decurtazione di punti patente avviene al momento di rilevazione dell’avvenuta violazione al Codice della Strada ed alla sua annotazione nel verbale di contravvenzione.
Tabella riassuntiva decurtazioni punti patente 2022
Di seguito l’elenco delle principali infrazioni al Codice della Strada che comportano la sottrazione di punti patente e il numero di punti sottratti.
1 punto patente
- Mancato uso dei dispositivi di illuminazione o di segnalazione visiva, dove previsto (art. 152 comma 3 cdS);
- Uno improprio dei fari (art. 153 comma 11 CdS);
- Trasporto di cose con eccedenza del carico non superiore a 1 tonnellata, oppure non oltre il 10% per i veicoli fino a 10 tonnellate (art. 162 commi 2, 3, 5 e 6 lettera a) CdS);
- Non avere la più ampia libertà di movimento alla guida di un veicolo, trasporto di persone in soprannumero oppure in modo irregolare, trasporto irregolare di animali e cose (art. 170 comma 6 CdS);
- Mancato rispetto di oltre il 20% del limite settimanale dei periodi di guida, per i conducenti di automezzi dotati di tachigrafo (art. 174 primo periodo del comma 7 CdS);
- Mancato rispetto di oltre il 20% del limite settimanale massimo dei periodi di guida, per gli autisti di autocarri e autobus che non necessitano di tachigrafo (art. 178 primo periodo del comma 7 CdS).
2 punti patente
- Mancato rispetto della segnaletica stradale, fatta eccezione per i segnali di divieto di sosta e fermata (art. 146 comma 2 CdS);
- Sorpasso a sinistra di un tram in fermata nella sede stradale non riservata (art. 148 comma 15 CdS, in riferimento al comma 8 dello stesso articolo);
- Sosta del veicolo nelle corsie riservate al transito di autobus o veicoli su rotaia, e veicolo lasciato in sosta nelle aree di fermata di autobus o taxi (art. 158 comma 2 lettere d) e h) CdS);
- Non liberare la carreggiata, oppure mancata segnalazione di ingombri causati dal proprio veicolo (art. 161 commi 1 e 3 CdS);
- Mancata segnalazione del veicolo fermo sulla carreggiata, fuori dei centri abitati, con il triangolo di segnalazione da tenere sempre a bordo del mezzo; mancato utilizzo dei dispositivi di protezione rifrangenti personali (gilet riflettenti), anch’essi da tenere sempre a bordo del veicolo (art. 162 comma 5 CdS);
- Traino di altri veicoli in avaria, senza adeguata segnalazione oppure in violazione delle altre prescrizioni (art. 165 comma 3 CdS);
- Trasporto di cose in eccedenza di peso non superiore a 2 tonnellate oppure al 20% del peso, per i veicoli fino a 10 tonnellate (art. 167 commi 2, 3, 5 e 6 lettera b));
- Trasporto di sostanze e materie pericolose, con mancata osservazione delle disposizioni del Ministero sulla tutela dei conducenti o dell’equipaggio a bordo, e senza la corretta compilazione dei documenti di bordo e delle istruzioni sulla sicurezza (art. 168 comma 9 bis CdS);
- Trasporto di persone in soprannumero sulle autovetture (art. 169 comma 9 CdS);
- Traino di veicoli, che non sono rimorchi, su carreggiate, rampe, svincoli, aree di parcheggio di servizio e su qualsiasi altra pertinenza autostradale (art. 175 comma 14 CdS, con riferimento al comma 7 lettera a) dello stesso articolo);
- In materia di circolazione autostradale e sulle strade extraurbane principali: veicolo lasciato in sosta lungo l’autostrada o in un’area di servizio o parcheggio, ed esercitare attività di soccorso senza autorizzazione (art. 175 comma 16 CdS);
- Sulle regole di comportamento nella guida in autostrada o sulle strade extraurbane principali: mancata osservazione dell’obbligo di immissione servendosi delle corsie apposite e non dando precedenza ai veicoli già circolanti; uscita dall’autostrada o dalla strada extraurbana principale (superstrada) senza utilizzare le corsie di decelerazione apposite; cambio di corsia effettuato senza la necessaria segnalazione; nel caso di traffico bloccato su tratti senza corsia di emergenza o con corsia di emergenza già occupata, non agevolare il transito di veicoli di polizia o di soccorso (quindi senza portarsi il più vicino possibile alle strisce di sinistra della prima corsia); veicolo lasciato in sosta nelle ore notturne senza luci di posizione e di emergenza accese; marcia affiancata ad un altro veicolo; mancata osservazione del corretto incolonnamento per il pagamento del pedaggio (art. 176 comma 21 CdS);
- Creare ostacolo alla circolazione, oppure accodamento al transito di veicoli di servizi di polizia, antincendio e ambulanze (art. 177 comma 5 CdS);
- Mancata osservazione degli obblighi previsti dalla legge in caso di incidente in materia di salvaguardia, sicurezza della circolazione e mantenimento dei luoghi e delle tracce nel loro stato; creare intralcio alla circolazione nel caso di incidente con soli danni a cose; non fornire le proprie generalità (art. 189 comma 6 CdS).
3 punti patente
- Superamento del limite di velocità di oltre 10 km /h e fino a 40 km/h (art. 142 comma 8 CdS);
- Mancato accertamento delle condizioni di sicurezza per effettuare un sorpasso (art. 148 comma 15 CdS, in riferimento al comma 2 dello stesso articolo);
- Mancata osservazione della distanza di sicurezza nei confronti di alcune categorie di veicoli; mancata osservazione della distanza di sicurezza, con successiva collisione che comporta danni alle sole cose (art. 149 comma 4 CdS);
- Utilizzo dei fari abbaglianti in condizioni vietate (art. 153 comma 10 CdS);
- Mancata osservazione delle prescrizioni di sistemazione e di segnalazione del carico a bordo del veicolo, e mancata cautela nel trasporto di carichi sporgenti (art. 164 comma 8 CdS);
- Trasporto di cose in eccedenza di carico non superiore a 3 tonnellate, o al 30% della massa a pieno carico del veicolo, per veicoli fino a 10 tonnellate (art. 167 commi 2, 3, 5 e 6 lettera c));
- Utilizzare, anche se se ne ha diritto, delle aree di circolazione e sosta dei veicoli a servizio di persone invalide, senza osservare condizioni e limiti indicati nell’autorizzazione (art. 188 comma 5 CdS);
- Mancato rispetto degli obblighi nei confronti di funzionari, ufficiali e agenti (art. 192 comma 6 CdS);
- Per mancato rispetto di oltre il 10% dei tempi minimi di riposo settimanale, per gli autisti di camion e bus provvisti di tachigrafo (secondo periodo del comma 7 dell’art. 174 CdS); per mancato rispetto di oltre il 10% dei tempi minimi di riposo settimanale, per gli autisti di camion e bus che non necessitano di tachigrafo (secondo periodo del comma 7 dell’art. 178 CdS).
4 punti patente
- Circolazione contromano, non in curva (art. 143 comma 11 CdS);
- Se non si occupa la corsia più libera a destra, sulle strade con carreggiata a due o più corsie (art. 143 comma 13 CdS, con riferimento al comma 15);
- In caso di sosta o di fermata negli spazi riservati a veicoli per persone invalide, o in corrispondenza di rampe, scivoli e corridoi di transito (art. 158 comma 2 lettera g) CdS);
- Se si lasciano cadere o si spargono materie viscide, infiammabili o che in ogni caso possono causare pericolo (art. 161 comma 2 CdS);
- Se si trasportano cose con eccedenza di carico superiore a 3 tonnellate, o più del 30% della massa complessiva per i veicoli fino a 10 tonnellate (art. 167 commi 2, 3, 5 e 6 lettera d) CdS);
- Se si trasportano merci pericolose in eccedenza di carico rispetto al limite consentito (art. 168 comma 7 CdS);
- Nella circolazione in autostrada, in caso di carico disposto in maniera disordinata, non assicurato in maniera adeguata, o che può disperdersi perché non correttamente coperto (art. 175 comma 13 CdS);
- Se non ci si ferma in caso di incidente, con danni alle sole cose, causato dal proprio comportamento (art. 189 primo periodo del comma 5 CdS);
- Se non si è ottemperato all’obbligo di consentire ad un pedone l’attraversamento di una strada sprovvista di strisce pedonali (art. 191 comma 2 cdS).
5 punti patente
- Mancata regolazione della velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell’attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici (art. 141 comma 8 CdS, in riferimento al comma 3);
- Mancata osservazione degli obblighi relativi alla precedenza (art. 145 comma 10 CdS);
- Mancato rispetto delle norme che regolano il sorpasso (art. 148 comma 15 CdS, in riferimento al comma 3);
- Mancata osservazione della distanza di sicurezza, con conseguente collisione che provoca gravi danni ai veicoli (secondo periodo del comma 5 dell’art. 149 CdS);
- Nel caso di guida irregolare o pericolosa nei passaggi ingombri e nelle strade di montagna, tale da provocare gravi danni ai veicoli (art. 150 comma 5 CdS, in riferimento all’art. 149 comma 5);
- Mancato uso del casco (oppure utilizzo di un casco irregolare o non allacciato) alla guida di un ciclomotore, un motociclo o una motocarrozzetta, oppure trasporto di un passeggero nelle stesse condizioni (art. 171 comma 2 CdS);
- Mancato allaccio della cintura di sicurezza del conducente e/o del passeggero minorenne, e mancato utilizzo dei seggiolini di ritenuta per bambini (art. 172 comma 8 CdS);
- Se si è alterato il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza (art. 172 comma 9 CdS);
- Utilizzo di cuffie, auricolari o apparecchi radiotelevisivi durante la guida, e nel caso di mancato utilizzo delle lenti, dove prescritte (art. 173 comma 3 CdS);
- Circolazione con tasso alcolemico accertato fino a 0,5 g/l, per conducenti neopatentati con patente B o di età fino a 21 anni. Lo stesso provvedimento si applica per gli autisti di professione di persone e cose, di veicolo oltre 3,5 tonnellate, veicoli con rimorchio aventi massa complessiva a pieno carico oltre 3,5 tonnellate, autobus, articolati e autosnodati (art. 186-bis comma 2 CdS);
- Nel caso di mancato rispetto di oltre il 10% del periodo minimo di riposo giornaliero, per gli autisti di mezzi pesanti (camion e bus) provvisti di tachigrafo (art. 174 comma 5 CdS, sui tempi di riposo); per mancato rispetto di oltre il 20% del periodo minimo di riposo giornaliero (terzo periodo del comma 7 dell’art. 174 cdS sui tempi di riposo per gli autisti di camion e bus muniti di tachigrafo); per mancato rispetto di oltre il 10% del periodo minimo di riposo giornaliero per gli autisti di camion e bus che non necessitano di tachigrafo (art. 178 comma 5 CdS); per mancato rispetto di oltre il 20% dei tempi minimi di riposo giornaliero per autisti di camion e bus che non necessitano di tachigrafo (terzo periodo del comma 7 dell’art. 178 CdS).
6 punti patente
- Superamento dei limiti di velocità oltre 40 km/h e fino a 60 km/h (art. 142 comma 9 CdS);
- Mancato rispetto dello “stop” (art. 145 comma 5 CdS);
- Passaggio con il “rosso” o nonostante l’obbligo a fermarsi all’incrocio da parte dell’agente del traffico (art. 146 comma 3 CdS);
- Violazione degli obblighi di comportamento ai passaggi a livello (art. 147 comma 5 CdS);
- Utilizzo, senza autorizzazione e comunque senza averne diritto, delle strutture e aree destinate alla circolazione ed alla sosta di veicoli a servizio di persone invalide (art. 188 comma 4 CdS).
8 punti patente
- Mancato rispetto della distanza di sicurezza con collisione, causata da proprio comportamento, che ha provocato lesioni gravi ad altri utenti (art. 149 comma 6 CdS);
- Condotta di guida irregolare o pericolosa nei passaggi ingombri e nelle strade di montagna, tali da provocare lesioni gravi a persone (art. 150 CdS in riferimento all’art. 149 comma 6);
- Inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di incroci, curve e dossi (art. 154 comma 7 CdS);
- Violazione dell’obbligo di dare precedenza ai pedoni 8art. 191 comma 1 CdS);
- Violazione dell’obbligo di dare precedenza a pedoni invalidi, bambini e anziani, nell’attraversamento di una strada (art. 191 comma 3 CdS).
10 punti patente
- Nel caso di avvenuto superamento dei limiti di velocità oltre 60 km/h (art. 142 comma 9-bis CdS);
- Circolazione contromano in curva, sui dossi o comunque in condizioni di visibilità limitata o su strade divise in carreggiate separate (art. 143 comma 2 CdS);
- Nel caso di sorpasso in situazioni pericolose e gravi, come curve, dossi, incroci; nel caso di sorpasso per i conducenti di veicoli pesanti (oltre 35 quintali) dove non consentito; per sorpasso di veicoli fermi ai semafori, ai passaggi a livello o fermi in colonna; per sorpasso di tram o filobus fermi; per sorpasso di veicolo già impegnato in una manovra di sorpasso (terzo periodo del comma 16 dell’art. 148 CdS);
- Per trasporto di materie pericolose senza autorizzazione, o in violazione delle prescrizioni del Codice (art. 168 comma 8 CdS); per trasporto di materie pericolose con mancata osservazione delle prescrizioni ministeriali in materia di idoneità tecnica e sistemi di equipaggiamento del veicolo (art. 168 comma 9 CdS);
- Nella marcia in autostrada o sulle strade extraurbane principali: in caso di inversione di marcia o marcia contromano (art. 176 comma 19 CdS), se si procede in retromarcia (art. 176 comma 20 CdS), se si circola sulle corsie di emergenza, o ci si immette o si esce al di fuori delle corsie apposite (art. 176 comma 20 CdS);
- Per guida di veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o limitatore di velocità, dove previsto (art. 179 commi 2 e 2-bis CdS);
- Per guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l) (articoli 186 e 186-bis CdS);
- Per guida in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti (art. 187 CdS);
- Se ci si dà alla fuga, dopo un incidente con gravi danni ai veicoli causato dal proprio comportamento (secondo periodo del comma 5 dell’art. 189 CdS), o con lesioni a persone (art. 189 comma 6 CdS);
- Se si forza un posto di blocco, dove il fatto non costituisce reato (art. 192 comma 7 CdS);
- Nel caso di mancato rispetto di oltre il 20% del periodo minimo di riposo giornaliero e dei limiti giornalieri dei tempi di guida, per gli autisti di mezzi pesanti (camion e bus) provvisti di tachigrafo (art. 174 comma 6 CdS).
Cosa succede se a guidare non è il proprietario dell’auto
Chi riceve un verbale di contravvenzione con decurtazione di punti patente deve controllare che nella notifica ci sia l’ordine di fornire all’organo che ha effettuato il verbale, entro i successivi 60 giorni, gli estremi della persona che, al momento dell’avvenuta infrazione, era alla guida del veicolo. Questo vale nel caso in cui il proprietario non ricorda chi fosse alla guida in quel momento, e nell’ipotesi di presentare ricorso al giudice di pace, così come se il giudice ha sospeso il verbale oppure se si provvede all’immediato pagamento della multa. Il proprietario del veicolo, dunque, non è tenuto a pagare la multa per violazione ad una norma del Codice della Strada da lui non commessa (in questo caso, la multa verrà inviata anche al conducente non proprietario), tuttavia il proprietario del mezzo resta responsabile in solido.
In sostanza: se il conducente (non proprietario) multato non paga la contravvenzione, l’organo accertatore può chiedere al proprietario di pagare la multa. Va detto che chi comunica gli estremi del conducente multato (entro 60 giorni e con raccomandata A/R) non rischia né una seconda multa, né la decurtazione di punti dalla patente, che al contrario riguarda soltanto il conducente (non proprietario) che ha effettivamente commesso l’infrazione. La comunicazione dei dati del conducente non proprietario oltre 60 giorni dalla notifica, equivale a non fornire alcuna comunicazione: il titolare subisce una seconda sanzione amministrativa da 282 euro a 1.142 euro.
Cosa succede se si perdono tutti i punti dalla patente
Chi ha perso l’intero “tesoretto” di punti patente a propria disposizione deve sottoporti a revisione della patente, previa ricezione di una lettera dal Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibili che invita il possessore della patente da revisionare (per azzeramento di punti disponibili) a prenotare l’esame entro 30 giorni dalla comunicazione. Durante i 30 giorni nei quali ci si è prenotati per l’esame, si può continuare a guidare, in via provvisoria, chiaramente facendo attenzione a non commettere alcuna violazione al Codice.
Modalità di revisione della patente
L’esame teorico prevede un quiz di 40 domande (in 30 minuti e con un massimo di 3 errori) estrapolate fra quelle della categoria di patente di riferimento – esempio: patente B – escluse domande su inquinamento, primo soccorso, meccanica del veicolo, strade. L’esame pratico, se non si utilizza un’autovettura di proprietà della scuola guida, può essere svolto su un’autovettura senza doppi comandi, tuttavia in questo caso a bordo deve esserci un istruttore di guida. La prenotazione dell’esame di revisione della patente si svolge dietro presentazione di istanza (modulo TT746) che ha 1 anno di validità, accompagnata da ricevuta del versamento da 16,20 euro sul c/c 9001, del provvedimento di revisione (in originale e fotocopia), del certificato medico rilasciato dalla Commissione Medica legale (se richiesto dal provvedimento di revisione), in originale e in fotocopia, con bollo e non più vecchio di 3 mesi, e della patente in corso di validità 8originale e fotocopia) oppure – nel caso di sospensione della patente a tempo indeterminato – del verbale di sospensione.
Come si guadagnano i punti della patente?
Se non si commette alcuna infrazione, ogni 2 anni si riceve un “accredito” di 2 punti, fino ad un massimo di 30 punti (1 punto all’anno, per 3 anni, per i neopatentati). Per il recupero di punti patente (in modo da tornare a 20 punti), si può frequentare i corsi dedicati che vengono organizzati dalle scuole guida e dai centri autorizzati dal ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibili. Se si frequentano 12 ore di lezioni, si possono recuperare fino a 6 punti (fino a 9 punti, con un corso di 18 ore, per i conducenti professionali).
Punti patente neopatentati
Pei i neopatentati (cioè titolari di patente di guida da meno di tre anni), e per i conducenti fino a 21 anni, la decurtazione di punti viene raddoppiata.