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Decurtazione punti patente 2022: tabella, come recuperarli

Quanti punti si possono perdere in base alle infrazioni al Codice della Strada, come controllare il saldo punti, come si recuperano: tutti i dettagli.

Quanti punti patente vengono decurtati in base alle violazioni al Codice della Strada? Come avviene il meccanismo di sottrazione dei punti patente? Cosa dice la normativa nazionale? Come si recuperano i punti patente, e quali sono i sistemi per sapere quanti punti si hanno a disposizione in un determinato momento? Ecco una serie di importanti questioni, che interessano tutti i possessori di patente.

In questa guida facciamo chiarezza sulla decurtazione dei punti dalla patente di guida: da quanti punti si parte, quanti punti possono essere accumulati senza violazioni alle norme del Codice della Strada, cosa succede se i punti patente si azzerano, come si recuperano.

Tabella decurtazioni punti patente 2022

Di seguito pubblichiamo l’elenco delle principali violazioni alle norme del Codice della Strada che comportano, come sanzione accessoria, la sottrazione di punti patente, con il numero di punti decurtati.

Decurtazione di 1 punto patente

  • Mancato uso dei dispositivi di illuminazione o di segnalazione visiva, dove previsto (art. 152 comma 3 cdS);
  • Uso improprio dei fari (art. 153 comma 11 CdS);
  • Trasporto di cose con eccedenza del carico non superiore a 1 tonnellata, oppure non oltre il 10% per i veicoli fino a 10 tonnellate (art. 162 commi 2, 3, 5 e 6 lettera a) CdS);
  • Non avere la più ampia libertà di movimento alla guida di un veicolo, trasporto di persone in soprannumero oppure in modo irregolare, trasporto irregolare di animali e cose (art. 170 comma 6 CdS);
  • Mancato rispetto di oltre il 20% del limite settimanale dei periodi di guida, per i conducenti di automezzi dotati di tachigrafo (art. 174 primo periodo del comma 7 CdS);
  • Mancato rispetto di oltre il 20% del limite settimanale massimo dei periodi di guida, per gli autisti di autocarri e autobus che non necessitano di tachigrafo (art. 178 primo periodo del comma 7 CdS).

Decurtazione di 2 punti patente

  • Mancato rispetto della segnaletica stradale, fatta eccezione per i segnali di divieto di sosta e fermata (art. 146 comma 2 CdS);
  • Sorpasso a sinistra di un tram in fermata nella sede stradale non riservata (art. 148 comma 15 CdS, in riferimento al comma 8 dello stesso articolo);
  • Sosta del veicolo nelle corsie riservate al transito di autobus o veicoli su rotaia, e veicolo lasciato in sosta nelle aree di fermata di autobus o taxi (art. 158 comma 2 lettere d) e h) CdS);
  • Non liberare la carreggiata, oppure mancata segnalazione di ingombri causati dal proprio veicolo (art. 161 commi 1 e 3 CdS);
  • Mancata segnalazione del veicolo fermo sulla carreggiata, fuori dei centri abitati, con il triangolo di segnalazione da tenere sempre a bordo del mezzo; mancato utilizzo dei dispositivi di protezione rifrangenti personali (gilet riflettenti), anch’essi da tenere sempre a bordo del veicolo (art. 162 comma 5 CdS);
  • Traino di altri veicoli in avaria, senza adeguata segnalazione oppure in violazione delle altre prescrizioni (art. 165 comma 3 CdS);
  • Trasporto di cose in eccedenza di peso non superiore a 2 tonnellate oppure al 20% del peso, per i veicoli fino a 10 tonnellate (art. 167 commi 2, 3, 5 e 6 lettera b));
  • Trasporto di sostanze e materie pericolose, con mancata osservazione delle disposizioni del Ministero sulla tutela dei conducenti o dell’equipaggio a bordo, e senza la corretta compilazione dei documenti di bordo e delle istruzioni sulla sicurezza (art. 168 comma 9 bis CdS);
  • Trasporto di persone in soprannumero sulle autovetture (art. 169 comma 9 CdS);
  • Traino di veicoli, che non sono rimorchi, su carreggiate, rampe, svincoli, aree di parcheggio di servizio e su qualsiasi altra pertinenza autostradale (art. 175 comma 14 CdS, con riferimento al comma 7 lettera a) dello stesso articolo);
  • In materia di circolazione autostradale e sulle strade extraurbane principali: veicolo lasciato in sosta lungo l’autostrada o in un’area di servizio o parcheggio, ed esercitare attività di soccorso senza autorizzazione (art. 175 comma 16 CdS);
  • Sulle regole di comportamento nella guida in autostrada o sulle strade extraurbane principali: mancata osservazione dell’obbligo di immissione servendosi delle corsie apposite e non dando precedenza ai veicoli già circolanti; uscita dall’autostrada o dalla strada extraurbana principale (superstrada) senza utilizzare le corsie di decelerazione apposite; cambio di corsia effettuato senza la necessaria segnalazione; nel caso di traffico bloccato su tratti senza corsia di emergenza o con corsia di emergenza già occupata, non agevolare il transito di veicoli di polizia o di soccorso (quindi senza portarsi il più vicino possibile alle strisce di sinistra della prima corsia); veicolo lasciato in sosta nelle ore notturne senza luci di posizione e di emergenza accese; marcia affiancata ad un altro veicolo; mancata osservazione del corretto incolonnamento per il pagamento del pedaggio (art. 176 comma 21 CdS);
  • Creare ostacolo alla circolazione, oppure accodamento al transito di veicoli di servizi di polizia, antincendio e ambulanze (art. 177 comma 5 CdS);
  • Mancata osservazione degli obblighi previsti dalla legge in caso di incidente in materia di salvaguardia, sicurezza della circolazione e mantenimento dei luoghi e delle tracce nel loro stato; creare intralcio alla circolazione nel caso di incidente con soli danni a cose; non fornire le proprie generalità (art. 189 comma 6 CdS).

Decurtazione di 3 punti patente

  • Superamento del limite di velocità di oltre 10 km /h e fino a 40 km/h (art. 142 comma 8 CdS);
  • Mancato accertamento delle condizioni di sicurezza per effettuare un sorpasso (art.  148 comma 15 CdS, in riferimento al comma 2 dello stesso articolo);
  • Mancata osservazione della distanza di sicurezza nei confronti di alcune categorie di veicoli; mancata osservazione della distanza di sicurezza, con successiva collisione che comporta danni alle sole cose (art. 149 comma 4 CdS);
  • Utilizzo dei fari abbaglianti in condizioni vietate (art. 153 comma 10 CdS);
  • Mancata osservazione delle prescrizioni di sistemazione e di segnalazione del carico a bordo del veicolo, e mancata cautela nel trasporto di carichi sporgenti (art. 164 comma 8 CdS);
  • Trasporto di cose in eccedenza di carico non superiore a 3 tonnellate, o al 30% della massa a pieno carico del veicolo, per veicoli fino a 10 tonnellate (art. 167 commi 2, 3, 5 e 6 lettera c);
  • Utilizzare, anche se se ne ha diritto, delle aree di circolazione e sosta dei veicoli a servizio di persone invalide, senza osservare condizioni e limiti indicati nell’autorizzazione (art. 188 comma 5 CdS);
  • Mancato rispetto degli obblighi nei confronti di funzionari, ufficiali e agenti (art. 192 comma 6 CdS);
  • Per mancato rispetto di oltre il 10% dei tempi minimi di riposo settimanale, per gli autisti di camion e bus provvisti di tachigrafo (secondo periodo del comma 7 dell’art. 174 CdS); per mancato rispetto di oltre il 10% dei tempi minimi di riposo settimanale, per gli autisti di camion e bus che non necessitano di tachigrafo (secondo periodo del comma 7 dell’art. 178 CdS).

Decurtazione di 4 punti patente

  • Circolazione contromano, non in curva (art. 143 comma 11 CdS);
  • Se non si occupa la corsia più libera a destra, sulle strade con carreggiata a due o più corsie (art. 143 comma 13 CdS, con riferimento al comma 15);
  • In caso di sosta o di fermata negli spazi riservati a veicoli per persone invalide, o in corrispondenza di rampe, scivoli e corridoi di transito (art. 158 comma 2 lettera g) CdS);
  • Se si lasciano cadere o si spargono materie viscide, infiammabili o che in ogni caso possono causare pericolo (art. 161 comma 2 CdS);
  • Se si trasportano cose con eccedenza di carico superiore a 3 tonnellate, o più del 30% della massa complessiva per i veicoli fino a 10 tonnellate (art. 167 commi 2, 3, 5 e 6 lettera d) CdS);
  • Se si trasportano merci pericolose in eccedenza di carico rispetto al limite consentito (art. 168 comma 7 CdS);
  • Nella circolazione in autostrada, in caso di carico disposto in maniera disordinata, non assicurato in maniera adeguata, o che può disperdersi perché non correttamente coperto (art. 175 comma 13 CdS);
  • Se non ci si ferma in caso di incidente, con danni alle sole cose, causato dal proprio comportamento (art. 189 primo periodo del comma 5 CdS);
  • Se non si è ottemperato all’obbligo di consentire ad un pedone l’attraversamento di una strada sprovvista di strisce pedonali (art. 191 comma 2 cdS).

Decurtazione di 5 punti patente

  • Mancata regolazione della velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell’attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici (art. 141 comma 8 CdS, in riferimento al comma 3);
  • Mancata osservazione degli obblighi relativi alla precedenza (art. 145 comma 10 CdS);
  • Mancato rispetto delle norme che regolano il sorpasso (art. 148 comma 15 CdS, in riferimento al comma 3);
  • Mancata osservazione della distanza di sicurezza, con conseguente collisione che provoca gravi danni ai veicoli (secondo periodo del comma 5 dell’art. 149 CdS);
  • Nel caso di guida irregolare o pericolosa nei passaggi ingombri e nelle strade di montagna, tale da provocare gravi danni ai veicoli (art. 150 comma 5 CdS, in riferimento all’art. 149 comma 5);
  • Mancato uso del casco (oppure utilizzo di un casco irregolare o non allacciato) alla guida di un ciclomotore, un motociclo o una motocarrozzetta, oppure trasporto di un passeggero nelle stesse condizioni (art. 171 comma 2 CdS);
  • Mancato allaccio della cintura di sicurezza del conducente e/o del passeggero minorenne, e mancato utilizzo dei seggiolini di ritenuta per bambini (art. 172 comma 8 CdS);
  • Se si è alterato il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza (art. 172 comma 9 CdS);
  • Utilizzo di cuffie, auricolari o apparecchi radiotelevisivi durante la guida, e nel caso di mancato utilizzo delle lenti, dove prescritte (art. 173 comma 3 CdS);
  • Circolazione con tasso alcolemico accertato fino a 0,5 g/l, per conducenti neopatentati con patente B o di età fino a 21 anni. Lo stesso provvedimento si applica per gli autisti di professione di persone e cose, di veicolo oltre 3,5 tonnellate, veicoli con rimorchio aventi massa complessiva a pieno carico oltre 3,5 tonnellate, autobus, articolati e autosnodati (art. 186-bis comma 2 CdS);
  • Nel caso di mancato rispetto di oltre il 10% del periodo minimo di riposo giornaliero, per gli autisti di mezzi pesanti (camion e bus) provvisti di tachigrafo (art. 174 comma 5 CdS, sui tempi di riposo); per mancato rispetto di oltre il 20% del periodo minimo di riposo giornaliero (terzo periodo del comma 7 dell’art. 174 cdS sui tempi di riposo per gli autisti di camion e bus muniti di tachigrafo); per mancato rispetto di oltre il 10% del periodo minimo di riposo giornaliero per gli autisti di camion e bus che non necessitano di tachigrafo (art. 178 comma 5 CdS); per mancato rispetto di oltre il 20% dei tempi minimi di riposo giornaliero per autisti di camion e bus che non necessitano di tachigrafo (terzo periodo del comma 7 dell’art. 178 CdS).

Decurtazione di 6 punti patente

  • Superamento dei limiti di velocità oltre 40 km/h e fino a 60 km/h (art. 142 comma 9 CdS);
  • Mancato rispetto dello “stop” (art. 145 comma 5 CdS);
  • Passaggio con il “rosso” o nonostante l’obbligo a fermarsi all’incrocio da parte dell’agente del traffico (art. 146 comma 3 CdS);
  • Violazione degli obblighi di comportamento ai passaggi a livello (art. 147 comma 5 CdS);
  • Utilizzo, senza autorizzazione e comunque senza averne diritto, delle strutture e aree destinate alla circolazione ed alla sosta di veicoli a servizio di persone invalide (art. 188 comma 4 CdS).

Decurtazione di 8 punti patente

  • Mancato rispetto della distanza di sicurezza con collisione, causata da proprio comportamento, che ha provocato lesioni gravi ad altri utenti (art. 149 comma 6 CdS);
  • Condotta di guida irregolare o pericolosa nei passaggi ingombri e nelle strade di montagna, tali da provocare lesioni gravi a persone (art. 150 CdS in riferimento all’art. 149 comma 6);
  • Inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di incroci, curve e dossi (art. 154 comma 7 CdS);
  • Violazione dell’obbligo di dare precedenza ai pedoni 8art. 191 comma 1 CdS);
  • Violazione dell’obbligo di dare precedenza a pedoni invalidi, bambini e anziani, nell’attraversamento di una strada (art. 191 comma 3 CdS).

Decurtazione di 10 punti patente

  • Avvenuto superamento dei limiti di velocità oltre 60 km/h (art. 142 comma 9-bis CdS);
  • Circolazione contromano in curva, sui dossi o comunque in condizioni di visibilità limitata o su strade divise in carreggiate separate (art. 143 comma 2 CdS);
  • Sorpasso in situazioni pericolose e gravi, come curve, dossi, incroci; nel caso di sorpasso per i conducenti di veicoli pesanti (oltre 35 quintali) dove non consentito; per sorpasso di veicoli fermi ai semafori, ai passaggi a livello o fermi in colonna; per sorpasso di tram o filobus fermi; per sorpasso di veicolo già impegnato in una manovra di sorpasso (terzo periodo del comma 16 dell’art. 148 CdS);
  • Trasporto di materie pericolose senza autorizzazione, o in violazione delle prescrizioni del Codice (art. 168 comma 8 CdS); per trasporto di materie pericolose con mancata osservazione delle prescrizioni ministeriali in materia di idoneità tecnica e sistemi di equipaggiamento del veicolo (art. 168 comma 9 CdS);
  • Nella marcia in autostrada o sulle strade extraurbane principali: in caso di inversione di marcia o marcia contromano (art. 176 comma 19 CdS), se si procede in retromarcia (art. 176 comma 20 CdS), se si circola sulle corsie di emergenza, o ci si immette o si esce al di fuori delle corsie apposite (art. 176 comma 20 CdS);
  • Guida di veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o limitatore di velocità, dove previsto (art. 179 commi 2 e 2-bis CdS);
  • Guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l) (articoli 186 e 186-bis CdS);
  • Guida in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti (art. 187 CdS);
  • Se ci si dà alla fuga, dopo un incidente con gravi danni ai veicoli causato dal proprio comportamento (secondo periodo del comma 5 dell’art. 189 CdS), o con lesioni a persone (art. 189 comma 6 CdS);
  • Se si forza un posto di blocco, dove il fatto non costituisce reato (art. 192 comma 7 CdS);
  • Mancato rispetto di oltre il 20% del periodo minimo di riposo giornaliero e dei limiti giornalieri dei tempi di guida, per gli autisti di mezzi pesanti (camion e bus) provvisti di tachigrafo (art. 174 comma 6 CdS).

Come funziona la patente a punti

Analizzate, una per una, le principali violazioni al CdS che comportano sottrazione di punti, vediamo quali norme le regolano.

Il meccanismo della patente a punti si rifà all’art. 126-bis del Codice della Strada.

Chi consegue una patente di guida, ha a propria disposizione 20 punti.

Il “tesoretto” di punti può diminuire in base all’infrazione commessa, fino ad azzerarsi; oppure aumentare di due punti ogni due anni, se nel frattempo non si è commessa alcuna violazione che comporta sottrazione di uno o più punti patente.

Ogni possessore di patente di guida può accumulare un massimo di 30 punti.

La sottrazione dei punti patente avviene in automatico, entro trenta giorni dal momento della contestazione da parte dell’organo accertatore, il quale comunica gli estremi della violazione al CdS all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ogni verbale di contravvenzione deve, se è il caso, indicare il numero di punti patente sottratti.

Come si controlla il saldo punti patente

Per sapere in qualsiasi momento quanti punti patente si hanno a disposizione, esistono diverse modalità, che riassumiamo di seguito.

  • Verifica online dei punti patente. Accedendo al Portale dell’Automobilista, mediante registrazione e inserimento di codice fiscale, numero patente e data di scadenza, e poi cliccando su “Saldo patente”;
  • Controllo punti patente con smartphone. La verifica avviene attraverso la App iPatente (disponibile su Google Play e Android Store). È da tenere presente che Portale dell’Automobilista e App iPatente sono accessibili nell’area riservata, dal 1 ottobre 2021, soltanto mediante Spid-Sistema Pubblico di Identità Digitale, oppure con la CIE-Carta d’Identità Elettronica;
  • Verifica punti patente al telefono. Per conoscere il saldo punti patente sono disponibili il servizio telefonico dell’Automobile Club d’Italia (numero 848.782.782 disponibile 24 ore su 24, soltanto su telefono fisso, al costo di una chiamata urbana. È sufficiente inserire la propria data di nascita e il numero di patente seguito dal tasto “cancelletto”), e quello messo a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (numero 0645775962, anch’esso attivo 7 giorni su 7 e al costo di una telefonata urbana).

Neopatentati e titolari di patente estera: come avviene la decurtazione punti

I neopatentati (cioè in possesso del documento di guida da meno di tre anni) sono soggetti al raddoppio della decurtazione punti, fino ad un massimo di 15 punti in meno fatta eccezione per le violazioni più gravi che comportano sospensione o revoca della patente.

Ai neopatentati “virtuosi” (ovvero quelli che non commettono alcuna infrazione con sottrazione punti), la legge accredita un punto patente all’anno, fino ad un massimo di tre punti patente.

Anche i titolari di patente estera sono soggetti, in Italia, alle norme che disciplinano la sottrazione di punti: questo riguarda anche i Paesi esteri nei quali il meccanismo della patente a punti non è in vigore. Nello specifico: i punti patente dei conducenti stranieri (oppure di origine italiana tuttavia in possesso di patente estera) sono registrati in una sezione ad hoc dell’Anagrafe Conducenti a cura del Dipartimento Trasporti terrestri (Motorizzazione Civile) e per i Sistemi Informatici e Statistici.

Le regole alle quali attenersi sono le stesse delle patenti italiane o equiparate. C’è una differenza, che riguarda il caso in cui i punti patente estera si esauriscono. Se questo avviene, il titolare di patente estera non equiparata non si vede applicata la revisione della patente, quanto un periodo di interdizione alla guida in Italia di 2 anni (se il conducente commette, in un anno, infrazioni che comportano almeno 20 punti in meno) o di 6 mesi se il totale di 20 o più punti viene cumulato fra 2 e 3 anni.

Come recuperare i punti patente

Se i punti della patente di guida non sono a zero, è possibile recuperarli in due modi, che indichiamo di seguito.

  • Nessuna infrazione: si ricevono due punti ogni due anni, fino a raggiungere il limite massimo di 30 punti;
  • Corsi di recupero punti: se le decurtazioni di punti patente sono più ampie, esistono corsi ad hoc, tenuti ad intervalli regolari nelle autoscuole e presso i centri autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Tali corsi consentono di recuperare 6 punti o 9 punti, in base al tipo di patente. Nello specifico: se i punti sottratti sono più di 5, bisogna obbligatoriamente frequentare un corso di 12 ore (o 18 ore per le patenti professionali) con esame finale. In questo caso, è possibile ottenere un accredito di 6 punti, oppure di 9 punti per le patenti professionali.

Cosa succede in caso di decurtazione di più di 15 punti

Chi commette più infrazioni nello stesso momento può incorrere in una decurtazione di 15 punti patente (sempre che la violazione alle norme del Codice della Strada non comporti la sospensione o la revoca della patente: ricordiamo che la revisione della patente viene disposta anche per chi, dopo avere commesso una prima infrazione al CdS da almeno 5 punti patente, commette nei 12 mesi successivi altre due infrazioni – non contestuali – sempre da almeno 5 punti ciascuna).

Punti patente azzerati: cosa fare

Se il saldo punti patente si azzera, il titolare deve sottoporsi nuovamente all’esame di teoria ed alla prova pratica di guida. Per l’istanza di revisione, che dura un anno, ci sono 30 giorni a partire dalla data di notifica del provvedimento. In questo arco di tempo, è consentito circolare, tuttavia senza commettere ulteriori violazioni al CdS che possono peggiorare la situazione.

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