Revoca patente di guida: quando avviene e come riottenerla
Cosa significa questo provvedimento, chi lo dispone ed in quali casi, come si può procedere per riavere la patente e quali sono le differenze rispetto al suo ritiro.
Gravi violazioni alle norme del Codice della Strada possono comportare, oltre alla sanzione amministrativa, anche una sanzione accessoria che consiste nella sospensione o nella revoca della patente di guida. Quest’ultima misura può inoltre essere applicata se sussistono dei dubbi sull’idoneità alla guida per il titolare. Ovviamente, fra i due casi ci sono sostanziali differenze. Esaminiamo, qui, cosa si intende per revoca della patente, da chi ed in quali situazioni viene disposta, qual è la sua durata, come fare ricorso.
Revoca della patente: significato
La revoca della patente è la misura amministrativa che, di fatto, rende non idonei alla guida di un veicolo a motore. Si differenzia dalla sospensione della patente perché, se quest’ultima rende il documento inefficace per un determinato periodo di tempo, nel caso della revoca il documento viene cancellato. Il titolare, cioè, è come se non avesse mai conseguito la patente.
La revoca della patente viene disposta:
- Dalla Motorizzazione, in conseguenza della perdita dei requisiti psico-fisici, della non idoneità alla guida dopo la revisione della patente, o della sostituzione del documento italiano con una nuova patente rilasciata da uno Stato estero;
- Dal Prefetto, entro novanta giorni dall’accertamento dell’infrazione, se la revoca consegue alla perdita di requisiti morali (secondo quanto dispone l’art. 120 comma 1 del Codice della Strada) o una sanzione accessoria a gravi violazioni alle norme CdS.
In quali casi la patente viene revocata
Assenza di requisiti psico-fisici
Per conseguire o confermare la propria patente di guida, è necessario che il titolare non risulti affetto da impedimenti fisici o psichici che possano impedire una condotta sicura dei tipi di veicoli ai quali la specifica categoria di patente si riferisce. La Motorizzazione può provvedere alla revoca della patente se si accerta che il titolare non possiede più, in maniera permanente, i requisiti fisici e psichici prescritti dalla legge.
Titolare non idoneo alla guida
Analogamente a quanto indicato qui sopra, la Motorizzazione, attraverso la Commissione Medica Locale, può disporre la revoca della patente se si accerta che il possessore, in seguito a revisione della patente, non risulta più idoneo alla guida.
La stessa Motorizzazione procede a revoca della patente quando il titolare ha ottenuto la sostituzione della propria patente con un’altra rilasciata da uno Stato estero.
Assenza di requisiti morali (art. 120 CdS)
Secondo l’art. 120 del Codice della Strada, il Prefetto dispone la revoca della patente di guida ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, oppure a quanti sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali. Una circolare del 2012 emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) prescrive che la verifica dei requisiti morali va effettuata prima che il candidato effettui l’esame di guida.
Particolari casi di guida pericolosa (art. 176 CdS)
L’art. 176 comma 1 lettera A del Codice della Strada vieta, sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade e delle strade extraurbane principali, di “Invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico anche all’altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito”. La violazione di questa norma comporta (comma 19) una sanzione amministrativa da 2.046 euro a 8.186 euro, oltre al fermo amministrativo del veicolo per tre mesi (confisca del veicolo nel caso di recidiva), e la sanzione accessoria della revoca della patente.
Guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti (art. 186 CdS)
La revoca della patente viene disposta:
- Se il titolare viene trovato per almeno due volte in due anni (recidiva) con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l;
- Nel caso in cui il conducente, già in stato di alterazione per l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, provoca un incidente stradale;
- Nel caso di accertamento di guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l da parte di un conducente professionale (autisti di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t; di autoveicoli trainanti un rimorchio con massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t; di autobus e di altri autoveicoli per trasporto persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto; autoarticolati e autosnodati), e nel caso di recidiva per i neopatentati ed i conducenti di età inferiore a 21 anni.
Guida con patente sospesa (art. 218 CdS)
Chi è incorso nella sospensione della propria patente, non può guidare. È possibile chiedere, in via eccezionale e per comprovati motivi di lavoro o di necessità, una deroga alla sospensione (per non più di tre ore al giorno e per una volta sola durante il periodo del provvedimento, che comunque vanno ad accumularsi al tempo di sospensione del documento). Se, con la patente sospesa, si guida abusivamente, le conseguenze sono serie: sanzione amministrativa da 2.046 euro a 8.186 euro, tre mesi di fermo amministrativo del veicolo e, appunto, revoca della patente. Se c’è recidiva, si procede alla confisca del veicolo.
Recidiva per superamento del limite di velocità
Nei casi in cui si prevede la sospensione della patente per un periodo determinato come sanzione amministrativa a violazione di norme del Codice della Strada, il documento viene ritirato dall’organo accertatore che ha accertato la violazione, e l’atto viene indicato nel verbale. Entro cinque giorni, copia del verbale e patente vengono inviati alla Prefettura del luogo in cui la violazione è stata commessa. Se, durante il tempo di sospensione della patente, il titolare circola lo stesso, la patente viene revocata e il veicolo sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi. Se le violazioni vengono ripetute, si applica la confisca del veicolo.
Quanto tempo dura la revoca della patente
Se la patente è stata revocata dalla Motorizzazione perché il titolare ha perso temporaneamente i requisiti psico-fisici per la guida, dal momento in cui terminano i motivi che hanno portato alla revoca della patente il titolare può sottoporsi ad una nuova visita, presso la Commissione Medica Locale, e riottenere la patente. La procedura, in questo caso, è immediata: gli unici limiti di tempo da rispettare sono quelli che si riferiscono al periodo di recupero delle condizioni psico-fisiche necessarie per la guida.
Se la revoca della patente è stata disposta dal Prefetto, la durata è di due anni a decorrere dal momento in cui il provvedimento è stato reso esecutivo (ovvero dalla sentenza), e di tre anni nel caso di guida in grave stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
Come riottenere la patente dopo la revoca
Se, come indicato più sopra, la revoca della patente era stata disposta dalla Motorizzazione per venir meno dei requisiti psico-fisici richiesti dalla legge per la guida di veicoli a motore, ci si deve sottoporre a visita, presso la Commissione Medica Locale, che attesti l’avvenuto recupero delle funzionalità. La revoca della patente determinata da gravi violazioni al Codice della Strada, comporta l’attesa di due anni, tre anni o cinque anni disposta dal Prefetto. La patente sarà tuttavia nuova (è come se, in precedenza, non fosse mai stata conseguita), perché il riottenimento avviene solamente dopo avere superato l’esame di teoria e l’esame di guida, dunque il titolare è a tutti gli effetti un neopatentato.
Guida con patente revocata: cosa si rischia
Dato che la revoca della patente cancella l’efficacia del documento, chi si mette alla guida nonostante non ne abbia più il titolo viene equiparato a chi guida senza patente. Il DL n. 8 del 15 gennaio 2016 ha depenalizzato la guida senza patente: dunque, la sanzione è solamente amministrativa. Si incorre in un reato penale, invece, nel caso di recidiva: la legge prevede l’arresto fino a un anno, una multa che va da 5.100 euro a 30.599 euro e la confisca del veicolo.
Come fare ricorso per revoca della patente
Sebbene la revoca della patente sia un atto perentorio, in alcuni casi il titolare può tornare in possesso del proprio documento che lo abilita alla guida. È sempre possibile se la revoca è stata decretata dalla Motorizzazione per verifica dei requisiti psico-fisici che non hanno provocato alcuna infrazione al Codice della Strada. Se si ritiene di possedere delle ragioni che diano diritto ad opporsi alla revoca della patente, si può fare ricorso. L’iter per chiedere che la revoca (disposta dalla Motorizzazione o dal Prefetto) sia annullata, non è tuttavia semplice né breve.
Il ricorso può essere presentato al Ministero degli Interni (ci sono venti giorni, a partire dalla data di ricezione del provvedimento di revoca, per presentarlo): il Ministero, a sua volta, ha sessanta giorni per esaminare l’opposizione, insieme al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili), al TAR (entro sessanta giorni, e solamente se la revoca è stata disposta per motivi di condotta da parte del titolare); oppure al Giudice di pace (entro trenta giorni), soltanto se la revoca è stata disposta dal Prefetto.
Che differenza c’è fra revoca e ritiro della patente
Il ritiro della patente è una misura immediata: avviene, cioè, al momento in cui l’organo accertatore contesta un’infrazione al Codice della Strada per cui si prevede la sospensione della patente. Il documento viene trattenuto fino a quando non sarà emanato un provvedimento successivo (sospensione o revoca).
La revoca, che come evidenziato più sopra può essere sanzionatoria o non sanzionatoria (non lo è nel caso in cui il titolare perde i requisiti psico-fisici di abilità alla guida oppure ha sostituito la patente italiana con quella di uno Stato estero; lo è quando si verificano gravi infrazioni al Codice della Strada), di fatto è un provvedimento definitivo, cancella la patente in corso e può presupporre la necessità di dover sostenere nuovamente gli esami per il conseguimento di una nuova patente.